TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-10-03, n. 201201726
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N. 01726/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01702/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall'avv. C T, con domicilio eletto presso C T in Bari, via Piccinni, n.150;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. M T, con domicilio eletto presso M T in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n.31-33;
Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. C C, con domicilio eletto presso M D in Bari, via Calefati, n. 61/A;
Comune di Matino, rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso F M in Bari, Quintino Sella, n.40;
Comune di Putignano, Comune di Castellana Grotte, Comune di Otranto, Comune di Pietramontecorvino, Comune di Botrugno, Comune di Bagnolo del Salento, Comune di Carovigno, Comune di Monteroni di Lecce, Comune di Andrano, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Rocchetta Sant'Antonio, Comune di Supersano, Comune di Maruggio, Comune di Veglie, Comune di Lizzano, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Trinitapoli, Comune di Toritto, Comune di Erchie;
nei confronti di
Puglia Sviluppo S.p.A.;
per l’annullamento
- della determinazione 6 agosto 2010 n. 187 dei dirigente del servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, con cui la regione Puglia ha approvato le graduatorie definitive delle domande di finanziamento di “iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi”, nella parte in cui non ha collocato quella presentata dal comune ricorrente in posizione utile per ottenere, allo stato, il contributo richiesto;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi tutti gli atti istruttori, i verbali della commissione, le schede di valutazione tecnico-economica ed, ove occorra, il bando della procedura nei limiti di seguito indicati.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione n. 568 del 14.01.2011, a firma congiunta del dirigente del servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo e del dirigente dell’ufficio infrastrutture aree industriali e aree produttive, depositata in giudizio in data 26.01.2011 dalla regione Puglia, con cui è stata riesaminata la proposta presentata dal comune ricorrente per il finanziamento delle iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi a valere sulle risorse del p.o.fesr 2007-2013, asse vi, linea di intervento 6.2, azione 6.2.1;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la “memoria tecnica” di puglia sviluppo s.p.a. richiamata nella predetta determina.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Comune di Canosa di Puglia e di Comune di Matino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2012 il dott. Desirèe Z e uditi per le parti i difensori avv. C T, M T, avv. C C e avv. A D, su delega dell'avv. P Q;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il Comune ricorrente di aver partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Regione per il finanziamento di “iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi a valere sulle risorse del p. o. fesr 2007-2013, asse VI, linea di intervento 6.2, azione 6.2.1”.
Con determinazione 6 agosto 2010 n. 187 del dirigente del servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo, la Regione Puglia ha approvato le graduatorie definitive delle domande di finanziamento, collocando quella presentata dal comune ricorrente in posizione non utile (39°) per ottenere il contributo richiesto.
Con il ricorso principale viene impugnata la graduatoria definitiva, lamentandosi, con tre motivi di ricorso la violazione di tre diverse disposizioni di bando la cui corretta applicazione, secondo la tesi di parte ricorrente, avrebbe determinato la attribuzione di 60 (10 + 10+ 40) punti in più.
Con ordinanza cautelare n. 913/2010 di questo Tar è stato disposto il riesame della domanda del Comune di Molfetta.
All’esito del procedimento di riesame, la Regione ha adottato la determina dirigenziale n. 568 del 14.01.2011, a firma congiunta del dirigente del servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo e del dirigente dell’ufficio infrastrutture aree industriali e aree produttive, con cui ha mantenuto fermo il punteggio già attribuito.
La determina in questione è stata impugnata con motivi aggiunti.
L’ordinanza n. 358/2011 ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente, disponendo l’accantonamento, nelle more della decisione di merito, delle somme destinate al finanziamento della proposta del Comune di Molfetta.
All’udienza del 12.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente respinta l’eccezione di improcedibilità per sopraggiunto difetto di interesse determinata, a detta della Regione, dal sopravvenuto parere negativo dell’autorità di bacino in ordine alla compatibilità dell’opera realizzanda con le N.T.A., che renderebbe, per ciò, l’opera non più realizzabile, parere impugnato con esito negativo a seguito di pronuncia del Tribunale superiore delle Acque (sent. n. 19/2012, prodotta dalla Regione unitamente alla memoria depositata il 21.6.2012).
Tanto per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo il ridetto parere non è condizione ostativa all’inserimento in graduatoria, bensì -come si legge nella stessa delibera di approvazione della graduatoria, n. 187/2010 – condizione per la firma dei disciplinari (ovverosia per l’erogazione in concreto del finanziamento).
Esso riguarda, pertanto, una fase successiva al vaglio di ammissibilità dei progetti ed al loro inserimento in graduatoria.
In secondo luogo, detto parere negativo non risulta definitivo in quanto pende ancora ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque n. 19/2012 che dello stesso si è occupato.
Pertanto, potrebbe verificarsi ancora l’annullamento dello stesso a seguito dell’esito del relativo ricorso, ove accolto.
Tanto premesso, il ricorso principale è diventato improcedibile per carenza di interesse, in quanto il nuovo rigetto adottato a seguito dell’ordinanza n. 913/2010 non è meramente esecutivo del dictum cautelare.
Infatti, l’onere conformativo del provvedimento giurisdizionale imponeva all’amministrazione regionale solo di rideterminarsi in merito, senza incidere in alcun modo sulla discrezionalità dell’esercizio del potere e senza imporre per ciò l’adozione di un atto di accoglimento dell’istanza.
Di tale discrezionalità ha fatto uso l’amministrazione rideterminandosi, in modo del tutto autonomo, in senso negativo.
Pertanto, il diniego successivamente intervenuto va considerato esecutivo dell’ordinanza ex art. 56 cpa soltanto nella parte in cui esercita nuovamente la potestà decisionale in merito all’istanza di finanziamento, mentre sfugge a tale qualificazione nella parte squisitamente decisionale che non risulta in alcun modo vincolata dai limiti conformativi dell’ordinanza sospensiva.
Infatti, il provvedimento cautelare imponeva solo di riesaminare, ma non di accogliere o respingere l’istanza della società ricorrente – senza, per ciò conformare il contenuto della decisione in merito.
Esclusa per il sopravvenuto diniego la natura meramente esecutiva dell’ordinanza cautelare, deve rilevarsi che tale ulteriore atto ha completamente sostituito ex tunc quello gravato con il ricorso principale, sicchè, rispetto al ricorso avverso tale primo provvedimento, non può che rilevarsi il difetto sopravvenuto di interesse, in quanto dall’accoglimento del gravame il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità, essendo intervenuto un nuovo e diverso provvedimento negativo su cui si sposta evidentemente l’interesse processuale della società ricorrente.
Venendo all’esame delle doglianze formulate, ritiene il Collegio che un più attento esame, proprio della fase di decisione del merito, conduce ad una rimeditazione della posizione assunta in fase cautelare.
Il Comune ricorrente lamenta in primo luogo la mancata attribuzione di 10 punti (che gli consentirebbero di raggiungere 30 punti complessivi, con conseguente posizionamento al 17° posto, invece che al 39°, in posizione utile per ottenere il finanziamento riconosciuto per le proposte classificatesi fino al 21° posto), previsti dal bando (art. 7.5) per le proposte di finanziamento contemplanti la realizzazione di reti tecnologiche (esemplificativamente energetiche) per un valore complessivo superiore al 30% dei lavori posti a base d’asta.
Aggiunge che la proposta di finanziamento del Comune di Molfetta contemplava chiaramente la realizzazione di tali reti (per la distribuzione di energia elettrica, acque potabili, reflue e piovane, nonché per la telefonia e la pubblica illuminazione), con puntuale quantificazione del valore in misura superiore a quella richiesta (euro 5.491.043,25 su 11.825.659, come da relazione tecnica allegata alla del. G.C. n. 295-2009, nonché allegata alla domanda di partecipazione).
Il motivo è infondato.
Convince pienamente la giustificazione contenuta nella determina n. 568/2011 (alla quale si rinvia per maggiore completezza) che ha chiarito che buona parte delle reti indicate come tecnologiche, in realtà è rappresentata da opere di urbanizzazione primaria, sicchè le restanti non raggiungono la quota del 30% richiesta.
Con il secondo motivo di ricorso il Comune deduce un’ulteriore violazione dell’art. 7 del bando (art.7.6) per la mancata attribuzione di 10 punti previsti le proposte di finanziamento contemplanti la realizzazione di servizi ed infrastrutture per la conciliazione (nidi, centri diurni per l’infanzia, mense, attività sociali etc) in aree comuni all’interno di quelle industriali in prossimità delle imprese e di facile accesso per lavoratori/lavoratrici.
Evidenzia, l’irrilevanza della omissione delle strutture realizzande nella scheda di sintesi (in cui non sono state esplicitamente evidenziate), perché le stesse risultano indicate dettagliatamente negli elaborati allegati alla domanda ed in particolare nella relazione tecnica illustrativa, sicchè l’amministrazione, con la diligenza ordinaria, avrebbe potuto e dovuto valutarne la portata.
Anche tale motivo non è fondato.
In primo luogo occorre evidenziare che (nella scheda di sintesi) le strutture per la conciliazione non rientrano tra le opere per cui è stato chiesto il finanziamento, come esattamente chiarito nella delibera n. 568/2011 (infatti, l’importo dei lavori per le strutture per la conciliazione è espressamente indicato in Euro 0,00).
E’ ben vero che nella relazione tecnica, come sostenuto da parte ricorrente, si indica la realizzazione di centri sanitari, assistenziali, ricreativi etc, ma la relazione tecnica in questione riguarda l’intero PIP e, pertanto, anche opere che non rientrano tra quelle oggetto di richiesta di finanziamento.
Ed, infatti, le strutture in questione non sono state indicate tra quelle da realizzare con i finanziamenti regionali, bensì tra quelle che prenderanno posto nell’area oggetto di PIP.
Con il III motivo di ricorso il Comune si duole della mancata attribuzione di 40 punti previsti dal bando (art.7.1) per la sostenibilità finanziaria dell’opera.
Ad un più attento esame, diversamente da quanto ritenuto in fase cautelare, convincono le difese regionali secondo cui l’impegno all’integrale accollo da parte delle imprese insediate, delle spese per mantenere in esercizio le strutture esistenti e quelle realizzande, non ha valore cogente ed obbligatorio, in quanto non proviene da imprese.
Per le ragioni appena esposte il ricorso per motivi aggiunti non può trovare accoglimento.
Le spese, tuttavia, possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’andamento complessivo della controversia.