TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2015-06-23, n. 201500484

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza breve 2015-06-23, n. 201500484
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500484
Data del deposito : 23 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00287/2015 REG.RIC.

N. 00484/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2015, proposto da L G e M G, rappresentati e difesi dall’avvocato S D G, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;

contro

regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato R S, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;

per l’annullamento, previa sospensione

del provvedimento prot. n. G00846 del 4 febbraio 2015 avente ad oggetto: “Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2007/2013 - Misure 112, 121, 311. Attivazione della procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’articolo 3 della legge 23/12/1986, n. 898”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che i ricorrenti impugnano il provvedimento della regione Lazio prot. n. G00846 del 4 febbraio 2015 avente ad oggetto: “Reg.(CE) n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio 2007/2013 - Misure 112, 121, 311. Attivazione della procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’articolo 3 della legge 23/12/1986, n. 898”;

Considerato che con detto provvedimento la regione, nel presupporre il verbale di accertamento della Guardia di Finanza - Tenenza di Sora di violazione della legge 23 dicembre 1986, n. 898 in relazione all’articolo 5 (Concorso di persone) della legge 689/1981, ha attivato la procedura di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevedendo il coinvolgimento dei comuni ivi indicati ritenuti competenti all’emanazione dell’ordinanza - ingiunzione;

Considerato che i ricorrenti nel dedurre la violazione della legge 898/1986: - argomentano che la “Determinazione non poteva esser emessa, in quanto rivolta a soggetti già sottoposti a procedimento penale per il reato di cui all’art. 640 bis c.p.”;
- contestano le evenienze presupposte dal processo verbale di constatazione della violazione alla predetta legge;
- aggiungono, infine, che la regione avrebbe già recuperato l’importo anticipatamente erogato;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del 28 maggio 2015 della regione;

Considerato che il combinato disposto degli artt. 76, comma 4, cod. proc. amm. e 276, comma 2, c.p.c., impone la prioritaria definizione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito e, fra le prime, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali, in primis della giurisdizione;

Visto l’articolo 3, comma 3, legge 23 dicembre 1986, n. 898 per il quale, “L’irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora sia proposta opposizione all’ingiunzione dinanzi al pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l’esecutività dell’ingiunzione a norma dell’ultimo comma dell’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”;

Visto l’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 che prevede: il quale “Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;

Visto l’orientamento del giudice della giurisdizione (Cassazione civile sez. un. 07/03/2005, n. 4804) il quale, con riguardo al “giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa conseguente ad indebita percezione di aiuti comunitari al settore agricolo”, ha evidenziato che nel caso della sanzione amministrativa di cui all’articolo 3 della legge 898/1986 “Tale normativa, dettata in tema di erogazione degli aiuti comunitari, non prevede alcuna deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Ed anzi l’art. 4 della legge n. 898 del 1986 (che convertì, con modificazioni, il D.L. 27 ottobre 1986, n. 701) stabilisce in modo espresso che all’accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti artt. 2 e 3 e alla irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (…), così ribadendo l’attribuzione in materia della competenza (anche giurisdizionale ex artt. 22 e ss. della legge ora citata) al giudice ordinario.”;

Considerato che l’eccezione posta dalla regione è fondata e ciò perché la determina dirigenziale, nel promuovere l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dei comuni ritenuti competenti, è funzionalmente connessa all’adozione dell’ordinanza - ingiunzione ed è stata impugnata con la deduzione di argomenti, nella sostanza, atti a contestare l’esistenza dei presupposti legittimanti il detto potere sanzionatorio relativamente a vicenda che, come visto, non è ascrivibile a materia rientrante nella giurisdizione esclusiva e che non può poi esser sussunta nella giurisdizione di legittimità destinata alla tutela degli interessi legittimi;

Considerato quindi che, ai sensi dell’articolo 11 del cod. proc. amm., la giurisdizione in ordine alla presente controversia spetta al giudice ordinario davanti al quale il giudizio dovrà essere riproposto secondo i termini e le formalità previste dalla citata norma;

Considerato che sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio;

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