TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-28, n. 201100431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-05-28, n. 201100431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100431
Data del deposito : 28 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00706/2007 REG.RIC.

N. 00431/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00706/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2007, proposto da:
Api - Raffineria di Ancona S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. A M, F D C, con domicilio eletto presso Avv. A M in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dagli avv. P C, P D B, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;

Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv. C D, M D S, con domicilio eletto presso Avv. Massimo Sgrignuoli in Ancona, via Ruggeri, 5;

Consiglio della Regione Marche, Comune di Falconara Marittima, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

per l'annullamento

- della decisione del Consiglio della Regione Marche 12.6.07, pubblicata sul B.U.R. n. 58 del 28.6.07, con cui si invita la Giunta dell’ente “a comunicare al Governo e al Ministero competente, in via preventiva, la non conformità dei due progetti in oggetto (per realizzare due nuove centrali energetiche a ciclo combinato di potenza superiore a 300 MW in località Falconara Marittima (AN) e S. Severino Marche (MC): n.d.r.) con le previsioni del PEAR e con la volontà delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionale e che, conseguentemente, quando verrà formalmente richiesta dal Ministero la Regione esprimerà la ‘non intesa’ prevista dalla succitata legge 55/2002”.

nonché

- di tutti gli atti alla decisione presupposti, preparatori, preordinati, connessi e conseguenti, in particolare - tra gli altri — la deliberazione del Consiglio della Regione Marche n. 175 del 16.2005, che ha approvato il

PEAR

Piano energetico ambientale regionale, ed il PEAR medesimo in parte qua (DOC. 2), come appresso spiegato in punto di diritto e, prima ancora, di

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Provincia di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 30.6.2003 la Regione Marche, con Decreto del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente n. 18/2003 ha rilasciato in sede di rinnovo alla “Api Raffineria di Ancona S.p.A API la concessione, valida ed efficace fino al 31.1.2020, per la lavorazione ed il deposito di oli minerali nello stabilimento sito in Falconara Marittima.

In data 1.8.2003, a quanto si afferma nel ricorso, è stato sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente di API un “protocollo d’intesa” con lo scopo di impegnare le parti a perseguire il comune generale obiettivo della qualità, dello sviluppo economico e sociale, della tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso gli strumenti a disposizione delle medesime.

Con detto protocollo si decideva di “associare l’azienda nel percorso di redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), nell’attuazione di progetti sperimentali di risparmio energetico e di innovazione infrastrutturale (es. teleriscaldamento,) e in altre azioni relative allo sviluppo energetico. Al protocollo successivamente aderiva la Provincia di Ancona. Afferma la ricorrente che tale protocollo d’intesa si spiegava proprio in ragione del fatto che la Regione Marche e l’API erano entrambe interessate alla realizzazione di una centrale elettrica di cogenerazione di potenza superiore ai 300MW.

La successiva proposta del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) non conteneva riferimenti alla realizzazione di strutture medio-grandi e il suddetto PEAR, senza tale riferimento veniva approvato dal Consiglio Regionale in data 16.2.2005.

Di seguito l’API, con istanza del 23.6.2006, richiedeva al Ministero per lo Sviluppo Economico il rilascio di autorizzazione unica per la costruzione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di circa 580 MW alimentata a gas.

La ricorrente afferma che l’autorizzazione avrebbe ottenuto il parere favorevole della Commissione VIA del Ministero dell’ambiente. A tale atto sarebbe seguito il provvedimento impugnato, ovvero mozione del Consiglio Regionale del 12.6.2007 n. 175, con la quale si invita la Giunta a comunicare al Governo e al Ministero competente, in via preventiva, la non conformità del progetto in oggetto (unitamente a un altro presentato da altro operatore) con le previsioni del PEAR e con la volontà delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionale e che, conseguentemente, quando verrà formalmente richiesta dal Ministero la Regione esprimerà la “non intesa “prevista dalla succitata L. 55/2002.

Con ricorso depositato il 20.9.2007 API impugna tale atto, unitamente al sopracitato Piano Energetico Ambientale Regionale, deducendo i seguenti motivi di ricorso.

a)Violazione di legge (violazione della legge n. 55/02);
Illegittimità della delibera del Consiglio regionale del 12.6.2007 per incompetenza e sviamento di potere;
carenza di istruttoria. Eccesso di potere per illogicità manifesta, sviamento, errore in procedendo, straripamento, violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia, del giusto procedimento e dell’art. 3 della legge 7/8/90 n. 241. Violazione di legge regionale per contrasto con lo Statuto della Regione Marche (Legge Statutaria 8.3.2005, n. 1), artt, 4, 21 e 28.

La ricorrente sostiene che la delibera oggetto del ricorso impedirebbe non solo il raggiungimento di un’intesa con la Regione, ma perfino l’apertura reale, da parte della Regione, dell’istruttoria volta al rilascio del parere relativo all’autorizzazione unica ministeriale. Si afferma l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto carente di motivazione e istruttoria, nonché in contrasto con la legge statutaria regionale e con quanto previsto dal citato Protocollo di Intesa tra API e Regione Marche. Sarebbe inoltre violata la competenza della Giunta Regionale, unico organo competente a pronunciarsi sull’autorizzazione, con il suo illegittimo condizionamento. In ogni caso la Regione esorbiterebbe dai poteri previsti dalla legge 55/2002, pronunciandosi peraltro prima di conoscere l’esito della VIA statale. Non avrebbe altresì alcun valore il riferimento al parere contrario delle amministrazioni interessate contenuto nella delibera.

b) Illegittimità della delibera del Consiglio Regionale e del P.E.A.R. per violazione del protocollo d’intesa tra API e Regione. Eccesso di potere, violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/90, essendo stata API pretermessa nei procedimenti culminanti nella redazione del P.E.A.R,;
Violazione del principio di leale collaborazione perl’inadempimento dì obblighi contrattualmente assunti dalla Regione.

La delibera impugnata sarebbe in contrasto con il preciso impegno assunto dalla Regione Marche attraverso la sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 2003, che avrebbe imposto il rispetto delle garanzie partecipative ivi prescritte, per consentire ad API di potere intervenire, offrendo il proprio contributo, nella predisposizione del Piano energetico ambientale. Lo stesso PEAR sarebbe in contrasto con gli impegni assunti dalla Regione, che avrebbe ignorato i contributi di API. Il PEAR sarebbe comunque illegittimo e impugnabile unitamente al suo atto applicativo, considerato che, per l’appunto, non “disciplina concretamente attività o situazioni ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente lesive”. Tale illegittimità sarebbe comunque presente anche nel caso in cui il PEAR vietasse direttamente il progetto presentato dalla ricorrente, per contrasto con il più volte citato protocollo di intesa e con gli interessi della Regione Marche

c)Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 117 Cost e degli artt 4, comma 1, 43, 49, 1, 82 e 36 del Trattato UE in relazione alla tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 55/2002;
Eccesso di potere sotto vari profili.

La delibera 58/2007 e il PEAR sarebbero contrari ai principi nazionali e comunitari in materia di generazione elettrica e di concorrenza.

Si sono costituite la Regione Marche, e la Provincia di Ancona, resistendo al ricorso e affermandone l’inammissibilità e l’infondatezza.

Alla pubblica udienza del 10.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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