TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2023-06-12, n. 202300190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2023-06-12, n. 202300190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202300190
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2023

N. 00246/2021 REG.RIC.

N. 00190/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2021, proposto da Socrate Soc. Coop. Sociale Onlus imp.soc. ets., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Unione dei Comuni del Medio Sannio, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 474/2020 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto il credito vantato dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Vista la sentenza di questo T.A.R. n. 149/2021;

Viste le proroghe del termine assegnato al commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, concesse con l’ordinanza n. 234 del 24 giugno 2022 e successivamente con la n. 310 del 26 settembre 2022;

Viste altresì le ordinanze disponenti incombenti istruttori nn. 35 del 31 gennaio 2023 e 109 del 14 aprile 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la relazione del commissario ad acta depositata da ultimo in giudizio il 22 maggio 2023;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. R F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ricordato che con la precedente ordinanza istruttoria n. 109/2023 era stato disposto che la ricorrente, l’Unione dei Comuni del Medio Sannio e il commissario ad acta depositassero copia della deliberazione comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e che la medesima Unione dei Comuni e il commissario corredassero detto deposito con una nota recante ogni possibile ragguaglio in merito alla eventuale trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 243-bis del d.lgs n. 267/2000, nonché circa gli eventuali sviluppi successivi del relativo procedimento;

Ritenuto che l’incombente non richieda ulteriore reiterazione, in quanto le esigenze istruttorie connesse agli esiti del predetto piano di riequilibrio finanziario appaiono almeno momentaneamente superate dalle vicende esposte sul punto nella relazione del commissario ad acta del 22 maggio 2023, con la quale questo Tribunale è stato reso edotto che la Corte dei Conti ha restituito gli atti all’Unione dei Comuni del Medio Sannio richiedendole “la riapprovazione dei conti consuntivi degli anni contestati con l’esatta evidenziazione dei debiti fuori bilancio ”, e ha suggerito, inoltre, ai Responsabili della stessa Unione di intraprendere trattative con i singoli creditori al fine di concordare la disponibilità alla dilazione dei crediti per poter individuare nelle singole annualità dei prossimi bilanci di previsione le necessarie risorse per la copertura finanziaria;

Considerato che con la medesima relazione il commissario ad acta ha espresso ragioni idonee a giustificare un’estensione del termine assegnato per la conclusione degli adempimenti dovuti per l’espletamento dell’incarico;

Rilevato, d’altra parte, che la ricorrente non ha in alcun modo contraddetto quanto esposto nella menzionata relazione commissariale;

Osservato che la proroga del termine assegnato per l’ottemperanza trova ragione nei possibili esiti positivi di una prospettata transazione tra le parti, finalizzata a consentire l’effettiva soddisfazione, seppur parziale, del credito riconosciuto dalla sentenza ottemperanda;

Ritenuto, pertanto, di concedere al commissario ad acta un termine ulteriore di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, per la conclusione dell’attività;

Soggiunto, però, che il commissario dovrà depositare entro la data del 1° novembre 2023 una relazione descrittiva dello stato delle ulteriori attività compiute e delle iniziative esperite ai fini del buon esito della procedura di ottemperanza, allegandovi copia di ogni nuovo atto eventualmente compiuto dall’Unione di Comuni debitrice per ridare impulso alla precedente procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

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