TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202103934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202103934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103934
Data del deposito : 24 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2021

N. 03934/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01592/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M L e C S, rappresentati e difesi dagli avvocati A L M T, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali - Assessorato Territorio e Ambiente, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Presidenza della Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile, Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio del Genio Civile di Enna, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

Libero Consorzio Comunale di Enna, Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del parere n. 256 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (ex art. 91 L.R. n. 9 del 1995) del 05/08/2020 di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del procedimento EN 6-3 “Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610-1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente L A M e S C”;

- del D.D.G. ARTA n. 87 del 02/09/2020 protocollato dal Comune di Calascibetta con n. 9446/2020, il 08/09/2020, di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del procedimento EN 6-3 “Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610-1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente L A M e S C”;

- di ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente.

quanto al ricorso per motivi aggiunti

-del parere n. 109/2020 di conferma dell'assoggettabilità alla procedura di VAS del procedimento EN-6-3 Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610-1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente L A M e S C”;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- del parere n. 109/2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (ex art. 91 L.R. n. 9 del 1995) del 28/04/2021 (doc. dep. dall'Avvocatura dello Stato il 18/05/2021), di conferma di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del procedimento EN 6-3 “Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610-1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente L A M e S C”;

- della nota DRA prot. n. 27077 del 30/04/2021 (doc. dep. dall'Avvocatura dello Stato il 18/05/2021);

- della nota Serv. 1/DRU prot. n. 7674 del 07/05/2021 (doc. dep. dall'Avvocatura dello Stato il 18/05/2021);

- della nota dell'U.O.

6.1 prot. n. 7946 dell'11/05/2021 (doc. dep. dall'Avvocatura dello Stato il 18/05/2021);

- del Decreto ARTA n. 76 del 17/05/2021, comunicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'11 giugno 2021, di conferma del D.D.G. ARTA n. 87 del 02/09/2020 (doc. 58), protocollato dal Comune di Calascibetta con n. 9446/2020, il 08/09/2020, impugnato col ricorso originario, di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del procedimento EN 6-3 “Piano di lottizzazione in Contrada Buonriposo, contraddistinto al N.C.T. di Calascibetta al foglio di mappa n. 67 particelle 1610-1611, foglio di mappa 53 particelle 404 e 405 – Ditta proponente L A M e S C”.

- di ogni altro atto antecedente, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale, Dipartimento Regionale Tecnico e di Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Urbanistica e di Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile e di Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Ufficio Genio Civile Enna - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è titolare dell’impresa artigiana “CENTRO GAS” e svolge attività di meccanico e di installatore di impianti a gas per auto, gommista, carrozziere, elettrauto e centro revisione e di noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri senza conducente;
è, altresì, comproprietario unitamente al coniuge di fabbricato originariamente realizzato in zona agricola poi destinata a zona di espansione residenziale, tra le cui destinazioni d’uso è ammessa anche “l’attività artigianale”, ai sensi dell’art. 23, comma 2, delle N.T.A.

Con nota prot. n. 966 del 28 gennaio 2019 gli interessati hanno avviato procedimento di lottizzazione convenzionata al fine di procedere al cambio di destinazione d’ uso del fabbricato esistente e alla realizzazione di un secondo fabbricato oltre ad una struttura rimovibile (v. pag. 8 relazione tecnica al piano).

Il piano di lottizzazione è stato trasmesso, in data 15 marzo 2019, al Dipartimento regionale dell’Urbanistica per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
l’Ufficio non ha , tuttavia, adottato alcun provvedimento e solo a seguito di ricorso avverso il silenzio inadempimento, definito con sentenza di questo TAR n. 2549/2020, la CTS ha espresso il parere n. 256 del 5 agosto 2020 di assoggettabilità del piano alla procedura di valutazione ambientale strategica per le ragioni di seguito sintetizzate:

- “le finalità dell’intervento, anche all’esito dell’esame complessivo del rapporto preliminare e degli elaborati tecnici rimangono non pienamente intellegibili”

- il RPA non può considerarsi conforme alle prescrizioni di legge (…) “deve ritenersi indubbiamente carente l’esame e la valutazione delle caratteristiche dell’intervento spiegate dal proponente in relazione ai possibili impatti amentali (…)”

- è emerso che sono state effettuate opere in assenza di titoli abilitativi (…) e che il rapporto ambientale “non può ritenersi congruo e/o coerente allo stato dei luoghi e sotto diverso profilo, comunque, non attendibile, stante la realizzazione di opere in assenza dei necessari titoli abilitativi”;

- non sono stati previsti specifici interventi progettuali finalizzati all’inserimento ambientale, all’igiene e alla salubrità nonché a migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico del programma costruttivo nel contesto ambientale;

- non è stato opportunamente indagato l’impatto diretto e indiretto generato dalla costruzione e anche dell’esercizio del PdL sul contesto direttamente e indirettamente interessato dall’intervento sul clima acustico e sui potenziali recettori sensibili né l’effetto di cumulo con altre analoghe lottizzazioni data l’estensione delle superfici destinate a CS”

- è prevista una vasca Imhoff non conforme alle disposizioni contenute nel vigente regolamento Edilizio comunale;

- non è possibile escludere eventuali impatti sulle componenti ambientali ed effetti generabili dalla promiscuità delle funzioni di potenziale insediamento (residenziale e commerciale o altro come da vigente normativa)”.

Con ricorso introduttivo notificato il 5 novembre 2021, gli interessati hanno impugnato il D.D.G. ARTA n. 87 del 2 settembre 2020, unitamente al presupposto parere della CTS deducendo censure di violazione di legge (art. 6, commi 3° e 3° bis del D.lgs. 152/2006 e artt. 36 e 93 del REC) ed eccesso di potere sotto diversi profili e contestando:

- la contraddittorietà della presunta insufficienza del RAP;

- l’erronea valutazione del progetto (limitato al cambio di destinazione d’uso del fabbricato (nelle more oggetto di sanatoria) e di una tettoia preesistenti e nella nuova “realizzazione di un piccolo fabbricato delle dimensioni di mq 43,60)”;

- l’omessa considerazione dei pareri (favorevoli) resi dalle altre amministrazioni competenti;

- l’erronea valutazione della presenza del sito archeologico posto a m. 40 dal perimetro nord-est delle aree oggetto di lottizzazione o, poiché di fatto sia le costruzioni esistenti che quella da edificare distano circa 200 metri dal vincolo archeologico “indiretto”.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.

Con ordinanza n. 873/2020 la Sezione - ritenendo fondate, al sommario esame della fase cautelare, “ le censure di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione appaiono fondate, avuto riguardo, in particolare, alla natura e consistenza dell’intervento edilizio proposto ” - ha accolto la domanda cautelare formulata dalla parte ricorrente ai fini del riesame del provvedimento impugnato.

La CTS ha, quindi, espresso il parere n. 109 del 28 aprile 2021 con il quale ha confermato il parere di assoggettabilità del piano a VAS sulla base di una rinnovata motivazione contenuta alle pagg.

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