TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-02-19, n. 201400411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2014-02-19, n. 201400411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201400411
Data del deposito : 19 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00439/2013 REG.RIC.

N. 00411/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00439/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 439 del 2013, proposto dal sig. A P, rappresentato e difeso dagli avv.ti A R e G D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A R in Salerno, C. Vittorio Emanuele n. 127;

contro

Comune di Tufo in persona del Sindaco p.t., Comune di Prata di Principato Ultra in persona del Sindaco p.t.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 6 del 14/2/2013 con la quale il Responsabile U.T.C. del Comune di Tufo ha ordinato al ricorrente di provvedere alla reintegra ed al rilascio di un terreno gravato da uso civico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato al Comune di Tufo ed al Comune di Prata Principato Ultra il 4 marzo 2013 e depositato il successivo 15 marzo 2013, il sig. A P impugna l’ordinanza, meglio descritta in epigrafe con la quale il Responsabile U.T.C. del Comune di Tufo ordina al ricorrente di provvedere alla reintegra ed al rilascio di un terreno gravato da uso civico, in relazione al quale afferma di avere presentato, a più riprese, istanza di legittimazione, ai sensi della legge 1766/1927 e della legge regionale n. 11/1981, al Commissariato degli Usi civici ed alla Giunta Regionale della Campania, ora competente in virtù della citata legge regionale.

Avverso l’ordinanza impugnata il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione degli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927 e dell’art. 2 della legge regionale Campania n. 11 del 1981, nonché del giusto procedimento. Incompetenza. Violazione degli artt. 50, 54 e 107 del T.U.E.L. dlgs 267/2000, eccesso di potere per sviamento e difetto assoluto dei presupposti, denunciando l’incompetenza del Comune in materia di reintegra dei fondi gravati da usi civici, atteso che le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazioni delle terre di uso civico sono state trasferite alle Regioni a norma dell’art. 66 del dpr 616/1977 e che, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale Campania n. 11/1981 la reintegra dei terreni è di competenza della Regione e, per essa, della Giunta su proposta dell’Assessore all’Agricoltura;

2) violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766/1927 e degli artt. 25, 29 e 31 del r.d. n. 332/1928, nonché della l.r. n. 11/1981, eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio della leale collaborazione e del legittimo affidamento, per non avere atteso l’esito della richiesta al competente ufficio regionale in merito al procedimento di legittimazione del fondo e non avere comunque idoneamente motivato quello che si configura come provvedimento in autotutela, trascurando il legittimo affidamento dell’occupante il bene, non costituendo l’assegnazione del bene ad altro soggetto interesse pubblico giustificativo della disposta reintegra, tanto più che la normativa richiamata impone un procedimento nel quale venga data idonea pubblicità alle disposizioni riguardanti terreni gravati da usi civici, al fine di consentire le eventuali opposizioni dei controinteressati, e che l’omissione di tali garanzie partecipative giustifica l’inoltro della domanda di legittimazione anche successivamente al bando per l’assegnazione dei terreni di cui trattasi;

3) violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio della leale collaborazione e del legittimo affidamento, per non avere il Comune previamente adottato il regolamento per la gestione degli usi civici imposto dal rd 332/1928, fatto questo che incide sulla legittimità di tutta l’attività svolta in relazione alla gestione dei fondi in questione.

I Comuni, benché ritualmente intimati non si sono costituiti.

Il Tribunale, a seguito della Camera di Consiglio dell’11 aprile 2013, con ordinanza n. 202/2013, ha accolto la richiesta misura cautelare.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo, dedotto con il primo motivo, di incompetenza.

Con l’ordinanza impugnata il Comune di Tufo ordina al sig. Pagnozza la reintegra nel possesso del fondo gravato da usi civici che lo stesso afferma di occupare, con declaratoria non smentita dagli atti, da 30 anni, e sul quale, in base agli elementi di prova forniti, ha eseguito migliorie, installando un acquedotto per l’irrigazione del terreno, ora coltivato a noccioleto.

Parte ricorrente fornisce, altresì, la prova di avere inoltrato richiesta di legittimazione del fondo con nota ricevuta dalla Regione prot. 891582 del 22 ottobre 2007.

Ciò premesso, la competenza a denegare la legittimazione dell’occupazione e disporre il rilascio del fondo spettava alla Regione, in base al chiaro disposto dell’art. 2 della legge regionale n. 11/1981, il quale dispone che:

“la Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmetterà ai comuni ed alle frazioni che ne siano titolari, l'elenco delle terre civiche di rispettiva appartenenza individuate con i dati catastali.

I comuni e le frazioni, nei successivi sessanta giorni, alla stregua dei propri inventari e degli accertamenti che si rendessero necessari, forniranno notizie sommarie sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio.

Eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre dovranno essere segnalate per i provvedimenti di competenza.

Decorsi novanta giorni dalla trasmissione degli elenchi a comuni e frazioni la Regione, alle stregua delle indagini di ufficio e ove pervengano delle notizie fornite, formerà l'inventario delle terre distinte per ente di appartenenza.

Le terre di appartenenza promiscua, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno iscritte a tutti gli enti partecipanti alla promiscuità con indicazione di questa. L'elenco delle terre civiche è formato dalla Regione per le finalità della programmazione ed ha carattere puramente indicativo.

La Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, provvede, nel pieno rispetto delle funzioni di competenza statale, alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni, alla destinazione delle terre d'uso civico, alle nomine dei periti istruttori, alla concessione della legittimazione, alla reintegra dei terreni, alla concessione di enfiteusi, alla trasformazione in enfiteusi perpetua, alla ridevoluzione delle terre, all'autorizzazione ad alienare, al mutamento di destinazione, all'affranco dei canoni, allo svincolo di capitali, all'approvazione delle conciliazioni.”

Dal testo della disposizione riportata si evince chiaramente che il Comune ha compiti e poteri meramente istruttori e ricognitivi del patrimonio gravato da usi civici, mentre in Campania spetta alla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’agricoltura, provvedere a qualsivoglia atto dispositivo dei terreni in questione.

Tutto ciò che il Comune avrebbe potuto fare, ma non risulta avere fatto, né si è costituito per smentire gli assunti di parte ricorrente o quanto emerge dalla documentazione versata in atti, era fornire notizie alla Regione sullo stato dei terreni e sugli usi civici in esercizio e segnalare, per i provvedimenti di competenza, eventuali occupazioni abusive o possedute con titolo illegittimo delle terre.

Il Comune, avrebbe poi potuto, anzi, dovuto, redigere, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale, un piano economico, in conformità al quale utilizzare i beni civici, alla stregua dei programmi e degli indirizzi elaborati dalle Regioni e dalle Comunità Montane che esercitano la vigilanza sulla loro applicazione.

Tale attività appare prodromica a qualsiasi diversa utilizzazione dei fondi, una volta assolte le attività di ricognizione e proposta elencate nei primi commi dell’articolo 2, legge 11/1981, sopra riportato.

Nel caso sub judice il Comune di Tufo si è sostituito alle competenze regionali, sovrapponendo il proprio provvedimento di reintegra e rilascio al procedimento in itinere per la legittimazione del fondo in possesso del ricorrente, di spettanza regionale, con conseguente illegittimità dello stesso per incompetenza.

Dal riparto delle competenze in materia di usi civici fissato dalla legge statale del 1927 e dalla legge regionale n. 11/1981, emerge che non spetta al Comune stabilire la sussistenza dei presupposti per la legittimazione dei terreni, fermo restando che nel caso di specie il ricorrente avrebbe fornito sufficienti elementi di prova in ordine alla loro sussistenza, ai sensi dell’art. 9 della legge 1766/1927 (possesso ultradecennale, non interruzione della continuità dei terreni e migliorie del fondo), e che una diversa assegnazione dei beni deve pur sempre passare attraverso provvedimenti di gestione e di indirizzo dell’ente regionale, del tutto mancanti nelle procedure sub judice.

Il carattere assorbente della scrutinata censura di incompetenza determina l’accoglimento del ricorso, senza possibilità di proseguire nello scrutinio delle rimanenti e non esaminate censure, poiché riguardanti attività di spettanza dell’ente regionale estraneo all’odierno giudizio.

Il ricorso va, pertanto, accolto, e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.

La mancata costituzione di altre parti e la peculiarità della vicenda giustifica la mancata pronuncia sulle spese che restano a carico dell’unica parte costituita.

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