TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-06-21, n. 202310550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-06-21, n. 202310550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310550
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 10550/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07224/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7224 del 2023, proposto da:
Gbo Italy Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione:

- della determinazione Dirigenziale num rep CU/762/2023 del 26.4.2023 (prot.n. CU/46801/2023), notificata in data 9.5.2023, con cui è stata disposta la sanzione “accessoria” della chiusura di 5 giorni del funzionamento degli apparecchi da gioco nei locali gestiti dalla ricorrente;

- ove occorra e nei limiti d’interesse, dell’Ordinanza Sindacale 111/2018, se interpretata nel senso di consentire l’applicazione delle sanzioni in virtù di limitazioni orarie da ritenersi non più vigenti e consentire immediatamente l’applicazione della predetta sanzione accessoria;

- sempre ove occorra e nei limiti d’interesse, dei seguenti verbali: verbale di accertamento di violazione n. 00010616446/2022, elevato ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. B punto 6 e art. 12 c. 1 della L.R. 5/2013 ed ai sensi dell’O.S. n. 111/2018;
verbale di accertata violazione meccanizzato n. 00011199849/2023 debitamente notificato a mezzo pec il 06/03/2023, elevato ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. B punto 6 e art. 12 c. 1 della L.R. 5/2013 ed ai sensi dell’O.S. n. 111/2018, richiamati per relationem nel provvedimento di sospensione impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 10.5.2023 a Roma Capitale e ritualmente depositato in pari data, la società ricorrente ha adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione:

- della determinazione Dirigenziale num rep CU/762/2023 del 26.4.2023 (prot.n. CU/46801/2023), notificata in data 9.5.2023, con cui è stata disposta la sanzione “accessoria” della chiusura di 5 giorni del funzionamento degli apparecchi da gioco nei locali gestiti dalla ricorrente;

- ove occorra e nei limiti d’interesse, dell’Ordinanza Sindacale 111/2018, se interpretata nel senso di consentire l’applicazione delle sanzioni in virtù di limitazioni orarie da ritenersi non più vigenti e consentire immediatamente l’applicazione della predetta sanzione accessoria;

- sempre ove occorra e nei limiti d’interesse, dei seguenti verbali: verbale di accertamento di violazione n. 00010616446/2022, elevato ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. B punto 6 e art. 12 c. 1 della L.R. 5/2013 ed ai sensi dell’O.S. n. 111/2018;
verbale di accertata violazione meccanizzato n. 00011199849/2023 debitamente notificato a mezzo pec il 06/03/2023, elevato ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. B punto 6 e art. 12 c. 1 della L.R. 5/2013 ed ai sensi dell’O.S. n. 111/2018, richiamati per relationem nel provvedimento di sospensione impugnato.

2. Con la presente iniziativa processuale, la ricorrente avversa la determinazione di Roma Capitale, con la quale, in applicazione delle previsioni recate dall’Ordinanza sindacale n.118/2018, ha disposto la sospensione, per cinque giorni, del funzionamento degli apparecchi da gioco, avendo constatato la violazione, con recidiva, degli orari di apertura al pubblico dell’esercizio gestito dalla ricorrente.

In particolare, l’Amministrazione ha rilevato e contestato, dapprima con verbale del 5.12.2022 e quindi con verbale del 6.3.2023, che nelle date 2.11.2022 e 11.2.2023 gli apparecchi da gioco erano accesi e abilitati asseritamente al di fuori dei limiti di orario consentiti, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lettera b, punto 6, e 12, comma 1 Legge Regionale 05.08.2013, n. 5 nonché dell’Ordinanza Sindacale 26.06.2018, n. 111.

3. Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato, sotto vari profili, di seguito emarginati in sintesi e come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio:

a) richiamando il precedente della Sezione, di cui alla sentenza n.6417/2023, si eccepisce che il provvedimento in questione, recante la sanzione accessoria della sospensione temporanea del funzionamento degli apparecchi, è stato adottato in assenza della preventiva definizione del procedimento volto all’irrogazione della sanzione principale, di natura pecuniaria, in violazione del principio di cui all’art.20 L.n.689/81, stante la mancata adozione dell’ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione pecuniaria;

b) violazione del principio di legalità, atteso che le disposizioni recate dall’ordinanza sindacale n.111/2018 sarebbero da ritenersi ormai caducate per effetto della novella legislativa apportata dalla Legge Regionale Lazio n. 16 dell’11 agosto 2022, il cui art.11, co.3, recante la disciplina transitoria, avrebbe introdotto, quale misura di salvaguardia, fasce orarie diverse da quelle più restrittive considerate dall’Amministrazione sulla base della succitata ordinanza sindacale;

c) violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla violazione (in tesi) riscontrata;

d) violazione del legittimo affidamento;

e) errata applicazione della disciplina sanzionatoria;

f) eccesso di potere e difetto di istruttoria.

4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, in data 16.5.2023, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva successivamente versata in atti il 3.6.2023.

5. All’udienza del 7 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con rituale preavviso di sentenza in forma semplificata.

6. Il ricorso è fondato, con conseguente accoglimento della domanda di annullamento dell’atto impugnato.

E’ manifestamente fondato, e assorbente sulle restanti censure prospettate, il primo motivo di ricorso, relativamente alla mancata definizione del procedimento volto all’irrogazione della sanzione pecuniaria.

Come già ritenuto dalla Sezione in analogo e recente precedente, opportunamente richiamato da parte ricorrente (sentenza n.6417 del 14.4.2023), l’art.20 L.n.689/81 (v., in particolare, il co.2) implica, in relazione alla previsione recata dall’art.18 L.n.689/81, che l’applicazione della sanzione accessoria, di natura amministrativa (nella fattispecie, la sospensione pro tempore degli apparecchi da gioco) possa essere applicata a condizione, fra l’altro, della previa irrogazione della sanzione principale (di natura pecuniaria) e della definizione del relativo procedimento.

Nella circostanza, è incontestato che la sanzionata irrogata (e impugnata) sia di natura accessoria rispetto a quella pecuniaria (cfr. testo ordinanza n.111/2018, nella parte in cui prevede che “in caso di recidiva..si applichi..la sanzione accessoria della sospensione…di cui all’art.110, co.6 del TULPS”) e che la p.a. non abbia adottato l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’art.18 L.n.689/81.

7. Per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, occorre disporre l’annullamento del provvedimento di Roma Capitale di cui al prot.n. CU/46801/2023 del 26/04/2023, con salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione in esito alla definizione del procedimento ex art.18 L.n.689/81.

Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della Amministrazione resistente in favore della parte ricorrente, come indicato in dispositivo.

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