TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-08-28, n. 201201612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-08-28, n. 201201612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201201612
Data del deposito : 28 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00712/2011 REG.RIC.

N. 01612/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00712/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 712 del 2011, proposto da Co.Res. s.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda A.T.I. con la società T Costruzioni s.r.l. (mandante), e da T Costruzioni s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti M D C e F M, con domicilio eletto presso l’avv. F M in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. E F, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

nei confronti di

Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. E S, con domicilio eletto presso l’avv. Amedeo Bottaro in Bari, via Piccini, 66;
Ma.Ti Sud s.r.l.;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota n. prot. 1753/AGT dell’11.3.2011, con cui l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia ha comunicato che con determina dirigenziale n. 1967 dell’11.3.2011 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della società Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a.;

- dei verbali della Commissione di gara ed, in particolare tra questi, i verbali delle sedute in cui la Commissione ha ritenuto di ammettere alla gara le concorrenti Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. e Ma.Ti Sud s.r.l., ed ha redatto la graduatoria provvisoria;

- per quanto occorrer possa, della lex specialis di gara nella parte in cui stabilisce i requisiti di partecipazione dei progettisti, ed in particolare del bando di gara punto

III.

2 e del disciplinare di gara art. 7, laddove tali previsioni possano essere considerate non ostative al mantenimento in gara della Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. e della Ma.Ti Sud s.r.l.;

- di ogni atto presupposto, conseguente o connesso a quelli in precedenza indicati ed in particolare, tra questi, il contratto per l’affidamento dei lavori, ove medio tempore stipulato;

e per il risarcimento dei danni ingiusti patiti dalla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e di Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti F M, Ilde Follieri, su delega dell’avv. E F, e C T, su delega dell’avv. E S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente principale A.T.I. Co.Res. s.r.l. - T s.r.l. si classificava seconda nella gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di messa a norma e adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di San Marco in Lamis.

La stessa con il ricorso introduttivo contesta l’aggiudicazione definitiva della menzionata gara in favore della controinteressata Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a.

Impugna, altresì, i verbali della Commissione di gara che ha ritenuto di ammettere alla gara le concorrenti controinteressate Pa.Co. (prima classificata) e Ma.Ti Sud s.r.l. (terza classificata).

Chiede, infine, la condanna dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente.

Si costituivano l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia e la controinteressata Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a., resistendo al gravame.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba preliminarmente essere esaminato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4, il ricorso incidentale proposto da Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. in quanto avente contenuto “paralizzante” della pretesa azionata in via principale.

Nel caso di specie, infatti, il ricorso incidentale è diretto a contestare la legittimazione dell’A.T.I. ricorrente principale mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara.

Il ricorso incidentale è fondato, potendosi conseguentemente prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla stessa controinteressata.

Invero, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 472, “Dal combinato disposto degli artt. 37, commi 6 e 13 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 e 93, comma 4 d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, si desume il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione all’A.T.I. e quote di esecuzione dei lavori, con la conseguenza che le quote di partecipazione al raggruppamento non possono essere evidenziate ex post , in sede di esecuzione del contratto, costituendo, quand’anche non esplicitato dalla lex specialis , un requisito di ammissione, la cui inosservanza determina l’esclusione dalla gara.”.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, come correttamente rilevato nel ricorso incidentale dalla controinteressata, sia Co.Res. s.r.l. sia T Costruzioni s.r.l. hanno omesso di indicare nella domanda di partecipazione - in violazione del menzionato art. 37, comma 13 dlgs n. 163/2006 - con quali modalità ed in quale misura ciascuna di esse avrebbe concorso alla formazione dei requisiti di qualificazione richiesti per l’accesso alla selezione, le rispettive quote di partecipazione all’A.T.I. e le corrispondenti percentuali di esecuzione dei lavori.

Pertanto, la ricorrente principale sarebbe dovuta essere esclusa ed è, conseguentemente, priva di legittimazione a contestare in sede giurisdizionale la posizione in graduatoria delle altre concorrenti.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso incidentale dalla controinteressata Pa.Co. Pacifico Costruzioni s.p.a. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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