TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-25, n. 201300593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-07-25, n. 201300593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300593
Data del deposito : 25 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00020/2013 REG.RIC.

N. 00593/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2013 REG.RIC.

N. 00030/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2013, proposto da:
A M, D B, rappresentati e difesi dagli avv. A C, F P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Ancona, viale della Vittoria, 27;

contro

Comune di Sirolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Ancona, corso Mazzini, 73;

Regione Marche, Ente Parco Regionale del Conero;

Provincia di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C D, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Ruggeri, 5;

nei confronti di

M M, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Mastri, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 124;

sul ricorso numero di registro generale 30 del 2013, proposto da:
Ente Parco Regionale del Conero, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Galvani, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Sirolo;

nei confronti di

A M, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M in Ancona, viale della Vittoria, 27;

D B;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 20 del 2013:

- dell’ordinanza di demolizione n. 61 in data 25 ottobre 2012, con la quale è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n. 32 del 2004 relativo al progetto di ricostruzione di un edificio di civile abitazione in località Sassi Neri del Comune di Sirolo ed è stata ingiunta la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica;

- degli artt. 42 e 53 della variante generale al PRG del Comune di Sirolo, adottata con deliberazioni consiliari n. 53 del 17.9.2001 e n. 3 del 14.01.2002, oggetto di Parere favorevole con prescrizioni con delibera della Giunta Provinciale 20/05/2002 n. 169;

- degli artt. 7 e 10 del Piano del Parco del Conero, approvato con delibera n. 245 del Consiglio Regionale in data 16 marzo 1999, pubblicato sul BUR del 31 dicembre 1999;

nonchè

per l’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio;

per la condanna al risarcimento dei danni.

quanto al ricorso n. 30 del 2013:

per l’annullamento

dell'ordinanza del Comune di Sirolo n. 61 in data 25 ottobre 2012, nella parte di interesse.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sirolo, della Provincia di Ancona, e di A M, quest’ultimo quale controinteressato nel ricorso n° 30/2013;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di M M;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso n° 20/2013 in epigrafe, è stata impugnata l’ordinanza di demolizione n° 61 in data 25 ottobre 2012, con la quale è stato annullato in autotutela il permesso di costruire n° 32 del 2004 relativo al progetto di ricostruzione di un edificio di civile abitazione in località Sassi Neri del Comune di Sirolo ed è stata, altresì, ingiunta la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica.

Con l’impugnativa, si propongono le seguenti doglianze:

violazione di legge ed eccesso di potere delle delibere di Giunta comunale n° 120 del 26 luglio 2012 e n° 107 del 5 luglio 2012;
violazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n° 241/1990;
illegittimità della missiva dell’architetto M in data 21 maggio 2012;
invalidità derivata;

violazione dei principi in materia di contrarius actus ;

violazione dei principi in materia di governo del territorio e disciplina degli interventi nel territorio dell’Ente Parco, nonché delle attribuzioni dell’Ente Parco;
violazione dell’art. 26 della L.R. n° 15 del 28 aprile 1994 e dell’art. 13 della legge n° 394 del 6 dicembre 1991;
violazione del principio di tipicità dei provvedimenti;
contraddittorietà con il nulla osta prot. n° 566/04 del 30 marzo 2004;

violazione dell’art. 3 e dell’art. 21- nonies della legge n° 241/1990 ed eccesso di potere;
genericità, insussistenza dell’interesse pubblico, assenza del pregiudizio paesaggistico;
mancata considerazione del lasso di tempo intercorso e dell’affidamento ingenerato nei privati;
violazione dell’art. 10 della legge n° 241/1990 ed eccesso di potere.

I ricorrenti hanno domandato l’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’agire provvedimentale illegittimo, ovvero, in subordine, il ristoro del danno da lesione dell’affidamento.

Per resistere al ricorso, si è costituito il Comune di Sirolo, che, con memorie difensive e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Si è costituita la Provincia di Ancona, per domandare il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Ha svolto intervento ad adiuvandum l’architetto M M, per domandare la declaratoria di legittimità degli atti dal medesimo emanati.

Con ricorso n° 30/2013, l’Ente Parco Regionale del Conero ha impugnato l’ordinanza di demolizione n° 61 in data 25 ottobre 2012 nella parte in cui dichiara che, in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, avverrà l’acquisizione gratuita delle opere, dell’area di sedime e di una adeguata area per accedere all’immobile, di diritto al patrimonio del Comune.

Con tale impugnativa, si lamenta violazione dell’art. 31 del d.P.R. n° 380/2001, violazione dell’art. 2 della legge n° 426 del 9 dicembre 1998, violazione dell’art. 1, comma 1104, della legge n° 296 del 27 dicembre 2006, violazione della legge n° 394/1991 e della legge regionale n° 15 del 28 aprile 1994, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irrazionalità ed ingiustizia, contraddittorietà, violazione dell’art. 97 della Costituzione, sviamento e difetto di motivazione.

Si è costituito il controinteressato A M, che ha chiesto respingersi il ricorso n° 30/2013, per infondatezza.

Con ordinanza cautelare n° 52/2013 del 25 gennaio 2013, è stata accolta l’istanza cautelare avanzata in uno al ricorso n° 20/2013 ed è stata fissata la pubblica udienza di trattazione del ricorso.

Con ordinanza cautelare n° 63/2013 del 8 febbraio 2013, è stata fissata la pubblica udienza di trattazione del ricorso n° 30/2013.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2013, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, i ricorsi in epigrafe sono stati trattenuti per essere decisi.

DIRITTO

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 70 del codice del processo amministrativo, dev’essere disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

I ricorsi sono fondati.

Dev’essere osservato che, ai sensi dell’art. 12, settimo comma, della legge n° 394/1991, il Piano del parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

Il legislatore regionale delle Marche, con legge regionale 28 aprile 1994 n° 15, all’art. 15, settimo comma, ha attuato il principio summenzionato, disponendo che il Piano del parco sostituisce i piani paesistici e territoriali;
esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati;
è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

L’art.

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