TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-03-27, n. 201300898

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-03-27, n. 201300898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201300898
Data del deposito : 27 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01915/1999 REG.RIC.

N. 00898/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01915/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1915 del 1999, proposto da:
Cavaleri A M C, rappresentata e difesa dall’Avv. A A, con domicilio presso la Segreteria del Tar di Catania, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

- Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina ed Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, non costituite in giudizio;- Assessorato Regionale alla Sanità, in persona dell’Assessore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;

per

la condannare delle Amministrazioni intimate al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulla somme tardivamente corrisposte, con ulteriori interessi “dall’adempimento parziale sino all’effettivo soddisfo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del’Assessorato Regionale alla Sanità;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, (notificato in data 21 aprile all’Assessorato Regionale alla Sanità ed alla gestione liquidatoria della disciolta USL n. 41 di Messina presso l’Avvocatura dello Stato di Catania, in data 30 aprile alla gestione liquidatoria della disciolta USL n. 41 di Messina presso la sede dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina ed in data 3 maggio alla gestione liquidatoria presso la sede dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina) la ricorrente rappresenta al Collegio le seguenti circostanze: a) la Cavaleri è stata assunta alle dipendenze della USL n. 41 di Messina in data 15 ottobre 1984 come assistente biologo collaboratore ;
b) con delibera n. 31 in data 23 marzo 1990 è stata nominata in ruolo in tale posizione funzionale con decorrenza dal 24 marzo 1990;
c) con istanza pervenuta alla USL n. 41 in data 5 maggio 1990 ha chiesto all’Amministrazione il pagamento di quanto ad essa dovuto in forza del d.p.r. n. 348/1983 e del d.p.r. n. 270/1987, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
d) con provvedimento n. 897 in data 2 dicembre 1991 la USL n. 41 di Messina, sul rilievo dell’intervenuto inquadramento della ricorrente - già assunta in servizio in data 15 ottobre 1984 nella posizione funzionale di assistente biologo collaboratore - con decorrenza dal 24 marzo 1990, disposto con delibera n. 317/P del 23 marzo 1990, ratificata con atto esecutivo n. 1311-C del 2 aprile 1990, ha liquidato alla ricorrente la somma di £.

1.927.367 quale conguaglio, ai sensi del d.p.r. n. 348/1983, per il periodo 15 ottobre 1984-31 dicembre 1985;
e) con delibera n. 4296/AS in data 30 settembre 1993 l’Amministrazione ha liquidato alla ricorrente la somma di £.

6.214.676 quale conguaglio, ai sensi del d.p.r. n. 280/1987, per il periodo 1 gennaio 1986-31 dicembre 1988;
f) con ricorso depositato in data 23 giugno 1994 la ricorrente ha chiesto al Pretore del Lavoro di Messina interessi e rivalutazione monetaria sulle somme di cui si è detto, corrisposte in suo favore in applicazione dei citati d.p.r. n. 348/1983 e n. 272/2987;
g) con sentenza n. 2810 del 30 dicembre 1994 il Pretore del Lavoro ha declinato la propria giurisdizione;
h) con delibera n. 617 CS in data 27 febbraio 1995 il Commissario Straordinario della USL n. 41 ha provveduto, in applicazione del d.p.r. n. 343/1983, alla ricostruzione economica della carriera della ricorrente, liquidando in suo favore la somma di £.

3.081.391 quale conguaglio per il periodo 1988-1993.

La ricorrente chiede al Tribunale di condannare le Amministrazioni intimate al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sulla somme tardivamente corrisposte, con ulteriori interessi dall’adempimento parziale sino all’effettivo soddisfo .

L’Assessorato Regionale si è costituito in giudizio depositando una memoria di mera forma.

Con ulteriore memoria depositata in vista dell’udienza di merito la ricorrente ha ribadito le proprie difese.

Nella pubblica udienza del 13 marzo 2013, l’Avvocatura dello Stato, come indicato in verbale, ha eccepito l’intervenuta prescrizione per il periodo relativo al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso.

Il difensore della ricorrente ha eccepito, a sua volta, la tardività dell’eccezione dell’Avvocatura dello Stato in quanto formulata soltanto all’odierna udienza.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Deve in primo luogo escludersi che l’eccezione di prescrizione sollevata all’odierna udienza dall’Avvocatura dello Stato sia tardiva.

Il processo amministrativo, infatti, non contempla le preclusioni processuali di cui all’art. 167 c.p.c., secondo cui nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda (primo comma) e a pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio (secondo comma).

Ne consegue che l’eccezione di prescrizione può, nel processo amministrativo, essere legittimamente sollevata anche con la memoria conclusiva del giudizio e persino nel corso dell’udienza di discussione del ricorso (sul punto cfr. Tar Torino, Sez. I, n. 4069/2005, Tar Napoli, Sez. III, n. 191/ 1988, Tar Lecce, n. 16697/2003).

Ciò premesso, l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato risulta parzialmente fondata.

Come già specificato, con istanza pervenuta alla USL n. 41 in data 5 maggio 1990, la ricorrente ha chiesto all’Amministrazione il pagamento di quanto ad essa dovuto in forza del d.p.r. n. 348/1983 e del d.p.r. n. 270/1987, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con provvedimento n. 897 in data 2 dicembre 1991 la USL n. 41 di Messina ha liquidato alla ricorrente la somma di £.

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