TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-05-09, n. 201400504
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Testo completo
N. 00504/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2013, proposto da:
L M, rappresentato e difeso dall'avv. C D, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Giustizia;
per
l'ottemperanza del decreto della Corte d'Appello di Ancona, n. 600/09 RG VG Cron 1699 Rep 713/11.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nelle attività preliminari della camera di consiglio del 3.4.2014, il difensore di parte ricorrente deposita note di udienza da cui emerge l’intervenuto pagamento del Decreto della Corte di Appello di Ancona n. 600/2009, da imputarsi a spese, interessi e per differenza al capitale, poiché insiste per l’accoglimento delle restanti domande, inclusa la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo e delle spese dell’odierna procedura.
Quanto alla contestata inottemperanza al Decreto della Corte di Appello va dichiarata l’improcedibilità del giudizio per intervenuto adempimento, unitamente all’istanza di applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), del D.Lgs. n. 104/2010 poiché strettamente connessa allo stato di inadempimento (ormai superato).