TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300458

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300458
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300458
Data del deposito : 11 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2023

N. 00458/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06922/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6922 del 2021, proposto da
O C, rappresentata e difesa dagli avvocati D M A e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. L C in Roma, via G. Nicotera, n. 29;

contro

Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

a. del provvedimento del Csm di cui alla nota prot. n. P6807/2021 del 23-25/3/2021, notificato alla ricorrente il 9 giugno 2021, con il quale il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di non confermare la dott.ssa Ciatto nell’incarico di vice procuratore onorario della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria;

b. del provvedimento di cui alla delibera del Consiglio giudiziario della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 maggio 2020 con il quale si è espresso parere negativo alla riconferma dell’incarico di Vpo per la ricorrente;

c. del provvedimento di cui al parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria del 27 febbraio 2020 anch’esso negativo in ordine alla riconferma dell’incarico di Vpo;

d. decreto del Ministro della giustizia del 15 giugno 2021, notificato il 1° luglio 2021, di conferma della delibera del Csm ai sensi dell’art. 18, comma 10, d.lgs. 13 luglio 2017 n. 116;

e. di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura (Csm) con cui non veniva confermata nelle funzioni di vice procuratore onorario (Vpo), nonché gli atti presupposti.

2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione interinale dell’efficacia degli atti impugnati: essa veniva scrutinata alla camera di consiglio del 3 agosto 2021 e respinta con ordinanza confermata da Cons. Stato, sez. V, ord., 29 ottobre 2021, n. 5894.

4. All’esito della pubblica udienza del 7 dicembre 2022, il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

5. Esaurita la descrizione della storia processuale, è possibile passare in rassegna le doglianze spiegate dalla ricorrente.

5.1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 10- bis l. 7 agosto 1990, n. 241, per non aver l’amministrazione comunicato i motivi ostativi circa la conferma nell’incarico onorario.

5.2. A mezzo della seconda censura si deduce il mancato rispetto delle disposizioni circa la composizione del Consiglio giudiziario, avendo partecipato alla seduta dell’organo anche un avvocato del medesimo foro del magistrato onorario da valutare.

5.3. Con la terza doglianza viene evidenziata l’assenza di motivazione degli atti impugnati, essendo tutti basati su alcuni rapporti di due magistrati della Procura di Reggio Calabria che evidenziavano unicamente carenze sotto il profilo della capacità, in un periodo circoscritto del quadriennio in valutazione.

5.4. Tramite il quarto motivo si rappresenta il difetto di istruttoria dell’atto gravato, non essendo stati vagliati gli atti del magistrato onorario relativi all’attività svolta nel quadriennio.

5.5. Infine, con l’ultima censura si rappresenta la parzialità del provvedimento incentrato unicamente sulla capacità del magistrato onorario, senza valutare gli altri parametri previsti legislativamente.

6. Nessuno dei motivi può essere accolto.

6.1. In primo luogo, va rilevato come correttamente l’amministrazione abbia fatto precedere il provvedimento negativo dal preavviso ex art. 10- bis l. 241 cit. La censura circa la vaghezza e genericità dell’atto non appare condivisibile: invero, con il preavviso l’amministrazione non è tenuta ad esporre integralmente la motivazione del provvedimento, potendosi limitare ad indicare le ragioni ostative, da esporre piú in dettaglio nell’atto conclusivo del procedimento (v. Cons. Stato, sez. IV, 18 aprile 2018, n. 2330). Né può sostenersi che l’amministrazione abbia esternato ragioni nuove nel rigetto definitivo: invero, comparando i due atti emerge immediatamente come ambedue si basino sulla medesima documentazione istruttoria differenziandosi solo per il maggior grado di approfondimento (rinvenibile nel provvedimento conclusivo) dell’esposizione delle ragioni di mancata conferma.

6.2. Quanto al parere espresso dal Consiglio giudiziario, ne va ribadita la legittimità: difatti, l’avvocato del foro di Reggio Calabria (incompatibile ai sensi dell’art. 10, comma 6 d.lgs. 27 gennaio 2006, n. 25) si asteneva nella votazione riguardante l’odierna ricorrente, come evidente dal verbale dell’organo.

6.3. Passando al merito del provvedimento gravato va rilevato che l’atto esponeva lungamente le ragioni della mancata conferma, evidenziando il difetto del parametro valutativo della « capacità ». All’uopo, la delibera del Csm evidenzia come il parere del Consiglio giudiziario faccia riferimento alle note di due pubblici ministeri con cui la ricorrente collaborava: queste ultime (recepite anche dal Procuratore della Repubblica nel proprio rapporto) evidenziano le carenze dell’esponente sia teoriche, sia pratiche, tanto da imporre agli assegnatari di intervenire piú volte per correggere l’operato del magistrato onorario. Si tratta di elementi che non appaiono in alcun modo infirmati dalle allegazioni della ricorrente: invero, la rappresentazione di ulteriori e differenti esperienze maturate nell’àmbito dei procedimenti di tutela delle persone non costituisce circostanza rilevante nella valutazione di un Vpo.

6.4. In aggiunta, non appare viziata l’istruttoria, atteso che all’indice degli atti del fascicolo della pratica di conferma sono riportati tutti i verbali e gli atti redatti dal magistrato onorario nel periodo di valutazione. In tal senso, l’espressione del giudizio del Consiglio giudiziario in maniera sintetica costituisce corretto modus procedendi , espressamente imposto dalla circolare del Csm che regola la materia (v. art. 3, comma 2 circ. Csm 27 settembre 2019, P-16002): inoltre, va rilevato come la circostanza che solo il parametro della «capacità» presenti un’espressa argomentazione (mentre per gli altri vi è semplicemente una croce sulla casella indicante l’inadeguatezza o la carenza) non inficia l’atto trattandosi di motivazione sufficiente e coerente con l’esigenza di sinteticità (cfr. Tar Lazio, sez. I- quater , 25 luglio 2015, n. 10228). D’altro canto, gli ulteriori profili non venivano posti a fondamento (da parte del Csm) del rigetto dell’istanza di conferma nelle funzioni onorarie, sicché la doglianza appare in ogni caso inammissibile, per carenza d’interesse all’annullamento.

6.5. In ultimo, va osservato come il deficit nel parametro della «capacità» costituisce circostanza sufficiente per rigettare l’istanza di conferma: invero, la decisione dell’amministrazione è la risultante di una valutazione globale costituente manifestazione dell’ampia discrezionalità di cui è titolare il Csm per la cura e la tutela dei primarî valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale (in termini, Cons. Stato, sez. VII, 16 giugno 2022, n. 4926). Ne consegue che il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di travisamento di fatto o patente illogicità (v. Tar Lazio, sez. I, 7 giugno 2021, n. 6728): orbene, nel caso di specie, appare evidente che un magistrato onorario reputato carente sotto il profilo della sua capacità pratica e teorica non possa esser confermato (v. Tar Lazio, sez. I, 26 maggio 2020, n. 5570).

7. Alla luce dell’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso è respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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