TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-09-22, n. 201101379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-09-22, n. 201101379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101379
Data del deposito : 22 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01227/2005 REG.RIC.

N. 01379/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01227/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2005, proposto dalla Global Service One S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. M C D Q, con domicilio eletto in Bari, via Calefati n. 249;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto in Bari, via Q. Sella, 120;

Assessorato alla Trasparenza e C.A. - Contratti e Appalti – della Regione Puglia;

nei confronti di

Eli.Pa.Ca Servizi e Lavori S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti A L e I L, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

per l' esecuzione del giudicato

formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato 10 maggio 2005 n. 2223, notificata in data 7 giugno 2005 e 27 maggio 2005, con la quale è stata confermata la sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. I, 15-16 settembre 2004 n. 4005,

e per la declaratoria della nullità degli atti violativi del giudicato (nota del Dirigente del Settore contratti e appalti della Regione Puglia 4 luglio 2005 prot. 20/50715/C;
atto dirigenziale 19 luglio 2005 prot. 107/DIR/2005/0589).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Eli.Pa.Ca Servizi e Lavori S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti Cinzia Mavi Della Queva, Emilio Reboli, per delega dell'avv. L P, e I L;

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha evidenziato nella memoria 31 maggio-1º giugno 2011 come la Regione si sia adeguata alla sentenza del T.A.R. Puglia, Sez. I, 15-16 settembre 2004 n. 4005, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato 10 maggio 2005 n. 2223, con atto dirigenziale del 9 marzo 2006 n. 61, e ha perciò chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell'Amministrazione, mentre sussistono i motivi che giustificano la compensazione per quanto riguarda la controinteressata.

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