TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2022-04-26, n. 202201401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2022-04-26, n. 202201401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202201401
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2022

N. 01401/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00464/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2022, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-;
domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;
domicilio fisico: -OMISSIS-, via Valerio Villareale n. 6;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2022, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza di parte ricorrente e, per l'effetto, è stata revocata la licenza in essere;

- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente, ancorché rimasto ignoto alla ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e udito per le parti il sostituto del difensore della ricorrente, come specificato in verbale;

Sentito il suddetto sostituto del difensore ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 18 marzo 2022 e depositato in pari data, l’istituto di vigilanza privata -OMISSIS- s.r.l. è insorto avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha respinto l’istanza, presentata dal legale rappresentante pro tempore di tale istituto, di rinnovo della relativa licenza, disponendo, altresì, la revoca della licenza n. -OMISSIS-.

La parte ricorrente ha esposto, in sintesi, quanto segue:

- con istanza del il 6 febbraio 2020, il suo legale rappresentante pro tempore ha chiesto il rinnovo dell’anzidetta licenza;

- con nota n.-OMISSIS-, l’Ufficio Territoriale di Governo (U.T.G.) ha contestato, ai sensi dell’art. 10- bis , L. n. 241/1990, l’esposizione debitoria della società nei confronti dell’erario. Tale nota è stata riscontrata dalla ricorrente il 10 luglio 2020;

- l’U.T.G. ha, infine, emanato il provvedimento oggi impugnato.

Parte ricorrente ha formulato, avverso il provvedimento in epigrafe, le seguenti censure:

- Violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/90 e delle regole del giusto procedimento;

- Falsa applicazione degli artt. 136 T.U.L.P.S. e 257 del relativo regolamento di esecuzione;

- Violazione e falsa applicazione del D.M. 269/2010 e s.m.i.;

- Difetto e perplessità della motivazione;

- Travisamento dei presupposti;

- Difetto dell’istruttoria;

- Eccesso di potere sotto diversi profili;

- Violazione e falsa applicazione dei punti 3.5 e 6.3 dell’All. A al D.M. n. 269/2010.

È stata, anzitutto, contestata la violazione dell’art. 10- bis , L. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione, successivamente al ricevimento delle deduzioni della società ricorrente, avrebbe svolto un “ corposo supplemento istruttorio ”, senza darne contezza all’istante.

Parte ricorrente ha sostenuto, altresì, l’erroneità della motivazione del provvedimento, in quanto essenzialmente incentrata sul bilancio della società, laddove l’art. 136, T.U.L.P.S. dà rilievo alla mera “ capacità tecnica ” dell’istante.

Ha contestato, ancora, il richiamo ai punti 3.5 e 6.3 dell’All. A al D.M. n. 269/2010.

Ha, infine, argomentato sull’insufficienza dell’istruttoria.

2. Con decreto cautelare del -OMISSIS-, il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche formulata dalla ricorrente.

3. L’amministrazione dell’interno si è costituita l’1 aprile 2022, depositando documenti il 7 aprile 2022.

4. All’udienza camerale dell’8 aprile 2022, previo avviso ex art. 60, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente ricorso il Collegio è chiamato a decidere sul provvedimento in epigrafe, con il quale l’U.T.G. di -OMISSIS- ha respinto l’istanza del legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, volta al rinnovo della licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata, disponendo per l’effetto la revoca della licenza già in essere.

2. Va previamente definito il compendio documentale alla base della decisione.

L’art. 55, co. 5, c.p.a., all’ultimo periodo dispone che – in sede cautelare – i documenti possono essere depositati “ fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio ”.

La giurisprudenza consolidata, con argomenti da cui questo Collegio non ritiene di discostarsi, qualifica tale termine come perentorio, con conseguente inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 946;
Cons. St., Sez. II, 18 luglio 2019, n. 5075).

Ne discende l’inutilizzabilità dei documenti depositati dall’amministrazione dell’interno il 7 aprile 2022, giorno precedente all’udienza camerale in cui il ricorso è stato trattenuto in decisione.

3. Nel merito, il ricorso può essere rigettato con sentenza in forma semplificata, coerentemente con l’avviso dato in udienza ai sensi dell’art. 60, c.p.a..

3.1. Infondato è il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 10- bis , L. n. 241/1990.

Com’è noto, tale disposizione, da ultimo riformata con il D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020), impone all’amministrazione, nei procedimenti a istanza di parte, di comunicare all’istante i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Risulta dagli atti di causa che l’amministrazione, con nota del 7 luglio 2020, ha contestato alla ricorrente un debito tributario di euro 592.178,59, precisando che tale esposizione debitoria non avrebbe dato garanzie sulla capacità della società di ripianare il deficit. La suddetta nota ha citato, in particolare, il punto 6.3 dell’all. A al D.M. n. 269/2010, secondo il quale occorre avere, in caso di debiti tributari accertati, le disponibilità finanziarie occorrenti per farvi fronte.

Il provvedimento impugnato, premesse le ragioni per cui non ha ritenuto condivisibili le difese della ricorrente, ha rappresentato che - dall’esame dei bilanci della società - risulta una situazione di grave dissesto, che incide sulla capacità della stessa di onorare il proprio debito tributario.

Non può, pertanto, invocarsi alcuna violazione della disposizione de qua .

3.2. Parimenti infondati sono gli ulteriori motivi di ricorso.

Non può, anzitutto, ritenersi violata la disciplina in materia di rinnovo della licenza.

Non è, in particolare, condivisibile quanto asserito dal ricorrente, ovvero che la valutazione sulla capacità tecnica della società ricorrente, di cui all’art. 136, T.U.L.P.S., non comporterebbe alcun sindacato sulla capacità economica della medesima.

Ciò è disatteso, anzitutto, dalle norme applicabili al caso di specie.

L’art. 136, T.U.L.P.S., prevede che “ la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare ”.

L’art. 257, co. 4, del relativo decreto di esecuzione dispone che “ con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260- quater , sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni ”.

Il D.M. n. 269/2010, recante la “ disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256- bis e 257- bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti ”, all’allegato A, punto 3.5, richiede di “ essere in regola con gli adempimenti tributari come comprovabile dai carichi pendenti risultanti dall'anagrafe tributaria, salvo quanto previsto al punto 6.3 ” e, al citato punto 6.3, di “ avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti, per far fronte agli stessi ”.

La capacità di far fronte ai debiti con l’Erario è, pertanto, espressamente richiesta dalla disciplina attuativa dell’art. 136, T.U.L.P.S..

È stato, del resto, condivisibilmente affermato che la sussistenza di una gravissima esposizione debitoria può condizionare la necessaria qualità tecnica-gestionale ed incidere direttamente sul permanere dei requisiti previsti dall’art. 136, T.U.L.P.S. per lo svolgimento di un'attività di rilevante importanza economica che, in collaborazione con le Forze di polizia istituzionali, contribuisce alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica (Cons. St., Sez. III, 8 agosto 2018, n. 4871).

Né appaiono risolutive, al riguardo, le considerazioni di parte ricorrente in merito alla certificazione dell’agenzia delle entrate attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17- bis , co. 5, d.lgs. n. 241/1997.

I certificati in questione riportano, infatti, le seguenti informazioni sulle imprese a cui vengono rilasciati:

a) l’essere in attività da almeno tre anni, nonché l’essere in regola con gli obblighi dichiarativi e l’aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La norma precisa che “ Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza ”.

Dalle dichiarazioni ex art. 17- bis , co. 5, d.lgs. n. 241/1997, potrebbe allora non sempre emergere nella sua interezza un debito con l’erario, anche se definitivamente accertato.

Quanto alle ulteriori considerazioni sulla motivazione del provvedimento, occorre anzitutto rappresentare che la valutazione sulla capacità tecnica ex art. 136, T.U.L.P.S. ha carattere discrezionale (Cons. St., Sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 229;
Cons. St., Sez. I, 19 maggio 2010, n. 270;
Cons. St., Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 1064).

In termini generali, quanto al sindacato sulla motivazione di provvedimenti discrezionali, è stato condivisibilmente osservato che esso (i) va rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; (ii) non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; (iii) deve tenere distinti i profili meramente accertativi da quelli valutativi (a più alto tasso di opinabilità) rimessi all’organo amministrativo, potendo esercitare più penetranti controlli, anche mediante C.T.U. o verificazione, solo avuto riguardo ai primi (Cons. St., Sez. IV, 31 dicembre 2021, n. 8754;
Cons. St., Sez. III, 16 dicembre 2021, n. 8390;
Cons. St., Sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5782;
Cons. St., Sez. IV, 2 aprile 2020, n. 2223).

Tanto premesso, non emerge dal provvedimento in esame alcuna distorta valutazione degli elementi di fatto acquisiti.

Il provvedimento ha, infatti, considerato l’evoluzione negativa delle principali grandezze di bilancio, e in particolare il cospicuo incremento del patrimonio netto negativo (passato da euro 232.281,00 nel 2019 a euro 1.422.497,00 nel 2020), alla luce di un debito erariale complessivo di euro 1.196.346,90, di cui oltre euro 550.000,00 definitivamente accertati.

Né, ancora, può dirsi carente l’istruttoria svolta dall’amministrazione.

Come emerge dal provvedimento, nel corso del procedimento sono state assunte, in particolare: (i) le evidenze dell’amministrazione finanziaria sulla sussistenza di un rilevante debito erariale; (ii) le risultanze dell’analisi di bilancio svolta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza.

3.3. Quanto, infine, alle contestazioni sulla revoca della licenza in essere, essa discende inevitabilmente dalle medesime motivazioni che hanno determinato il mancato rinnovo della licenza ex art. 136, T.U.L.P.S. che, come si è visto, impone di ricusare la licenza a chi non dimostri di possedere la relativa capacità tecnica (da intendere nei termini sopra chiariti).

4. Ciò posto, il ricorso è infondato e va respinto.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene che possano essere compensate, avuta presente la ridotta attività difensiva spiegata dall’amministrazione resistente (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. V, 1 aprile 2021, n. 2726;
TAR Sicilia, -OMISSIS-, Sez. III, 24 marzo 2022, n. 1026;
TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 1 febbraio 2022, n. 313).

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