TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202301454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-04-28, n. 202301454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301454
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2023

N. 01454/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02022/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2022, proposto dall’Associazione di Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale -

ANFFAS

Onlus Regione Sicilia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G e A M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Comune di Sciacca e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego implicito opposto dal Comune di Sciacca, in qualità di Comune Capofila del Distretto socio-sanitario D07, e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento all'istanza formulata il 26 settembre 2022 per l'accesso al Piano Distrettuale “Dopo di noi" nonché ad ogni altro atto amministrativo correlato e/o connesso e specificatamente individuato nella predetta istanza;

nonché per la condanna

- delle predette Amministrazioni a ostendere e rilasciare copia dei documenti richiesti con la citata istanza del 26 settembre 2022.


Visti il ricorso, la memoria difensiva, e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Udito, nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2023, il difensore di parte ricorrente presente così come specificato nel verbale;


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 24 novembre 2022 e depositato il 7 dicembre 2022, l’Associazione Anffas Sicilia - in qualità di ente rappresentativo nella regione Siciliana, facente parte della unitaria struttura di Anffas Onlus Nazionale, il cui fine precipuo, ai sensi del vigente statuto, è la rappresentanza e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo – ha chiesto il riconoscimento del suo diritto di accesso agli atti indicati nell’istanza prot. n. 305/2022 del 26 settembre 2022 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Sciacca, in qualità di Comune Capofila del Distretto socio-sanitario D07, e all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e rimasta priva di riscontro.

I documenti richiesti sono i seguenti:

A) “Piano Distrettuale Dopo di Noi” redatto dal Distretto Socio-Sanitario n. 07 con la chiara indicazione della data di trasmissione all’Assessorato Famiglia e completo di:

a. relazione sul percorso di costruzione del Piano con documenti comprovanti anche la tempistica dei vari atti;

b. schede sintetiche di progettazione;

c. formulari;

d. piani finanziari e bilancio di distretto;

e. accordi di programma siglati;

f. verbali di consultazione e/o concertazioni con gli Enti del Terzo Settore ed in particolare con gli enti rappresentativi delle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009;

g. individuazione delle modalità e dei criteri di monitoraggio;

b) atti inerenti le co-pogrammazioni e co-progettazioni avviate (e concluse positivamente o meno) con gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’articolo 55 del Decreto Legislativo n. 117/2017;

c) avvisi pubblici emanati dal Distretto o da singoli Comuni per la presentazione delle domande e per l’individuazione degli enti gestori con cui sviluppare le misure a), b) e c) ex D.M. 23.11.2016;

d) elenco dei progetti individuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della Legge n, 328/00 integrati con le misure ex lege n. 112/2016, mascherando le generalità dei beneficiari, ma con l’indicazione delle misure attivate con quantificazione delle risorse a valere sul fondo ex lege n. 112/2016;

e) elenco dei progetti, tra quelli di cui al punto 9), effettivamente già finanziati ed avviati, sempre mascherando le generalità dei beneficiari, nonché l’elenco dei monitoraggi effettuati per ciascuno di essi;

f) avvisi pubblici emanati per l’individuazione degli enti beneficiari della misura d) ex D.M. 23.11.2016 con i conseguenti atti (se già esistenti) di conferimento di risorse per tali misure;

g) atti con i quali si sono individuati gli enti gestori beneficiari della misura e) ex D.M. 23.11.2016. h) atto con cui si è attestato alla Regione Sicilia dell’esistenza dell’Unità di Valutazione Multidimensionale, quale precondizione per l’ottenimento del finanziamento;

i) atti con cui si sono attivate “sperimentazioni presso le UVM di nuovi sistemi o mix di sistemi di rilevamento del bisogno, ma soprattutto di individuazione di supporti e sostegni in termini di quantità qualità ed intensità con possibilità di verificarne nel tempo gli esiti” ex D.A. 2727/S5.

L’Associazione ricorrente, dopo avere premesso un quadro di sintesi della normativa vigente applicabile e la dimostrazione della legittimazione e dell’interesse ad agire, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato di diniego implicito all’accesso agli atti richiesti e, per l’effetto, la condanna del Comune di Sciacca, quale Comune Capofila del Distretto socio-sanitario D07, e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, all’esibizione e al rilascio di copia dei documenti elencati nell’istanza di accesso agli atti del 26 settembre 2022.

La ricorrente ha successivamente depositato la nota prot.n. 62339 del 13 dicembre 2022, con la quale il Comune di Sciacca ha dichiarato di voler consentire l’accesso ai documenti richiesti, mediante ritiro presso l’ufficio comunale e la nota prot. n. 5217 del 10 gennaio 2023, con la quale l’ASP di Agrigento ha invece precisato di non ritenersi legittimata passiva nel giudizio de quo non detenendo gli atti richiesti;
ha invitato perciò parte ricorrente a rinunciare, nei suoi confronti, al ricorso de quo.

L’Associazione ricorrente ha altresì depositato le note di riscontro inoltrate via PEC alle Amministrazioni intimate, in data 3 febbraio 2023: in particolare, al Comune di Sciacca al fine di sollecitare la trasmissione per via telematica della documentazione prima della trattazione del presente ricorso alla camera di consiglio del 21 febbraio 2023, al fine di addivenire alla cessazione della materia del contendere.

Con memoria depositata il 3 febbraio 2023, la ricorrente ha ribadito il proprio interesse alla decisione nel merito, attesa la perdurante inerzia del Comune di Sciacca;
ha insistito pertanto nella domanda di accoglimento del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di lite di entrambe le amministrazioni, insistendo sulla legittimazione passiva dell’ASP di Agrigento poiché nell’ambito dei servizi integrati i Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali, di concerto, sono tenuti a porre in essere gli atti prodromici per la redazione del “Piano Dopo di Noi”.

Le amministrazioni in epigrafe, ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

All’udienza camerale del 21 febbraio 2023, il difensore di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio rileva che l’odierna Associazione ricorrente ha proposto analogo ricorso per l’accesso, nrg.1911 del 2021, in quel caso nei confronti del Comune di Ribera, in qualità di Comune Capofila del Distretto socio-sanitario D6, e sempre dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento: il predetto ricorso è stato deciso dalla sezione terza di questo Tribunale con la sentenza n. 587 del 21 febbraio 2022 che costituisce precedente conforme ex art. 74 c.p.a. per la definizione della presente controversia, e alla cui motivazione si rinvia in virtù del principio di sinteticità.

Il ricorso è fondato in parte, nei sensi di seguito indicati.

Soltanto dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione comunale intimata ha comunicato alla ricorrente di detenere gli atti oggetto dell’istanza di accesso per la quale è lite e di volerne consentire l’ostensione che però non risulta materialmente avvenuta;
così come l’ASP di Agrigento ha dato il doveroso riscontro alla medesima richiesta spiegando le ragioni per le quali non detiene materialmente gli atti da esibire.

Secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide riguardo al caso di specie, l’esigenza conoscitiva della parte ricorrente può essere soddisfatta “ in positivo, pel tramite della ostensione di essi atti;
ovvero, eventualmente, in negativo, ove tali atti e documenti non esistano;
e, invero, siccome già affermato da questo TAR, allorquando l'Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l'interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in "forma negativa" (TAR Campania, 8369/21, cit.;
TAR Campania, VI, 8 aprile 2021, n. 2319);
"al cospetto di una dichiarazione espressa dell'Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data
" (CdS, IV, 27 marzo 2020, n. 2142)” (Tar Campania, Napoli, Sez. VI, n. 150/2022).

Nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, che ha dato riscontro alla richiesta seppure con esito negativo, va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nei confronti del Comune di Sciacca, che in atto non risulta avere dato seguito alla materiale ostensione, il ricorso invece va accolto e, per l’effetto, va ordinato di consentire la visione ed estrazione di copia dei documenti sopra indicati, se effettivamente adottati e in effettivo possesso dell’Ente, ovvero di attestarne l’inesistenza, entro il termine di giorni trenta (30) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore.

Relativamente ai progetti individuali, ove redatti, l’accesso dovrà essere consentito oscurando le generalità dei beneficiari.

3. Le spese processuali vanno poste a carico delle Amministrazioni resistenti e si liquidano come in dispositivo.

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