TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2012-05-24, n. 201200386
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Testo completo
N. 00386/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2012, proposto da:
A B, rappresentato e difeso dall'Avv. R P, con domicilio eletto presso Angela Curatola Avv. in Reggio Calabria, via Cimino, 61;
contro
Ministero della Giustizia, Comitato per la Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio di II Grado, Comitato per la Tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di I Grado, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) provvedimento emesso il 24 novembre 2011 dal preposto Comitato presso il Tribunale di Palmi per la Revisione dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, con il quale è stata disposta la cancellazione del nominativo dell’Ing. Antonio BRANDO “… dall’Albo CTU perché non sussiste il requisito della specchiata condotta morale ….”;
2) provvedimento emesso il 20/23 febbraio 2012 dal Comitato ex art. 5 R.D. n. 1368/1941 insediato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, con il quale è stato in seconda istanza respinto il reclamo proposto da BRANDO Antonio avverso l’atto assunto in prime cure il 24 novembre 2011, ed in conseguenza confermato il provvedimento di cancellazione del ricorrente dall’albo C.T.U. del Tribunale di Palmi;
3) di ogni altro atto preordinato e/o presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio di II Grado e del Comitato per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Tecnici di I° Grado;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente si duole della propria cancellazione dall’Albo dei Consulenti tecnici d’Ufficio disposta con gli atti impugnati,di cui deduce l’illegittimità per violazione delle norme sul procedimento amministrativo (in particolare per difetto di contraddittorio e di motivazione), nonché per eccesso di potere nelle sue varie forme sintomatiche (in particolare, per errata valutazione dei presupposti, sviamento, travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta ed arbitrarietà).
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2012 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio circa la completezza e regolarità del contraddittorio e dell’istruttoria.
I) Sulla domanda sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
I Comitati previsti dagli art. 14 e 15 disp. att. c.p.c. hanno infatti natura di organi amministrativi e non giurisdizionali (tanto che avverso le loro deliberazioni non è proponibile il