TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2010-06-18, n. 201019039
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N. 19039/2010 REG.DEC.
N. 08620/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 8620 del 1995, proposto da:
Soc Erremme Srl, rappresentata e difesa dagli avv. A C, R M, con domicilio eletto presso R Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Dipartimento della Polizia di Stato – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, Servizio Equipaggiamento e Casermaggio – del 15 giugno 1995, conosciuto solo il giorno 22, n. 600. EQP. FL/260, con il quale la società ricorrente è stata inviata a partecipare alla gara per la fornitura di scarpe per il personale della Polizia di Stato, il cui bando è stato comunicato in data 13 aprile 1995, limitatamente ai lotti nn.18 e 20, anziché a tutti quelli per i quali aveva presentato domanda di partecipazione e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che alla pubblica udienza del 18 marzo 2004 il ricorso è stato cancellato dal ruolo;
Considerato che nessun atto di procedura è stato compiuto dalle parti per un periodo di tempo ultrabiennale e che, pertanto, per l’art.25 della legge 6.12.1971 n.1034, il ricorso è da ritenersi perento;