TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202309150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-05-30, n. 202309150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309150
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 09150/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04378/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4378 del 2023, proposto da R G, rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero della Giustizia;
- Formez Pa;
- Commissione Interministeriale Ripam;
non costituiti in giudizio;

nei confronti

- C V, non costituita in giudizio;

Per l'accertamento

- dell'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sull'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente in data 16.12.2022, volta all'ottenimento della rettifica in aumento del punteggio della ricorrente;

con condanna dell'amministrazione

a provvedere entro il termine di cui all'art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Parte ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti in ordine all’istanza con la quale la medesima parte ricorrente - che ha partecipato alla procedura concorsuale indicata in epigrafe - ha chiesto di rettificare in aumento il punteggio alla stessa assegnato relativamente ai titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

A dire della ricorrente, pur in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda l’obbligo di provvedere, nel caso di specie sussisterebbero “ particolari ragioni di giustizia e di equità correlate al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica ” che radicherebbero il suddetto obbligo in presenza di una “ situazione nella quale a taluni candidati è stato assegnato, correttamente, il punteggio per la laurea magistrale;
ad altri, tra i quali la Dott.ssa Genuardi, i 2pt non sono stati riconosciuti
”.

Le controparti non si sono costituite in giudizio.

Alla camera di consiglio del 24 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio anzitutto richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussiste alcun obbligo per la pubblica amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento di riesame, con la conseguenza che, in assenza di un obbligo giuridico di provvedere, non vi è neanche un potere coercibile dall’esterno mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e l’azione regolata dagli artt. 31 e 117 c.p.a..

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il caso di specie non è riconducibile a quelle ipotesi nelle quali la giurisprudenza (cft. Cons. Stato, sez. VI, 06 aprile 2022, n. 2564;
Cons. Stato Sez. V, Sent., 22 febbraio 2021, n. 1513) ritiene eccezionalmente doverosa l’adozione di un provvedimento sull’istanza di riesame in omaggio a ragioni conclamate di giustizia ed equità posto che:

- nell’istanza di riesame la ricorrente prospetta un vizio concernente la valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione, doglianza che avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere impugnando i provvedimenti lesivi adottati a suo tempo dall’amministrazione ed ormai divenuti inoppugnabili;

- la circostanza che “ in relazione al medesimo concorso si prospetta una situazione nella quale a taluni candidati è stato assegnato, correttamente, il punteggio per la laurea magistrale;
ad altri, tra i quali la Dott.ssa C, i 2pt non sono stati riconosciuti
” - lungi dall’integrare una “ ragione di giustizia e di equità ” - riflette il fisiologico consolidarsi, nei confronti del ricorrente , della graduatoria non impugnata, atto plurimo scindibile le cui statuizioni si sono consolidate nei confronti di chi non le abbia tempestivamente gravate (cft. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 13 gennaio 2021, n. 237).

Peraltro, nel caso di specie non sussistono neppure le condizioni affinché il giudicato formatosi su un atto plurimo scindibile esplichi effetti erga omnes , ove si consideri che:

- il vizio dedotto dalla ricorrente non è un vizio che inficia la "procedura" concorsuale in sé (quale, ad esempio, un vizio di composizione della commissione) e quindi non è qualificabile come vizio comune alla posizione di tutti i candidati (ad esempio, il vizio in questione non riguarda i candidati in possesso della sola laurea triennale);

- è pacifico che l’effetto ultra partes del giudicato amministrativo è riferibile alla sola parte costitutiva della pronuncia del giudice amministrativo ossia alla pronuncia di annullamento e non agli altri effetti del giudicato amministrativo (di accertamento della pretesa, ordinatori, conformativi, che operano solo intra partes : Cons. Stato Ad. Plen. n. 4/2019;
Cons. Stato Sez. IV, 5 maggio 2021, n. 3517), laddove, nel caso di specie, l’effetto di cui si invoca la inscindibilità (e, quindi, l’efficacia erga omnes ) non è quello caducatorio tipico della sentenza di annullamento, ma, appunto, quello di accertamento e conformativo (mirando la ricorrente a ottenere la rettifica in melius del punteggio assegnato);

- la discrezionalità dell'Amministrazione nell’ampliare l’efficacia del giudicato in subiecta materia è stata esclusa dall’art. 1, comma 132, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 - secondo il quale " per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche " - e dal successivo art. 41, comma 6, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha previsto che " il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato anche per gli anni successivi al 2008 ".

Dall’assenza di alcun obbligo di provvedere discende che, sull’istanza inoltrata dalla ricorrente, non si è formato un silenzio impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a..

Conseguentemente, la relativa azione, volta a dichiararne l’illegittimità, va dichiarata inammissibile.

Nulla va disposto in ordine alle spese posto che le controparti non sono costituite in giudizio.

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