TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202300289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-08, n. 202300289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300289
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2023

N. 00289/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00383/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2022, proposto da
Nuova TCM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F M e C Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Pesaro, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede Regionale Marche, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Comitato Amministratore Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti - incardinato presso l’I.N.P.S., non costituiti in giudizio;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura INPS, in Ancona, via S. Martino 23;

per l'annullamento

previa sospensione

- della nota di rettifica emessa dall'INPS di Pesaro l'11.11.2021 riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 6/2020 con saldo di € - 5.019,00”, in relazione alla quale è stato comunicato dall'Istituto che, “sulla base del flusso Uniemens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato nella procedura di controllo”, nello specifico risultano “differenze contributive a debito azienda” dell'importo di € 77.057,45, oltre € 6.003,09 a titolo di sanzioni e, dunque, di complessivi € 83.060,54;

- della Deliberazione n. 802 emessa dal Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nella seduta del 19.4.2022 e notificata alla Nuova TCM s.r.l. in data 23.4.2022, la quale ha rigettato il ricorso amministrativo presentato dalla Società avverso la predetta “Nota di rettifica”, i cui addebiti risulterebbero dovuti in quanto, relativamente alle autorizzazioni delle richieste Casse integrazioni ordinarie Covid-19, presentate per i periodi 10/2/2020-9/5/2020 e 23/3/2020-9/5/2020, “la data di trasmissione (corretta) del 29.1.2021 è successiva all'ultima data utile (30.11.2020) nella quale potevano essere portate a conguaglio le integrazioni salariali”, nonché delle circolari INPS n. 197/2015, n. 201/2015 e n. 9/2017, citate nella predetta Deliberazione n. 802, se ed in quanto ritenute ostative all'istanza presentata dall'odierna ricorrente;

- di qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e allo stato non conosciuto;

nonché, per la conseguente condanna dell'Amministrazione all'integrale accoglimento della domanda avanzata dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe, con cui:

- l’I.N.P.S. di Pesaro ha adottato una nota di rettifica riferita alla “denuncia mensile DM-2013 di competenza 6/2020 con saldo di € - 5.019,00”, in relazione alla quale è stato comunicato dall’Istituto che, “… sulla base del flusso Uniemens e delle caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito non corrispondono a quanto calcolato nella procedura di controllo ”, nello specifico risultano “ …differenze contributive a debito azienda ” dell’importo di € 77.057,45, oltre € 6.003,09 a titolo di sanzioni e, dunque, di complessivi € 83.060,54;

- il Comitato Amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, nella seduta del 19 aprile 2022 ha rigettato il ricorso amministrativo presentato da Nuova TCM avverso la predetta “Nota di rettifica” (i cui addebiti risulterebbero dovuti in quanto, relativamente alle autorizzazioni delle richieste Casse integrazioni ordinarie Covid-19, presentate per i periodi 10 febbraio 2020-9 maggio 2020 e 23 marzo 2020-9 maggio 2020, “ …la data di trasmissione (corretta) del 29.1.2021 è successiva all’ultima data utile (30.11.2020) nella quale potevano essere portate a conguaglio le integrazioni salariali ”;

- ove occorrere possa, le circolari I.N.P.S. n. 197/2015, n. 201/2015 e n. 9/2017, se ed in quanto ritenute ostative alla pretesa della odierna ricorrente;

- qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e allo stato non conosciuto.

Nuova TCM chiede altresì la conseguente condanna dell’I.N.P.S. all’integrale accoglimento delle domande avanzate in sede amministrativa.



2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.



2.1. Come è noto, per fare fronte all’emergenza pandemica da Covid-19, con il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 il Governo italiano ha decretato il primo “ lockdown ” a decorrere dal 10 marzo 2020, inizialmente fino al 3 aprile 2020, e quindi fino al 3 maggio 2020, per poi prevedere nei mesi successivi scaglionate riaperture delle diverse attività produttive.

Con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, e il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sono stati introdotti specifici e del tutto peculiari ammortizzatori sociali per poter affrontare le limitazioni lavorative imposte dal “ lockdown ” e la conseguente contrazione economica. Al riguardo rilevano in particolare l’art. 13 del D.L. n. 9/2020 e l’art. 19 del D.L. n. 18/2020.

Al fine di dare attuazione a tali misure, l’I.N.P.S. ha adottato la circolare applicativa n. 38 del 12 marzo 2020 (finalizzata a fornire “ …le istruzioni operative relativamente ai trattamenti previsti dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto (n.d.r. DL n. 9/2020), illustrando come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto, nonché sulla corretta gestione dell’iter istruttorio ”) e la successiva circolare n. 47 del 28 marzo 2020 (recante “ …i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie ” introdotte dal D.L. n. 18/2020, “ unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativamente ai trattamenti previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro ”).

Peraltro, del tutto trascurando il “caos” normativo ed applicativo conseguente l’introduzione degli ammortizzatori sociali emergenziali, con la summenzionata circolare n. 47/2020, l’Istituto ha inoltre previsto che “ …qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, soggiacciono alla disciplina prevista dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza) ... sul punto si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 e con la circolare n. 170/2017 ”.



2.2. Vista la farraginosità delle predette disposizioni, e tenuto conto del continuo e ben noto sovrapporsi di norme e circolari (spesso tra loro contrastanti ed incongruenti), nonché di procedure operative ed informatiche soggette a ripetute modifiche ed adeguamenti, che hanno connotato - anche con riguardo alla materia che occupa odiernamente il Tribunale - la prima fase di gestione dell’emergenza, il legislatore ha ritenuto opportuno prevedere per l’anno 2020 una prima “moratoria” di tutti i termini relativi alle richieste ed ai conseguenti adempimenti inerenti i trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19.

Nello specifico, l’art. 11, comma 10- bis , del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. “Mille proroghe”), convertito nella L. 26 febbraio 2021, n. 21, (rubricato “ Proroghe di termini in materia di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ”), ha espressamente previsto che “ I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021 ”.

In ottemperanza a quanto previsto dal prefato art. 11, comma 10- bis , l’I.N.P.S. ha diffuso il Messaggio n. 1008 del 9 marzo 2021, con il quale ha dato atto che la predetta norma “ …differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 ” e che, pertanto, “ Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020… ” (e questo perché “ Come noto, la disciplina a regime, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo confermata dall’articolo 1, commi 301 e 304, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Ne deriva che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi del 2020 fino a novembre 2020 compreso ”). Il Messaggio conclude che “ ... le Strutture territoriali attuando le più ampie sinergie con aziende ed intermediari autorizzati, provvederanno all’istruttoria e successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite con separato messaggio ”.

Alla luce delle disposizioni del c.d. decreto mille proroghe tutti i termini connessi agli adempimenti relativi alla Cassa Integrazione Ordinaria Covid-19 relativi all’anno 2020, tra cui anche quelli di “ …trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi… ” (e, dunque, anche il termine previsto dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015) sono stati differiti al 31 marzo 2021.

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