TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-01-19, n. 201000064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-01-19, n. 201000064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000064
Data del deposito : 19 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01455/2009 REG.RIC.

N. 00064/2010 REG.SEN.

N. 01455/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1455 del 2009, proposto da:
Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. G A e G A, con domicilio eletto presso Elisa Burlamacchi in Firenze, via Lamarmora n. 14;

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo D'Amato, L M, F F, S I, con domicilio eletto presso Ufficio Legale I.N.P.S. in Firenze, via del Proconsolo n. 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 6203839139/62000002/10000014 del 1° luglio 2009, successivamente notificato, con il quale l'INPS sede di Pisa ha comunicato la reiezione totale della domanda di integrazione salariale presentata dalla COGEPA in data 23 marzo 2009 per lo stabilimento di Pontedera - via Bologna;

- del provvedimento, richiamato nella detta comunicazione dell'INPS, della Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni, di reiezione totale della domanda di integrazione salariale presentata dalla COGEPA in data 23 marzo 2009 per lo stabilimento di Pontedera - via Bologna;

- di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1) Con istanza acquisita al protocollo I.N.P.S. del 23/3/2009 Co.Ge.Pa. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. ha chiesto l'integrazione salariale ordinaria (settore edilizia) per la propria unità produttiva di Pontedera - via Bologna per il periodo 9/2/2009 - 10/5/2009 (pari a n. 13 settimane) relativamente a n. 6 dipendenti in relazione alla sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di un complesso scolastico appaltati alla predetta società dalla Provincia di Pisa, disposta dalla predetta Amministrazione con ordine di servizio del 4/2/2009 " per consentire la verifica della congruità dei lavori residui relativi allo stralcio appaltato con quelli progettati ed ancora da affidare relativi al 2° stralcio ".

Con provvedimento n. 6203839139/62000002/10000014 dell’1/7/2009 l'I.N.P.S. sede di Pisa ha comunicato a Co.Ge.Pa. che la Commissione Provinciale per la Cassa Integrazione Guadagni aveva deliberato di respingere la richiesta di cui sopra per le seguenti ragioni: " Il motivo tecnico addotto non costituisce motivazione valida per il riconoscimento della CIG/ED. ".

Contro tale determinazione la società interessata ha proposto il ricorso in epigrafe formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. che ha chiesto la reiezione del gravame perché infondato.

Nella camera di consiglio del 3 settembre 2009 questo Tribunale, con ordinanza n. 694, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato " ai fini di una rinnovata valutazione della domanda presentata dalla società ricorrente, da esplicitare attraverso un provvedimento puntualmente motivato ".

La causa è stata chiamata all'udienza del 16 dicembre 2009 (in vista della quale nessuna delle parti ha prodotto scritti difensivi o documentazione) ed è quindi passata in decisione.

2) Va innanzitutto escluso che sull'istanza di integrazione salariale presentata dalla società ricorrente si sia formato il silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990 per decorso del termine di 90 giorni. Nel caso di specie la domanda di Co.Ge.Pa. era finalizzata non al mero rilascio di un provvedimento amministrativo, ma piuttosto all'attribuzione di un beneficio economico comportante l'erogazione di somme di danaro;
la natura dell'intervento richiesto non poteva prescindere da una determinazione espressa dell’Amministrazione (nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali), non sostituibile per effetto del solo decorso del tempo.

Il provvedimento infine adottato dall’I.N.P.S. risulta però illegittimo perché privo di adeguata motivazione, non essendo tale la formula del tutto vaga e generica utilizzata;
l’esigenza di una puntuale illustrazione delle ragioni ritenute ostative all’accoglimento della domanda presentata dalla ricorrente è correlata alla natura discrezionale delle valutazioni affidate all’I.N.P.S. nella delicata materia di cui si tratta, né - come già sinteticamente chiarito in sede cautelare - la carenza in questione può essere superata dalle difese svolte in giudizio dal predetto Istituto. A quest’ultimo riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la motivazione carente di un provvedimento non può essere integrata in sede processuale, posto che una motivazione incompleta può essere semmai ricostruita attraverso gli atti del procedimento amministrativo (così come può ipotizzarsi che l'Amministrazione convalidi il provvedimento integrandone in un secondo momento la motivazione), mentre resta inammissibile un’integrazione postuma della motivazione stessa, operata al di fuori del procedimento amministrativo;
e la validità di tale orientamento è stata confermata anche dopo che le modifiche alla legge n. 241/1990 introdotte dalla legge n. 15/2005 hanno comportato una dequotazione dei vizi formali del provvedimento e, segnatamente, del vizio di difetto di motivazione (tra le più recenti cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 agosto 2009 n. 4993;
T.A.R. Piemonte, Sez. II, 30 ottobre 2009 n. 2356;
T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 6 agosto 2009 n. 4751;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 30 giugno 2009 n. 6339).

Il riscontrato (e censurato) deficit motivazionale vizia dunque in modo irreversibile il provvedimento impugnato e comporta l’accoglimento del ricorso: ne consegue che il diniego opposto dall’I.N.P.S. all’istanza di integrazione salariale presentata dalla società ricorrente va annullato e che il predetto Istituto è tenuto a procedere ad una rinnovata valutazione della domanda in questione, da esplicitare attraverso un nuovo provvedimento, puntualmente motivato.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente, nella misura liquidata nel dispositivo.

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