TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-07-03, n. 201500381

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2015-07-03, n. 201500381
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201500381
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00143/2014 REG.RIC.

N. 00381/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 143 del 2014, proposto da:
- L L, rappresentato e difeso dagli avvocati T C e G C, da intendersi domiciliato, ai sensi dell’art. 25, n. 1, lett. a ) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

- al decreto n. 375/2012 del 20 luglio 2012 della Corte di Appello di Potenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, n. 1, lett. b ), 41 n. 3, e 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 il referendario Benedetto Nappi. Nessuno è comparso per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Potenza ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro tremila/00, oltre interessi di legge, nonché delle spese di lite in misura di euro millequarantotto/00, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata di un processo civile, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato al Ministero intimato che, tuttavia non ha provveduto al dovuto pagamento.

1.2. E’ stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere: la corresponsione delle somme fissate nel decreto azionato, oltre accessori di legge;
la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato;
la fissazione di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, n 4, lett. e ), cod. proc. amm., per ogni violazione o inosservanza successiva.

2. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

3. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2015 il Collegio ha indicato a verbale, ai sensi dell’art. 73, n. 3, cod. proc amm., la questione, rilevata d’ufficio, dell’inammissibilità del ricorso conseguente all’omesso deposito della documentazione comprovante la data in cui la notificazione dell’atto introduttivo si è perfezionata per il destinatario. Quindi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. L’art. 45 cod. proc. amm. dà facoltà alla parti di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante. In tale caso, tuttavia, la parte che si avvale di tale facoltà è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova, infatti, ai sensi dell’art. 45, n. 3, dello stesso codice, le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate. Inoltre, l’art. 114, n. 1, cod. proc. amm., esige l’avvenuta notificazione del ricorso, così presupponendo l’allegazione della prova del suo perfezionamento, ai fini della rituale proposizione dell’azione di ottemperanza.

4.2. Sul punto, si è anche condivisibilmente affermato che la produzione ed allegazione dell’'avviso di ricevimento della notifica del ricorso è atto che rientra nella piena disponibilità della parte istante. Quest'ultima deve quindi porre in essere ogni iniziativa di verifica prima che la causa sia trattenuta per la decisione ottenendo, eventualmente, il rilascio di duplicato in caso di smarrimento (cfr. C.d.S., sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2697).

4.3. Nel caso di specie ciò non è accaduto, sicché va rilevato che il ricorrente non ha assolto a tale onere, non fornendo prova alcuna del perfezionamento della notificazione del ricorso all’Amministrazione intimata. Infatti, agli atti di causa risulta soltanto la ricevuta di spedizione, ma non anche l’attestazione dell’ avvenuta ricezione.

5. Da quanto innanzi discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I -quater , 29 gennaio 2015, n. 1691).

5.1. Non vi è luogo a procedere sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata

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