TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-11-11, n. 201512761

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-11-11, n. 201512761
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201512761
Data del deposito : 11 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03421/2015 REG.RIC.

N. 12761/2015 REG.PROV.COLL.

N. 03421/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2015, proposto da:
PE Di RO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Tedeschini, Benedetto Macri', Margherita Scalise, con domicilio eletto presso Studio Legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;



contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sulla istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art 128 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, proprietario dell’immobile sito in via Margutta 54, vincolato come immobile di rilevante interesse culturale con D.M. n. 107134 dell’8-3-1991 (adottato dall’Amministrazione a seguito dell’annullamento giurisdizionale del precedente D.M. del 13-10-1989), in quanto studio dello scultore Assen Peikov, il 30-9-2014, presentava istanza per la rinnovazione del procedimento di verifica dell’interesse come previsto dall’art. 128 comma 3 del d.lgs. n. 42 del 22-1-2004.

In mancanza dell’ulteriore corso del procedimento è stato proposto il presente ricorso, notificato il 9-3-2015, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere sulla istanza e per la valutazione della fondatezza della pretesa sostanziale ex art. 31 comma 3 c.p.a..

L’Amministrazione si è costituita in giudizio affermando l’avvenuto avvio della istruttoria ai fini di valutare se rinnovare il procedimento di interesse culturale e comunque contestando la possibilità di accertare la fondatezza della pretesa.

Alla camera di consiglio del 21-7-2015 è stato disposto su istanza delle parti il rinvio della discussione.

Alla camera di consiglio del 29-10-2015, il ricorso è stato

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