TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2024-07-30, n. 202400924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2024-07-30, n. 202400924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400924
Data del deposito : 30 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2024

N. 00924/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00707/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 707 del 2024, proposto da
Dx s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A03FFE95E9, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Società Metropolitana Acque Torino-Smat s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, p.zza E. Duse 4;



nei confronti

R s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M L R, Herwig Neulichedl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- del provvedimento (non noto quanto a estremi e contenuto) con cui è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di appalto denominata “Lavori di risanamento dei canali di fognatura (Rif. APP_97/2023- Lotto B)” a favore del RTI ROTECH S.r.l./ VALDOSTANA IMPRESA COSTURZIONI S.r.l. - V.I.CO. S.r.l./ S.C.M. DI ROSSI MICHELE E ROSSI FELICE ANDREA S.n.c./ MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.r.l.;

- della nota prot. n. 41143 del 08.05.2024 di comunicazione dell’aggiudicazione;

- del verbale n. 4 del 22.02.2024 e dell’allegata tabella “Punteggio Tecnico”;

- del verbale n. 5 del 27.02.2024 e dell’allegata tabella “Punteggio Complessivo”;

- del verbale di seduta riservata del 16.02.2024 relativo alla valutazione delle offerte tecniche (non noto);

e per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o la disapplicazione

- del disciplinare di gara, in particolare sub art. 2.2. “Busta Telematica n. 2: Offerta Tecnica”, ove interpretabile nel senso che il punteggio per la certificazione “C. Certificazione SA8000”, sia attribuibile solo a certificazioni rilasciate da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS);

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso, occorrendo, il modulo “Allegato B3”, nella parte in cui prevede che il concorrente dovrà dichiarare di essere in possesso di ‘Certificazione SA8000’ rilasciata da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS);

e per la declaratoria di nullità e/o di inefficacia

del contratto in quanto già stipulato e/o stipulando nelle more del giudizio con l’aggiudicatario;

nonché per la contestuale condanna

di Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. al risarcimento in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati e, previa riformulazione della graduatoria, conseguente aggiudicazione della procedura in favore del RTI ricorrente e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il RTI controinteressato illegittimo aggiudicatario o, in subordine, mediante annullamento degli atti impugnati e rinnovazione della gara;

- ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Metropolitana Acque Torino-Smat s.p.a. e di R s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2024 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo RTI, ha contestato gli esiti della gara con la quale è stata aggiudicata la procedura per i lavori di risanamento dei canali di fognatura di una parte della rete gestita da Smat s.p.a., chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di eventuale inefficacia del contratto.

Con bando pubblicato in G.U.U.E. in data 22.12.2023 la stazione appaltante ha infatti indetto due procedure per il risanamento dei canali di fognatura dell’infrastruttura che ha in gestione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio tecnico premiava, al sottocriterio tre e con l’attribuzione di massimo 5 punti per concorrente, il possesso di certificazioni di qualità, tra la quali la certificazione “SA8000”. In caso di concorrente in RTI l’attribuzione del punteggio veniva modulata a seconda che detta certificazione fosse posseduta da tutti i componenti l’RTI o solo da alcuni. Ancora, e con particolare riferimento alla certificazione “SA8000”, l’art. 2.2 del disciplinare stabiliva: “ Il concorrente, in conformità al modulo Allegato B3, dovrà dichiarare di essere in possesso di ‘Certificazione SA8000’ rilasciata da organismo accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS); non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici per le certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti e non riportati nell’elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS ”.

In relazione al lotto B della gara 1, qui in contestazione, l’RTI ricorrente inseriva nella busta dell’offerta tecnica la certificazione SA8000 posseduta dalla mandataria e quelle possedute dalle mandanti Impresa Borio Giacomo s.r.l., IN.TE.CO s.r.l., Stucchi Servizi Ecologici s.r.l., Ecologica Piemontese s.r.l.; le certificazioni della mandataria e quelle delle mandanti Borio Giacomo S.r.l., IN.TE.CO S.r.l. e Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. sono state rilasciate dall’ente di certificazione Q-AID ASSESSMENT & CERTIFICATION s.r.l., organismo non accreditato presso il Social Accountability Accreditation Services (SAAS); la concorrenti precisavano tuttavia che dette certificazioni erano idonee ad attestare il possesso dei medesimi requisiti. La certificazione della mandante Ecologica Piemontese risultava rilasciata da un ente certificatore accreditato SAAS.

All’atto di assegnazione dei punteggi tecnici per la certificazione SA8000 veniva attribuito all’RTI ricorrente il punteggio di 0,333, corrispondente alla certificazione della sola Ecologica Piemontese-

All’esito della redazione delle graduatorie e dopo alcune esclusioni dovute al fatto che la legge di gara non consentiva di aggiudicarsi più lotti o gare contemporaneamente, per la gara 1 lotto B risultava aggiudicatario l’RTI controinteressato con mandataria R s.r.l., con il punteggio totale di 93,697; la ricorrente si classificava seconda con il punteggio di 89,923. Qualora la commissione avesse valorizzato le certificazioni SA8000 di tutti i componenti l’RTI ricorrente il gruppo avrebbe conseguito il punteggio di 4,333 anziché 0,333, con un risultato finale di 93,923, sufficiente a superare l’aggiudicataria.

Lamenta parte ricorrente:

1) la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 87, 105, 108, Allegato II.8 del d.lgs. n. 36/2023; art. 44 della Direttiva n. 24/2014, art. 3 l. n. 241/1990). Violazione dell’art. 2.2. del disciplinare e dell’art. 4 del disciplinare in relazione al sotto-criterio 3) “Certificazioni”. Nullità della clausola di cui all’art 2.2 del Disciplinare di Gara nella parte relativa alla “Certificazione SA8000’ ove prevede che “ non verranno pertanto attribuiti punteggi tecnici per le certificazioni rilasciate da enti non riconosciuti e non riportati nell’elenco ufficiale messo a disposizione dal SAAS ”. Violazione dei principi di equivalenza e par condicio . Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento. La disciplina in materia è governata dal principio di equivalenza;

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