TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202300640
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 00640/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, proposto da
N M, P M, rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Colobraro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti all’illegittimo trasferimento di dipendente pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colobraro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato con rituale riassunzione in data 16/2/2023 (a seguito della declinatoria di giurisdizione, sull’originario ricorso depositato in data 24/11/2015, pronunciata dal Tribunale di Matera con sentenza n. 661 del 28/11/2022), i deducenti – nella qualità di eredi legittimi del defunto padre M D – hanno chiesto la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) conseguenti all’illegittimo trasferimento del menzionato genitore.
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- il sig. M D è stato dipendente del Comune resistente, con la qualifica di netturbino, ivi prestando servizio dall’1/10/1972 al 3/1/1993;
- a decorrere dal 4/1/1993 e sino al 31/5/2002, a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto di detto Ente civico e della conseguente rideterminazione della pianta organica, lo stesso è stato collocato in mobilità e trasferito presso il Comune di Matera con deliberazione consiliare n. 148 del 23/1/1991;
- tale determinazione è stata impugnata in sede giurisdizionale ed annullata, siccome ritenuta illegittima, con sentenza di questo Tribunale n. 431 del 18/12/1993 (che ha riconosciuto come “ …l’azione amministrativa avrebbe dovuto svolgersi, nel rispetti dei canoni fondamentali del buon andamento e dell’imparzialità dell’attività della P.A. dettati dall’art. 97 della Costituzione, individuando prioritariamente i servizi da sopprimere ovvero da ridimensionare in base ai criteri prescelti ed esponendo contestualmente le ragioni delle scelte operate, procedendo successivamente ad indicare nell’ambito dei predetti servizi i posti in organico da eliminare, individuati per profilo professionale, infine ponendo in mobilità d’ufficio i dipendenti rivestenti detti profili professionali, da ritenersi in esubero … ”);
- il relativo appello è stato dichiarato perento con decreto del 3/4/2006;
- con successiva deliberazione commissariale n. 9 del 18/4/1995, è stata rinnovata la rideterminazione della pianta organica dell’Ente civico e confermata la mobilità del sig. M D presso il Comune di Matera;
- anche tale determinazione è stata annullata in sede giurisdizionale con sentenza di questo Tribunale n. 413 del 15/5/2001 (in ragione dell’omessa convocazione delle organizzazioni sindacali per discutere della rideterminazione