TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-12-23, n. 202108218
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2021
N. 08218/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03381/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3381 del 2018, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Matteotti, 7 (studio legale Bergamo);
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, 11;
Commissariato P.S. di Giugliano e Villaricca, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto di rigetto dell'istanza di porto di fucile per tiro a volo, Div. III^ Cat. 6F- PROT. 2018 del 5.7.2018, con il quale la Questura di Napoli - Commissariato di P.S. Giugliano – Villaricca ha respinto l'istanza di rilascio del porto di fucile per tiro a volo, della comunicazione di avvio del procedimento e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto né altrimenti comunicato, comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
- nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento danni a titolo di perdita di chance , per la perdita di occasioni di guadagno dal 2005 al 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Gianluca Di Vita;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28.8.2021 e depositato in pari data, il Sig. -OMISSIS-, premesso di essere iscritto dal 2004 all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Napoli come esperto camerale specializzato in criminologia e perizia balistica e di aver conseguito nel 2005 l’autorizzazione del Comune di Marano di Napoli all’esercizio dell’attività di Istruttore e Direttore di Tiro, impugna il provvedimento in epigrafe, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, con cui la Questura di Napoli - Commissariato P.S. di Giugliano - Villaricca ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per tiro al volo avanzata dall’istante nel 2017.
In dettaglio, a sostegno del gravato diniego, l’amministrazione ha addotto l’esistenza di denunce sporte nei confronti del ricorrente per i reati di minacce e ingiurie (2005), porto abusivo di armi e munizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (artt. 12 e 14 della L. n. 497/1974) per il quale veniva tratto in arresto, e per minaccia aggravata ex art. 612, comma 2, c.p. (2005), calunnia ex art. 368 c.p. (2006), violazione dell’art. 22 della L. n. 110/1975 (locazione e comodato di armi), dell’art. 38 del Tulps (detenzione abusiva di armi) nel 2007, per detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.) e per accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) nel 2008 e una condanna nel 2015 per il reato di danneggiamento aggravato.
Tali precedenti dimostrerebbero “la propensione del richiedente ad adottare comportamenti minacciosi e violenti indici significativi di un possibile abuso del titolo richiesto per i quali devono, invece, sussistere piene garanzie di affidabilità al fine di salvaguardare le preliminari esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica”.
Avverso tale provvedimento insorge il ricorrente che affida il gravame a profili di illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.
Con la prima censura deduce la violazione dell’art. 21 septies della L. n. 241/1990 in relazione agli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 (Tulps), nullità del provvedimento impugnato, eccesso di potere, arbitrarietà, erronea presupposizione di fatto e diritto, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Sostiene che l’atto reiettivo sarebbe nullo per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.A.R., Sez. V, n. 2715/2009 con cui è stato accolto un pregresso ricorso avverso analoghi provvedimenti (revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia adottato nel 2006 e divieto di detenzione armi del 2008) conseguenti alla denuncia sporta dall’ex fidanzata, per effetto della quale l’istante veniva arrestato e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. per porto abusivo di armi e munizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (artt. 12 e 14 della L. n. 497/1974) e minaccia aggravata (art. 612, comma 2, del c.p.).
Tale pronuncia avrebbe evidenziato l’inconsistenza della prognosi di pericolosità sociale fondata sulla pendenza del procedimento penale, in difetto di adeguata motivazione e adeguata valutazione complessiva sulla personalità del soggetto. Ciononostante, secondo la prospettazione attorea, con il provvedimento impugnato in questa sede l’amministrazione avrebbe rieditato il medesimo ragionamento già censurato dal T.A.R..
Con il secondo motivo di diritto deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del Tulps in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta, sproporzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
La Questura non avrebbe tenuto adeguatamente conto che i procedimenti penali riportati nel provvedimento impugnato, peraltro risalenti nel tempo, sono stati definiti con sentenze di assoluzione e di estinzione del reato per prescrizione, come evidenziato dal ricorrente nelle controdeduzioni in sede di contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, avendo l’amministrazione tratto da essi un automatico ed illegittimo effetto preclusivo.
Con la terza censura l’istante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del Tulps in relazione all’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di istruttoria, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta, sproporzione, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sotto distinto profilo.
Ribadisce che l’impugnata azione amministrativa si fonderebbe su un automatico effetto preclusivo dei procedimenti penali definiti con sentenze di assoluzione e di estinzione dei reati, senza tener conto del contesto in cui tali vicende sono maturate (trattandosi di denunce sporte dalla ex compagna, quindi con una matrice sentimentale ed elevato coinvolgimento emotivo del ricorrente) e non effettuando alcuna prognosi concreta che tenga conto del tempo trascorso e della condotta successivamente serbata dall’esponente.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento del provvedimento, nonché di condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni per perdita di chance dolendosi che, per effetto del gravato atto ostativo, l’istante non avrebbe espletato le attività di perito balistico e consulente tecnico del Tribunale di Napoli nonché di istruttore e direttore di tiro, con nocumento economico in termini di perdita di occasioni favorevoli di guadagno che stima nell’importo pari ad € 65.000,00.
Si è costituita l’intimata amministrazione che replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.
Il T.A.R. ha rigetto la domanda cautelare con ordinanza n. 1405/2018 rilevando che “il ricorso non appare suffragato dal requisito del fumus boni iuris atteso che le reiterate denunce per comportamenti minacciosi o violenti, pur risalenti, unitamente alla più recente sentenza di condanna per il reato di danneggiamento aggravato, costituiscono ragionevolmente indici sintomatici di una personalità irruenta che, di per sé, non