TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2012-04-13, n. 201203370
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N. 03370/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03157/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3157 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Centro Studi Europeo s.a.s. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. L P ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. A F – Studio ABV &Partners in Roma, via Ennio Quirino Visconti 11 Int 2;
contro
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 21 domicilia;
per l'annullamento
del decreto in data 31 gennaio 2011 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VII parità scolastica e Concorsi ha disposto la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria all’Istituto Tecnico Commerciale, all’ITC - Progetto Sirio e al Liceo Scientifico,
della determinazione di cui alla nota a prot. A00DRCA/18799/U del 5 novembre 2011 con cui l’USR Campania ha elevato contestazioni sulla regolarità dell’attività;
dei verbali di ispezione del 21 ottobre 2010 e del 17 gennaio 2011
del decreto 29 novembre 2007 n. 267 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis comma 2 del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2006 laddove legittimante la disposizione di revoca,
del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentale per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e per l’annullamento proposto con motivi aggiunti notificati il 22 luglio 2011
del decreto 6 luglio 2011 con il quale l’USR della Campania ha nuovamente disposto la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria all’ITC, all’ITC –Progetto Sirio ed al Liceo Scientifico a decorrere dall’a.s. 2011/2012
e nuovamente del decreto 29 novembre 2007 n. 267 recante “Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1 bis comma 2 del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250 convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2006 laddove legittimante la disposizione di revoca,
del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 recante “Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentale per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato alla Amministrazione dell’istruzione in data 12 aprile 2011 e depositato il successivo 14 aprile, l’istituto ricorrente espone di avere avuto il riconoscimento della parità scolastica e in atti di gestire un ITC, un Liceo Scientifico ed un corso per lavoratori denominato Progetto Sirio – ITC. A seguito della visita ispettiva del 21 ottobre 2010 il dirigente dell’Ufficio VII Parità Scolastica e Concorsi presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania contestava numerose irregolarità nella gestione dei singoli istituti scolastici, riguardanti sostanzialmente l’organizzazione didattica ed amministrativa dei corsi di studio, nonché profili inerenti la manutenzione della struttura.
Il ricorrente Centro Studi espone, ancora, che rispondeva alle contestazioni in data 7 dicembre 2010, allegando la necessaria documentazione, ma che l’amministrazione in data 17 gennaio 2011 procedeva ad una nuova visita ispettiva che tuttavia, pur confermando il superamento di tutti i rilievi quali le determinazioni delle discipline impartite ed il relativo quadro orario e quelli sulla sicurezza degli ambienti ha comunque concluso per la revoca dello status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2011/2012 col decreto impugnato.
Avverso di esso l’istituto propone le censure che meglio saranno esaminate nella sede di merito, comunque conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
L’Amministrazione dell’istruzione si è costituita in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 12 maggio 2011 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame.
Con motivi aggiunti meglio in epigrafe indicati il Centro Studi ricorrente ha impugnato il nuovo decreto di revoca della parità scolastica adottato in asserito riesame della fattispecie, proponendo avverso di esso le censure che saranno meglio oltre esaminate. Ha concluso i motivi aggiunti con istanza cautelare e per l’accoglimento di essi oltre che del ricorso principale.
Con decreto del 28 luglio 2011 l’istanza cautelare è stata accolta fissando la nuova Camera di Consiglio per il 28 settembre 2011 alla quale la sospensione dell’efficacia del provvedimento disposta è stata confermata con rinvio alla pubblica udienza odierna alla quale il ricorso tuttavia non è stato ritenuto maturo per la decisione.
In particolare avuto riguardo al verbale ispettivo a prot. A00DRCA/18799 del 5 novembre 2010 dell’USR Campania dove sono evidenziate 33 carenze nella gestione e negli insegnamenti impartiti presso i tre istituti amministrati dal Centro Studi ed avuto riguardo alle dettagliate controdeduzioni del 6 dicembre 2010 a prot. 1687, dalle quali emergerebbe che tutte le discrasie sono rientrate chiarisca l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania le ragioni per le quali continua a ritenere:
- che il Centro Studi non ha adottato alcuna iniziativa per migliorare la qualità didattica e la frequenza alle lezioni laddove sarebbero state poste in essere attività extracurricolari per questa ragione;
- che il Centro Studi non ha adottato alcuna iniziativa per migliorare la qualità didattica pur avendo “perfezionato il progetto educativo” (punto 25 delle controdeduzioni) e discusso, concordato ed approvati i P.O.F. dell’ITC e del Liceo Scientifico ad opera del Collegio dei docenti (punto 26 delle controdeduzioni).
L’Amministrazione dovrà provvedere ai precedenti incombenti depositando all’uopo compiuta relazione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Ogni questione in rito, nel merito ed in ordine alle spese viene rinviata alla pubblica udienza del 5 luglio 2012.