TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-10, n. 202300107

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-02-10, n. 202300107
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300107
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 00107/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00072/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 72 del 2023, proposto da
F P, rappresentato e difeso dall'avvocato P in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Circoscrizionale di Frosinone, Prefettura di Frosinone, Comune di Serrone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dall'Ufficio circoscrizionale di Frosinone del 24 gennaio 2023 di esclusione della Lista P presidente ;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 10 febbraio 2023 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Visto il ricorso notificato il 10 febbraio 2023 e depositato nella stessa data , con cui F P, ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato col quale l’Ufficio Circoscrizionale di Frosinone ha revocato l’ammissione della lista per mancato raggiungimento del numero minimo di presentatori, ai sensi dell’art.9, legge n.109 del 1968;

2. rilevato:

in via preliminare che il succitato provvedimento, unitamente alla decisione della Commissione centrale presso la Corte d’Appello di Roma, è stato impugnato, deducendo la illegittimità della statuizione postulandosi la sufficienza del numero di presentatori, con ricorsi giurisdizionali proposti davanti a questo Tribunale che si sono conclusi o con la declaratoria di estinzione per rinuncia o di inammissibilità –irricevibilità ( cfr. sentenze n.73 e 74 /2023);

3. che i provvedimenti di revoca delle liste della circoscrizione di Frosinone, entrambi motivati perché presentate da un numero di sottoscrittori inferiore a 1000, come prescritto dall’art. 9, l. 17 febbraio 1968 n. 108, sono pertanto consolidati e non più impugnabili per decorrenza dei termini;

che il ricorrente ritiene essere legittimato alla proposizione del presente ricorso dalla conoscenza tardiva di un documento acquisito il giorno 9 febbraio u.s. proveniente dal Comune di Serrone – peraltro privo di data e protocollo- dal quale deduce che “è confermata la versione più volte ribadita, ovvero anche se si fossero escluse le firme di Serrone la lista raggiungeva il minimo richiesto” ( cfr. pag. 3 del ricorso);

4. ritenuto:

che il detto documento non legittimi la proposizione del presente ricorso, non configurandosi come elemento nuovo idoneo a rimettere in termini il ricorrente,- termini ormai irrimediabilmente spirati- valendo, semmai, alla mera conferma della tesi originariamente sostenuta dal ricorrente stesso nei precedenti ricorsi, come già evidenziato nel punto 3;

5. che, a tutto concedere, il documento non risulta nemmeno idoneo a legittimare la revocazione delle citate sentenze, attesa la natura in rito e l’assenza di novità del documento comunale;

6. che conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

7. nulla per le spese.

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