TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2023-11-03, n. 202316297
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Pubblicato il 03/11/2023
N. 16297/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07376/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7376 del 2021, proposto da
C D N, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della nota prot. n. 52638 del 28 giugno 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, recante il diniego dell’istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 formulata dal ricorrente ai fini della sua assegnazione temporanea presso qualsiasi Ufficio e sede di servizio della Questura di Napoli ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Napoli;
della nota prot. n. 42788 del 21 maggio 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Sovrintendenti Assistenti ed Agenti, recante comunicazione ex. art. 10 bis della Legge n. 241/1990 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza come sopra formulata;
della nota del Questore di Roma recante il parere negativo sull’istanza predetta, mai notificata o diversamente comunicata;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 luglio 2021 e depositato il successivo 21 luglio, il sig. C D N ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. n. 52638 del 28 giugno 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, recante il diniego dell’istanza ex art. 42 bis, d.lgs. n. 151/2001, formulata dal ricorrente ai fini della sua assegnazione temporanea presso qualsiasi Ufficio e sede di servizio della Questura di Napoli ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Napoli.
2. L’odierno ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato, espone in fatto di prestare servizio presso la Questura di Roma dove assolve le ordinarie mansioni d’istituto di mero addetto alla ricezione del pubblico presso la Questura di Roma.
Il ricorrente afferma di non essere in possesso di alcuna specifica qualifica professionale, di non svolgere alcuna speciale attività, né tanto meno di essere impiegato in specifiche operazioni o programmi tali da renderlo indispensabile e insostituibile.
In data 2 settembre 2020 il ricorrente diventava padre di una bambina.
Pertanto, al fine di garantire la presenza paterna, il ricorrente richiedeva, ai sensi del citato art. 42 bis, di poter essere temporaneamente assegnato presso qualsiasi Ufficio e sede di servizio della Questura di Napoli ricadente nell’ambito territoriale del Comune di Napoli.
Per il tramite della documentazione allegata all’istanza, il ricorrente comprovava: - di essere residente unitamente al proprio nucleo famigliare in Portici (NA);- di essere genitore di minore di età inferiore ai tre anni;- di essere coniugato con la Sig.ra Minaci Martina, professionalmente occupata in Portici.
Pur tuttavia, il Dipartimento resistente con nota prot. n. 42788 del 21 maggio 2021 comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza motivato sulla base di esigenze di servizio, al quale facevano seguito le osservazioni del ricorrente.
Ciò nonostante, con nota prot. n. 52638 del 28 giugno 2021 il Dipartimento resistente disponeva il rigetto dell’istanza.
3. Avverso il gravato diniego, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 42 bis del d. lgs. n. 151/2001, come modificato dall’articolo 14, co. 7, della legge n. 124 del 2015.
II. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, carenza assoluta di motivazione.
III. Violazione dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (20 novembre 1989), ratificata ed eseguita in Italia dalla legge n. 176/1991.
IV. Violazione degli artt. 29, 30 e 31, Cost.
V. Eccesso di potere per illogicità manifesta.
VI. Eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.
4. Si è costituita in giudizio l’amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 3 agosto 2021, con ordinanza cautelare n. 4282/2021 è stata respinta la domanda cautelare proposta. L’ordinanza è stata confermata dal giudice d’appello in sede cautelare (Cons. St., II, ord. caut. 20 ottobre 2021, n. 5744).
6. Alla pubblica udienza del 18 aprile 2023 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. VI, 2.11.2017, n. 5063;T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento, 29.1.2019, n. 27), l'art. 42 bis - anche dopo la novella operata dall'art. 14, comma 7, della l. n. 124 del 2015 - non attribuisce all'interessato un diritto soggettivo ad ottenere l'auspicata assegnazione temporanea, bensì un mero interesse legittimo che può trovare concreta attuazione solo al termine di una specifica attività della pubblica amministrazione volta, prioritariamente, alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge.
L'amministrazione deve, dunque, operare una valutazione discrezionale volta a: a) accertare l'esistenza nella sede di destinazione di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva;b) verificare che vi sia l'assenso dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione, consenso che può essere negato per esigenze eccezionali.
L'esercizio del potere discrezionale della P.A. di diniego di trasferimento del pubblico dipendente è quindi correlato ad un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione dell'esigenza di dare protezione a valori di rilievo costituzionale, quali in primis la tutela dei minori.
Il dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione deve pertanto essere limitato a casi o a esigenze eccezionali e deve essere congruamente motivato, potendo negarsi il trasferimento soltanto ove lo impongano prevalenti esigenze di servizio nell'ufficio o reparto di appartenenza dell'istante. La norma impone all'amministrazione l'onere di motivare l'eventuale diniego con riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del militare istante e alla conseguente sua insostituibilità nel reparto di provenienza (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 12.4.2019, n. 2380;Cons. Stato, II, 5 ottobre 2022, n. 8527).
Il legislatore è intervenuto, quindi, con una norma specifica per le forze di polizia e gli appartenenti all'amministrazione della difesa, il già richiamato d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che ha aggiunto il comma 31bis all'art. 45 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Quest'ultimo, ponendo un regime derogatorio rispetto a quello ordinario, ha previsto che nel caso di richieste ai sensi dell'art. 42bis, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, " Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio ", senza riferimento all'eccezionalità di tali esigenze prevista in via ordinaria.
Tale disposizione, pur evidentemente volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell'impiego del personale in un settore peculiare, quale quello delle forze di polizia, per le quali il legislatore ha ritenuto necessario adottare una norma derogatoria ad hoc limitativa del beneficio, non può tuttavia essere letta nel senso di consentire una motivazione generica inerente alle ragioni di servizio che faccia riferimento alle scoperture di organico, senza che queste ultime risultino particolarmente gravi, o in generale in assenza di un richiamo alle funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione del dipendente, senza evidenziare specifiche ragioni, anche legate ai compiti svolti dal richiedente il trasferimento temporaneo.
Ciò in considerazione delle anzidette esigenze di tutela di valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'amministrazione delle forze di polizia.
3. Nel caso di specie, tuttavia, deve ritenersi che l’amministrazione abbia compiutamente operato il bilanciamento degli opposti interessi come si evince dall’ampia e circostanziata motivazione del provvedimento di diniego oggetto della presente impugnazione, nel quale l’amministrazione ha rappresentato che:
a) “ il dipendente presta servizio presso l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma dal 2015, maturando una buona conoscenza del territorio e grande professionalità nel settore ;
b) “ nella capitale è presente un elevato numero di obiettivi politici, istituzionali, religiosi, economici e sociali di rilievo internazionale ritenuti altamente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica con la conseguente necessità di predisporre eccezionali misure a tutela ”;
c) “ la Questura di Roma soffre di una carenza organica, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di 75 unità mentre l'organico complessivo presenta una situazione deficitaria di 1814 unità della forza prevista dalla pianta organica a cui si aggiunge l'assenza di 348 dipendenti aggregati ad altre sedi o assenti a vario titolo e per altri istituti ”;
d) “ proprio in relazione alle richiamate esigenze di servizio e alle carenze organiche, il Questore di Roma ha espresso parere contrario all'accoglimento della richiesta in argomento, attesa la necessità di disporre del maggior numero di risorse umane per l'attuazione dei numerosi dispositivi necessari ad assicurare e garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella capitale e provincia ”;
e) “ l'aliquota di personale degli uffici presenti nella sede di Napoli, pur presentando carenze organiche, è strettamente rapportata alle concrete ed emergenziali esigenze di servizio della provincia stessa ”;
f) “ il dipendente è stato assegnato temporaneamente alla Questura di Napoli, proprio in occasione della nascita della figlia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del presidente della repubblica 16 marzo 1999, n.254, beneficio concesso per gravi, eccezionali e contingenti esigenze di carattere familiare o personale, con una durata di 60 giorni, eventualmente prorogabili, ma per un periodo di tempo più ristretto rispetto ai 3 anni previsti dall'art.42-bis ”.
4. I motivi di gravame, unitariamente esaminati, si palesano dunque privi di pregio stante il legittimo bilanciamento di tutti i contrapposti interessi operato dalla resistente amministrazione che ha coerentemente valutato non solo le rispettive esigenze organizzative delle due Questure interessate, quella di Roma e quella di Napoli, ritenendo del tutto prevalenti quelle della prima, ma valutando altresì le mansioni svolte dal ricorrente nell’ufficio di appartenenza.
5. Per tutto quanto esposto il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
6. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.