TAR Salerno, sez. I, sentenza 2012-04-24, n. 201200781
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Testo completo
N. 00781/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02015/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2010, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dagli avv. V S, A A, con domicilio eletto presso V S Avv. * . * in Salerno, via Incagliati, 2 c/o Caliulo;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l’annullamento del decreto 7 ottobre 2010 col quale la direzione generale della previdenza militare della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati ha respinto la domanda del ricorrente di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità <spondilodiscoartrosi cervicale e spondiloartrosi lombare>, <sinusite cronica frontale>, <broncopatia crinica>, <gastrite erosiva e duodenite ulcerativa>, <otite catarrale cronica bilaterale, rinite cronica ipertrofica>, con conseguente riconoscimento del diritto all’equo indennizzo,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. A O e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1-Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, il ricorrente, Mar. aiutante s.U.U.P.S. CC , ha impugnato il decreto descritto in epigrafe con il quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle infermità <spondilodiscoartrosi cervicale e spondiloartrosi lombare>,< sinusite cronica frontale>, <broncopatia crinica>, <gastrite erosiva e duodenite ulcerativa>, <otite catarrale cronica bilaterale, rinite cronica ipertrofica>.
Col gravame - dopo aver ricordato il contenuto delle varie domande di riconoscimento da lui stesso presentate - ha articolato le censure di violazione degli artt. 2, 3 e 7 Cost., degli artt. 3 ,7 e 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241,