TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-12, n. 202300035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-12, n. 202300035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300035
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/01/2023

N. 00035/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00352/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 352 del 2022, proposto da
Brama Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M ed E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Y B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti n. 3;



nei confronti

del Comune di Pragelato e dell'Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia n. 30;
della Citta Metropolitana di Torino, di ARPA Piemonte, della Regione Piemonte, di Acea Pinerolese Industriale s.p.a. e dell'Azienda Sanitaria Locale Asl TO 3, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 230 del 3 settembre 2021, successivamente comunicata, con cui è stato espresso « giudizio di Valutazione di Incidenza Negativo per il Piano di Recupero delle frazioni di Joussaud e Laval », nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui in particolare:

- la nota del dirigente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 2847 del 6 agosto 2021 avente ad oggetto « Parere negativo di Valutazione di Incidenza - Comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 »;

- la nota del dirigente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 604 del 20 febbraio 2021, con seconda richiesta di integrazioni;

- la determinazione dirigenziale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 141 del 28 maggio 2019, con la prima richiesta di integrazioni agli elaborati proposti dalla società ricorrente;

- la nota del dirigente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie n. 1114 del 3 aprile 2019, con la richiesta di termine per la formulazione di osservazioni;

- i contributi tecnici redatti da Arpa Piemonte e richiamati nel provvedimento finale impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, del Comune di Pragelato e dell'Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in questa sede, Brama Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento con cui l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie (in breve, l'Ente Parco) ha espresso una valutazione di incidenza ambientale (VINCA) negativa sul piano di recupero delle frazioni di Joussaud e Laval, nel Comune di Pragelato, comprese nel sito Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea".

2. Si è costituito in giudizio l'Ente Parco, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione al ricorso straordinario e, di riflesso, l'inammissibilità della trasposizione della controversia al giudice amministrativo. Nel merito, l'Ente ha dedotto in ordine all'infondatezza delle doglianze.

3. Si sono inoltre costituiti, a difesa della ricorrente, l'Unione montana "Comuni Olimpici Via Lattea" e il Comune di Pragelato.

4. In sede cautelare, questo Tribunale ha provveduto, a norma dell'art. 55, co. 10, cod. proc. amm., alla sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito.

5. In vista di tale udienza, tenutasi il 13 dicembre 2022, la ricorrente ha chiesto, con adesione delle altre parti, un rinvio della causa, in ragione della pendenza del procedimento di riesame della VINCA. La richiesta di rinvio non è stata accolta, poiché la pendenza del riesame amministrativo non costituisce una fattispecie eccezionale idonea a giustificare il differimento della trattazione ai sensi dell'art. 70, co. 1 bis , cod. proc. amm. Inoltre, il rinvio sarebbe stato irragionevole, posto che l'udienza di discussione è stata sollecitamente fissata su richiesta cautelare della ricorrente.

6. Tanto premesso, si procede all'esame dell'eccezione preliminare sollevata dall'Ente Parco. A suo avviso, l'opposizione al ricorso straordinario sarebbe inammissibile perché non proveniente da un controinteressato, come invece prescritto dall'art. 10 d.p.r. 1199/1971, ma da un cointeressato, quale è l'Unione montana. Ne conseguirebbe, di riflesso, l'inammissibilità della trasposizione del gravame in sede giurisdizionale.

6.1. L'eccezione è infondata, per come già prospettato in sede cautelare.

6.2. L'opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la trasposizione del gravame dinanzi al giudice amministrativo è, ad oggi, integralmente disciplinata dall'art. 48 cod. proc. amm., in forza del quale «[q] ualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti » (co. 1).

6.3. La facoltà di opposizione è riconosciuta non più soltanto ai controinteressati, come invece previsto dall'art. 10 d.p.r. 1199/1971, ma a chiunque sia evocato con il ricorso straordinario, a prescindere dalla posizione assunta nel procedimento. La ratio dell'art. 48, co. 1, cod. proc. amm., sotto questo profilo innovativo rispetto all'art. 10 d.p.r. 1199/1971, è quella, sottesa a un criterio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, di garantire ai soggetti coinvolti nel procedimento che consegue alla proposizione del ricorso straordinario di scegliere la sede che ritengono più idonea per la trattazione della controversia (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. II, 11 ottobre 2011 n. 1538; Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2019, n. 3396). La facoltà di opposizione è attribuita per il sol fatto di essere evocati nel procedimento, sicché la qualificazione dell'opponente in termini di controinteressato o cointeressato costituisce un posterius alla trasposizione e non può inficiarne l'ammissibilità.

7. Nel merito, il giudizio verte sulla legittimità della valutazione negativa di incidenza ambientale (VINCA negativa) resa dall'Ente Parco sul piano di recupero delle frazioni di Joussaud e Laval, presentata da Brama Costruzioni s.r.l. al fine di convertirle in un albergo diffuso. Il piano di recupero è stato assoggettato:

- sia a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. Piemonte 56/1977;

- sia a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), ai sensi della direttiva Habitat 92/43/CEE, del d.p.r. 357/1997 e della l.r. 19/2009, perché le frazioni di Joussaud e Laval si trovano all'interno del sito Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea".

I due procedimenti di VAS e di VINCA sono stati coordinati, ai sensi dell'art. 10, co. 3, d.lgs. 152/2006, in forza del quale la VAS comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui

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