TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-01-26, n. 201200234
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N. 00234/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02043/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2010, proposto da Antinia s.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con Ambiente e Tecnologia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti M P e A L, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. E T, con domicilio eletto in Bari, lungomare Starita, 6;
nei confronti di
Laveco s.r.l.;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 18240 del 24 novembre 2010, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta Laveco s.r.l. la procedura negoziata per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle strutture sanitarie ed amministrative della A.S.L. di Bari;
del verbale di gara del 6 ottobre 2010 allegato alla predetta determina dirigenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti M P e Gaetano Caputo (per delega di E T);
Considerato che la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5715 del 26 ottobre 2011, ha respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale n. 3904 del 2010 e, per l’effetto, si è consolidata la revoca della precedente gara e l’indizione della procedura negoziata (delibera della A.S.L. di Bari n. 1679 del 10 settembre 2010), poi aggiudicata alla Laveco s.r.l.;
Vista altresì la deliberazione commissariale n. 2141 del 17 novembre 2011, con cui la A.S.L. di Bari ha dato corso all’aggiudicazione del servizio alla Laveco s.r.l.;
Ritenuto, per quanto accaduto, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, con compensazione delle spese di giudizio (avuto riguardo alla vicenda nel suo complesso);