TAR Calabria, sentenza 10/06/2004, n. 468

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Massime1

La richiesta di un contribuente, al quale sia stato applicato il fermo del veicolo da parte del concessionario, di prendere visione della cartella e della relata di notifica non puo' rimanere inevasa a fronte di specifico obbligo in tal senso in capo al concessionario ex art. 26 DPR n. 602 del 1973. Massima a cura del Servizio di documentazione economica e tributaria

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Calabria, sentenza 10/06/2004, n. 468
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per la Calabria
Numero : 468
Data del deposito : 10 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

 FATTO e DIRITTO
Con note dell'11. 9. 2003, 24.9.2003, 24.10.2003, 26.2.2004 la
ricorrente (direttamente o per il tramite del suo difensore) ha chiesto, ai
sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e degli artt. 22 e seg. della
l. 241 del 1990
di ottenere copia della cartella esattoriale xxx con la
relata di avvenuta notifica, documentazione ritenuta necessaria per provare
l'illegittimita' del fermo disposto dalla E. spa sulla autovettura R. C. xxx
di proprieta' dell'interessata e notificatogli il 4.9.2003.
Con il presente gravame, notificato il 2.4.2004, l'interessata avverso
il silenzio mantenuto dall'E. spa ha proposto azione per l'accertamento del
suo diritto all'accesso e la condanna del concessionario all'esibizione
della documentazione richiesta.
In proposito la ricorrente ha ribadito che l'art. 26, comma 4, del
D.P.R. 602/1973 stabilisce che il concessionario ha l'obbligo di fare
esibizione della cartella con l'avvenuta notificazione o l'avviso di
ricevimento, su richiesta del contribuente e che ha una posizione
giuridicamente tutelata alla conoscenza dell'attivita' posta in essere dal
concessionario in vista del fermo della sua
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