TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-02-10, n. 201000325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-02-10, n. 201000325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201000325
Data del deposito : 10 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00816/2007 REG.RIC.

N. 00325/2010 REG.SEN.

N. 00816/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 816 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L L, rappresentato e difeso dagli Avv. ti L D e V A P, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, via Niccolò Pizzoli, 8;

contro

Regione Puglia - Dirigente Settore Personale, in persona del Presidente della Giunta, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. V T, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, 23;

nei confronti di

(limitatamente al ricorso introduttivo ed al primo ricorso per motivi aggiunti)
G S, D S – non costituiti;

(limitatamente al primo e secondo ricorso per motivi aggiunti)
E D F – non costituito;

(limitatamente al secondo ricorso per motivi aggiunti)
R M e L S, rappresentati e difesi dall’Avv. E G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

“della determinazione del Dirigente Settore personale 22.3.2007 n. 252, così come integrata con atto dello stesso Dirigente in data 28 marzo 2007 n. 277 (entrambi pubblicati sul B.U.R.P. n. 46 del 29.3.2007);

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ed in particolare, ove occorra del Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro della Regione n. 17 in data 16.10.2006 (B.U.R.P. n. 136/2006);
della deliberazione di G.R. n. 896/2006, recante “rideterminazione dotazione organica della Regione Puglia al 31.12.2005”;
della deliberazione di G.R. n. 897/2006 recante “piano assunzionale Regione Puglia per il triennio 2005-2007”;
della deliberazione di G.R. n. 1994/2006 recante “direttive in ordine alle fasi preliminari delle procedure concorsuali..”, nonché la deliberazione di G.R. n. 1722/2006 recante “direttive e linee generali di indirizzo in ordine all’attività concorsuale…”

quanto al ricorso per motivi aggiunti di cui all’atto notificato l’08-09-10.04.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23.04.2009:

“della determinazione del Dirigente Settore Personale 10.2.2009 n. 110 recante approvazione atti del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D3 e relativa graduatoria finale;

- di ogni atto al primo presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, dei verbali della Commissione di concorso e dei provvedimenti di esclusione o di non ammissione alle singole prove”

quanto al ricorso per motivi aggiunti di cui all’atto notificato dal 18 al 23.06.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 02.07.2009:

“della determinazione del Dirigente del Servizio Personale ed Organizzazione della Regione Puglia 7.5.2009 n. 110 recante approvazione degli atti del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D1 e relativa graduatoria finale;

- di ogni atto al primo presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, dei verbali della Commissione di concorso e dei provvedimenti di esclusione o di non ammissione alle singole prove, in particolare della determinazione del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione 7.1.2008 n. 1 recante “graduatoria ammissione alla seconda prova selettiva e provvedimenti collegati”.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto il primo ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Dott.ssa R M;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dott. L S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2009 la Dott. ssa R G e uditi per le parti i difensori, gli Avv.ti V A P, V T ed E G;

FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo ritualmente notificato il 25-26e28.05.2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 13.06.2007, l’Avv. L L ha chiesto l’annullamento degli atti, specificati in epigrafe, prodromici alla copertura, mediante concorsi pubblici per esami, di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D1 e di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D3.

A sostegno del gravame il ricorrente, con tre motivi di ricorso ha dedotto le censure di seguito sintetizzabili: violazione ed elusione dell’ordine del giudice, violazione del principio di intangibilità del giudicato, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 97, 103, 113 Cost., violazione dei principi del giusto procedimento, eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, erronea presupposizione, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, carente motivazione, sviamento, illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 anche in relazione al D.P.R. n. 487 del 1994, violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 22 del Reg. n. 17 del 2006, violazione del diritto alla riservatezza, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost..

Si è costituita a resistere in giudizio la Regione Puglia concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato l’08-09-10.04.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23.04.2009 il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione della Regione Puglia di approvazione degli atti del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D3 e della relativa graduatoria finale, nonché dei verbali della Commissione di concorso e dei provvedimenti di esclusione o di non ammissione alle singole prove.

Avverso i suddetti atti il ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato dal 18 al 23.06.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 02.07.2009 il ricorrente ha chiesto l’annullamento della determinazione della Regione Puglia di approvazione degli atti del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D1 e della relativa graduatoria finale, nonché dei verbali della Commissione di concorso e dei provvedimenti di esclusione o di non ammissione alle singole prove, in particolare della determinazione della Regione Puglia del 7.1.2008 n. 1 recante “graduatoria ammissione alla seconda prova selettiva e provvedimenti collegati”.

Avverso i suddetti atti il ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Si sono costituiti a resistere in giudizio anche la Dott.ssa R M ed il Dott. L S chiedendo la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio e concludendo per il rigetto del ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti.

Il ricorrente e la Regione Puglia hanno prodotto documentazione.

Parte resistente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione dell’11 novembre 2009 nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di cumulo, per mancata impugnazione dei provvedimenti di esclusione dai concorsi adottati nei confronti del ricorrente all’esito delle prove preselettive, per difetto di legittimazione e di interesse avverso gli atti del concorso relativo ai posti della categoria D3, ha chiesto la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., l’integrazione del contraddittorio ed ha concluso per l’infondatezza del gravame.

All’udienza pubblica dell’11 novembre 2009 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

I ricorsi per motivi aggiunti sono entrambi irricevibili per tardività ed il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come condisibilmente ritenuto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, l’atto di esclusione dal concorso, pur essendo un atto infraprocedimentale, determina un arresto procedimentale, idoneo a ledere, con immediatezza e attualità, la sfera giuridica del candidato escluso e deve, pertanto, essere impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni, decorrente dalla conoscenza del contenuto dell’atto di esclusione stesso (cfr. da ultimo T.A.R. Catanzaro, Sezione II, n. 819/2009).

Passando ad analizzare, sulla base della richiamata condivisa giurisprudenza, la fattispecie oggetto di gravame, si deve innanzitutto rilevare che parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dei provvedimenti di esclusione da entrambi i concorsi adottati nei confronti del ricorrente all’esito delle prove preselettive.

Il Collegio deve evidenziare che con ricorso per motivi aggiunti notificato l’08-09-10.04.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 23.04.2009 il ricorrente, seppure genericamente, ha chiesto l’annullamento, tra gli atti impugnati, anche dei provvedimenti di esclusione o di non ammissione alle singole prove, concernenti il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D3.

Con l’ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato dal 18 al 23.06.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 02.07.2009 il ricorrente ha chiesto l’annullamento tra gli atti impugnati, anche dei provvedimenti di esclusione o di non ammissione alle singole prove, in particolare della determinazione della Regione Puglia del 7.1.2008 n. 1 recante “graduatoria ammissione alla seconda prova selettiva e provvedimenti collegati” concernenti il concorso pubblico per esami per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D1.

Tali impugnative, però, non possono che considerarsi tardivamente proposte.

Infatti, come rilevato dalla Regione Puglia e risultante in atti, in riferimento al concorso per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D3 il ricorrente è stato escluso all’esito della prima prova preselettiva con determinazione dirigenziale 106/DIR/2008/02 del 7 gennaio 2008, i cui esiti erano stati resi pubblici fin dal 24 ottobre 2007 sul sito ufficiale della Regione Puglia ed anche in riferimento al concorso per la copertura di n. 30 posizioni lavorative di categoria D – posizione economica D1 il ricorrente è stato escluso all’esito della prima prova preselettiva con determinazione dirigenziale 106/DIR/2008/01 del 7 gennaio 2008, i cui esiti anche per tale concorso erano stati resi pubblici fin dal 24 ottobre 2007 sul suddetto sito.

I rispettivi bandi di concorso, di cui alla deliberazione n. 277 del 28 marzo 2007, recante modificazioni ed integrazioni alla precedente determinazione n. 252 del 22 marzo 2007, per entrambi i medesimi concorsi, all’art. 5, penultimo ed ultimo comma, prevedono: “Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Regolamento, l’esito della prova preselettiva è comunicato sul sito internet della Regione Puglia con esclusione di ogni altra forma di comunicazione. Limitatamente ai candidati ammessi alla prova scritta sarà data comunicazione personale attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato sulla domanda di ammissione all’esito della prova preselettiva.”

Il Collegio, conclusivamente, dichiara entrambi i ricorsi per motivi aggiunti irricevibili per tardività e, conseguentemente, il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Quanto alle spese, alla luce dell’esito della causa, si ritiene che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.

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