TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-05-20, n. 200900766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2009-05-20, n. 200900766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900766
Data del deposito : 20 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01197/2007 REG.RIC.

N. 00766/2009 REG.SEN.

N. 01197/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2007, proposto da:
V S, rappresentato e difeso dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;

contro

Comune di Carpi, Provincia di Modena;

nei confronti di

B E, P S, rappresentati e difesi dagli avv. A V, N B, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del permesso di costruire prot. 501/2007 rilasciato dal Comune di Carpi;

- per quanto occorrer possa dell’art. 37.03 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 10 del R.E. del Comune di Carpi;

- per l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione delle opere.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di B E;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di P S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29/04/2009 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.Riferisce il ricorrente di essere comproprietario di una porzione dell’edificio catastalmente distinto al foglio n. 124 mapp. 4 ubicato in Carpi.

Con il presente ricorso ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali il Comune ha rilasciato un permesso di ristrutturazione riguardante una porzione del suddetto edificio, deducendone l’illegittimità.

Si sono costituiti in giudizio i contro interessati intimati che hanno contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

2.L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 825/2007. Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con ulteriori memorie e nel corso della discussione orale e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. Va preliminarmente respinta l’eccezione di tardività del ricorso.

Il permesso di costruzione è stato emanato il 14/6/2007 e successivamente ritirato e non può condividersi la tesi difensiva secondo cui sin dal 24 aprile 2007, a seguito dell’acquisizione dei progetti presentati, sia pure prima del rilascio del permesso di costruzione, vi sarebbe stata la piena conoscenza idonea a far decorrere i termini di impugnativa.

Infatti, i ricorrenti hanno ottenuto il permesso di costruzione, oggetto dell’impugnativa, soltanto il 17/9/2007, a seguito di apposita istanza di accesso e, pertanto, soltanto da tale data potevano decorrere i termini per proporre ricorso al T.A.R..

4.Nel merito il ricorso è fondato con riferimento alla prima ed alla terza censura dedotta di carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze.

L’intero edificio in parola, e non solo la porzione dei controinteressati, costituisce un’unità minima d’intervento, ai sensi dell’articolo 37.03 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune, necessaria al fine di garantire l’unitarietà del complesso edilizio dal punto di vista composito ed architettonico nonché storico. Vero è che la norma consente altresì in presenza di interventi complessi o della suddivisione della proprietà la possibilità di munirsi di un titolo abilitativo parziale ma ciò soltanto per realizzare intereventi “da considerarsi fasi di un intervento unitario”. Pertanto, la progettazione deve riguardare l’intero edificio e deve essere presentata da tutti gli aventi titolo anche se poi il titolo abilitativo, una volta approvato l’intero progetto, può riguardare di volta in volta le singole fasi dell’intervento che deve mantenere il proprio carattere unitario.

5.E’ altresì fondata la terza censura dedotta con riferimento al rispetto della normativa antisismica ed in particolare del D.M. 14/9/2005 e dell’articolo 8, comma 4°, della legge regionale n. 35 del 1984 le quali richiedono, in presenza del rinnovo e della sostituzione di parti strutturale dell’edificio, l’adozione di accorgimenti necessari a garantire l’adeguamento sismico dell’intero edificio. Ciò comporta la necessità di coinvolgere tutti i comproprietari dell’edificio nel momento della presentazione del progetto antisismico, che deve comunque riguardare l’intero edificio.

6.Vero è, che l’autorizzazione antisismica è il risultato di un diverso procedimento e che la legge regionale n. 19 del 2008 consente, nei comuni a bassa sismicità, che il progetto esecutivo concernente le strutture antisismiche sia redatto successivamente al rilascio del permesso di costruzione, purchè prima dell’inizio dei lavori. Tuttavia ciò può avvenire soltanto se al momento della richiesta del permesso di costruzione vi sia uno specifico impegno a presentare detto progetto al fine di munirsi dell’autorizzazione antisismica, prima dell’inizio dei lavori stessi. Detto impegno, costituisce una condizione di legittimità anche del permesso di costruzione.

7.Poiché,’adeguamento antisismico deve riguardare l’intero edificio tale impegno avrebbe dovuto essere assunto, prima del rilascio del permesso di costruzione, da tutti i comproprietari ai fini della presentazione di un progetto unitario, anche da punto di vista antisismico, e non soltanto da coloro che realizzano le opere edilizie, quale prima fase di un intervento che deve essere unitario, come avvenuto nel caso in esame.

8.Da ciò l’irrilevanza dell’impugnativa dell’art. 37.03 delle N.T.A. del P.R.G. e dell’art. 10 del R.E.

9.Va, infine respinta al domanda risarcitoria perché a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare le opere non sono state realizzate e non risulta sussistente alcun danno risarcibile

10.Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il permesso di costruzione impugnato.

11.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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