TAR Roma, sez. III, sentenza breve 2024-05-21, n. 202410229
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2024
N. 10229/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3866 del 2024, proposto da
-OSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, A G e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OSIS-, non costituiti in giudizio
per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
del provvedimento di revoca per indagini penali in corso, datato 29 gennaio 2024 ([e impropriamente definito] Risoluzione contrattuale per inadempimento).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che :
- la società ricorrente (in epigrafe indicata), in virtù di apposito contratto stipulato con -OSIS- (odierna resistente), si impegnava all’acquisto di rottami metallici - ferrosi e non ferrosi - provenienti dagli individuati impianti di -OSIS- (di seguito “-OSIS-”), unitamente al ritiro e al trasporto dei suddetti materiali (cfr. doc. n. 2 unito all’atto di ricorso);
- tale contratto veniva risolto da -OSIS- con comunicazione del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. n. 1 unito al ricorso), in ragione del ritenuto inadempimento contrattuale della società ricorrente alla luce dell’informazione di garanzia per reati di particolare rilevanza disposta a carico di esponenti della medesima società;
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente contestava la legittimità della anzidetta risoluzione contrattuale alla luce dei dedotti profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendone l’annullamento;
- l’intimata -OSIS- si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, eccependo tra l’altro l’inammissibilità del proposto gravame per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto il contratto in discorso si inserirebbe in una