TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-12-24, n. 202002120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2020-12-24, n. 202002120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202002120
Data del deposito : 24 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2020

N. 02120/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00680/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 680 del 2020, proposto da:
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli -OMISSIS-

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 11 dicembre 2020 il Dott. A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.-OMISSIS- “ -OMISSIS- ” ed il “ -OMISSIS- ”.

La società deduce l’illegittimità del provvedimento per erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 7, 21- nonies L. n. 241/1990, contraddittorietà e violazione del principio del ne bis in idem .

-OMISSIS-“ -OMISSIS- ”.

La ricorrente lamenta altresì la violazione dell’art. 21- nonies L. n. 241/1990, -OMISSIS-.

2. Resiste il Ministero dello Sviluppo Economico, che confuta le argomentazione della ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda.

3. Con -OMISSIS- -OMISSIS- , risultando l’interesse dell’intimato Ministero al recupero delle somme “ -OMISSIS- ”.

4. All’udienza del giorno 11.12.2020, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Ai fini di una compiuta cognizione della vicenda in esame, torna utile in prima battuta riportare lo sviluppo dell’iter procedimentale posto a monte della concessione dell’agevolazione, poi revocata con l’avversato provvedimento.

Segnatamente, -OMISSIS-

Con -OMISSIS-

A -OMISSIS- di cui agli artt. -OMISSIS-- bis , -OMISSIS-- bis , -OMISSIS- -OMISSIS-

In esito ad un contraddittorio procedimentale, -OMISSIS-

-OMISSIS-

-OMISSIS- ex L. n. 488/1992 -OMISSIS-

-OMISSIS-

Il Ministero, avuto riguardo alle motivazioni contenute nella citata sentenza della Corte dei conti, ha disatteso le deduzioni difensive ed ha quindi adottato l’impugnato decreto.

5.1. Ciò chiarito, con una prima censura la ricorrente prospetta il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti.

In particolare, -OMISSIS- “ La proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della sentenza impugnata … ”, cosicché stante la non esecutività della decisione risulterebbe erroneo il presupposto posto a base del provvedimento, mentre del difese della p.a. sarebbero qualificabili alla stregua di una inammissibile motivazione postuma.

La censura va disattesa.

-OMISSIS- Esso si basa invece sulla sostanziale condivisione per relationem delle ragioni giuridiche indicate nel dictum del giudice contabile, le quali integrano i presupposti per disporre la revoca totale delle somme erogate in via provvisoria ex art. 8, comma 1, lett. e), D.M. n. 527/1995, a mente del quale “ Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero …, qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario ”.

Sulla scorta di quanto precisato, è pertanto da escludersi che il chiarimento reso in tal senso dal Ministero con la relazione depositata in giudizio e fatto proprio dalla difesa erariale, integri una inammissibile forma di integrazione postuma della motivazione.

5.2. Con la seconda e articolata doglianza, la società deducente prospetta la violazione degli artt. 7 e 21- nonies L. n. 241/1990.

Nello specifico, -OMISSIS-

Il mezzo non è fondato.

In via preliminare si impone la corretta individuazione della natura del provvedimento adottato in autotutela dalla p.a.

-OMISSIS-“ -OMISSIS- ”.

L’atto di ritiro del beneficio costituisce pertanto un rimedio dovuto, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso, al fine di assicurare il recupero di risorse pubbliche erogate in mancanza dei presupposti. Si tratta infatti di esercizio di un potere vincolato di revoca decadenziale, correlato unicamente alla ricorrenza dei presupposti normativamente richiesti per far venire meno il beneficio assentito, anche alla luce del rilievo preminente da attribuire all’esigenza di recuperare erogazioni indebite di pubblico denaro (Consiglio di Stato, Sez. I, 21 ottobre 2020, n. 1365).

Sul punto, il Collegio si conforma quindi al consolidato orientamento secondo cui l'esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un'indebita erogazione di risorse economiche della collettività non richiede una specifica valutazione sulla sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico, essendo questo in re ipsa ( ex multis , Consiglio di Stato, 30 maggio 2017, n. 2614).

Risultando, quindi, il provvedimento impugnato non espressivo di autotutela decisoria riconducibile all’art. 21- nonies L. n. 241/1990, del quale la deducente ne lamenta la violazione, ma piuttosto applicazione di una revoca decadenziale, il decreto è pertanto sottratto alle più rigorose regole procedimentali e sostanziali invocate dalla ricorrente.

Ai fini della legittimità del provvedimento impugnato non può pertanto riconoscersi all’affidamento del privato la consistenza di un vizio del provvedimento medesimo, rilevante ai fini del suo annullamento, né il decorso del tempo dall’attribuzione del contributo illegittimo determina la formazione di un affidamento, tale da pregiudicare l'esercizio del potere di autotutela.

Si aggiunga, da ultimo, che l’atto di ritiro è inoltre espressivo di una rinnovata cognizione degli elementi che in precedenza avevano indotto la p.a. all’archiviazione del procedimento di revoca, eseguita alla luce delle valutazioni operate in punto di fatto e diritto dalla Corte dei conti.

Non coglie parimenti nel segno la doglianza relativa all’omessa valutazione ad opera della p.a. dei rilievi difensivi svolti dalla ricorrente in fase di contraddittorio endoprocedimentale, posto che la p.a. non è vincolata ad una puntuale e analitica confutazione delle osservazioni avanzate dal privato, potendo invero giustificare l'adozione del provvedimento in base ad una motivazione congrua che renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento a quelle osservazioni, in tal caso sussistente, attesa l’espressa condivisione ad opera dell’intimata p.a. degli assunti espressi -OMISSIS-

5.3. Con l’ultimo motivo di gravame, la ricorrente lamenta il rischio di una duplicazione del recupero ove la sentenza di condanna della Corte dei conti divenga esecutiva.

Il motivo va disatteso.

Osserva, in primis , il Collegio che la doglianza prospettata non può incidere sulla legittimità della statuizione avversata, posto che l’eventuale duplicazione del recupero delle somme illegittimamente erogate afferisce alla successiva fase esecutiva dell’azione amministrativa e non al corretto esercizio del potere di ritiro bel beneficio economico, aderente all’art. 8, comma 1, lett. e), D.M. n. 527/1995, nei termini chiariti.

Per come dedotto dalla difesa erariale, poi, a fronte dell’esecutività della pronuncia della Corte dei conti e in mancanza di pagamento dell’esponente, il Ministero può procedere ad una doppia iscrizione a ruolo, a diverso titolo, per il recupero coattivo delle somme concesse in virtù del decreto di revoca, ai sensi dell’art. 24, comma 32 L. 449/1997 e, dall’altro, per il recupero coattivo, a titolo di risarcimento del danno, delle somme erariali indicate dalla sentenza della Corte dei conti. Il doppio titolo esecutivo, giurisdizionale ed amministrativo dall’altra, implementa le possibilità di recupero, salvo il chiaro limite dell’incameramento della medesima somma per due volte.

6. Il ricorso va pertanto respinto.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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