TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-11-11, n. 202102513
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Pubblicato il 11/11/2021
N. 02513/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02436/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA INA
IN NOME DEL POPOLO INO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2436 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato B V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B, E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
i ) del provvedimento del comune di Milano datato -OMISSIS- – con atto PG -OMISSIS-e comunicato il -OMISSIS- - con cui è stato comunicato “ che non sussistono i presupposti di legge per poter procedere alla rettifica richiesta al titolo in sanatoria in oggetto che è da intendersi definitivamente consolidato e non suscettibile di ulteriori modifiche ”;
ii ) nonché, per quanto occorrer possa, dei rapporti tecnici di riesame del 13.5.2019 e del parere del funzionario del 21.5.2019 (atti endoprocedimentali non conosciuti e comunicati alla ricorrente) richiamati nell’atto impugnato in via principale;
iii ) nonché, per quanto occorrer possa, della concessione in sanatoria n. -OMISSIS- del 11.9.1998 – conosciuta dalla ricorrente il 21.11.2018 – nella parte in cui non precisa che la concessione in sanatoria riguarda anche le altezze interne dell’unità immobiliare oggetto di domanda di condono;
iv ) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2021 il dott. Lorenzo Cordi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- adisce questo Tribunale chiedendo l’annullamento:
i ) del provvedimento del comune di Milano PG -OMISSIS-con cui è comunicata la mancanza dei presupposti di legge “ per poter procedere alla rettifica richiesta al titolo in sanatoria in oggetto che è da intendersi definitivamente consolidato e non suscettibile di ulteriori modifiche ”;
ii ) “ per quanto occorrer possa ”, dei rapporti tecnici di riesame del 13.5.2019 e del parere del funzionario del 21.5.2019;
iii ) della concessione in sanatoria n. -OMISSIS- del 11.9.1998 – conosciuta dalla ricorrente il 21.11.2018 – nella parte in cui non precisa che la concessione in sanatoria riguarda anche le altezze interne dell’unità immobiliare oggetto di domanda di condono;
iv ) “ di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti ”.
2. In punto di fatto la ricorrente deduce di essere erede universale del padre, sig. -OMISSIS--OMISSIS-, deceduto in data -OMISSIS-, e di divenire, in tale qualità, proprietaria di unità immobiliare localizzata nel piano sottotetto (sesto piano) di un edificio ubicato in Milano, via -OMISSIS-. Tale immobile è oggetto di vari interventi realizzati dal de cuius in forza di licenza per opere edilizie del 17.7.1959. Ultimate le opere il Comune effettua, in data 24.2.1960, un sopralluogo riscontrando delle difformità in ordine all’altezza minima (pari a m. 1,90) ed all’altezza media, anch’essa inferiore a quella regolamentare. Accertata la sussistenza di condizioni igieniche ed ambientali discrete, l’Amministrazione rilascia “ concessione provvisoria a mantenere, allo stato attuale, la minor altezza interna del sottotetto ”, autorizzando, quindi, il precario edilizio n. -OMISSIS- (doc. n. 5 di parte ricorrente), prorogato fino alla data del 1° giugno 1985. Con ordinanza del 5.3.1985 il Comune ordina la demolizione delle opere e, successivamente, invia la comunicazione del 22.4.1985 con la quale informa il sig. -OMISSIS- della possibilità di presentare richiesta di sanatoria ai sensi della L. n. 47/1985. In data 22.3.1986 il sig. -OMISSIS- deposita istanza di condono indicando un incremento di superficie utile di mq. 3.20;inoltre, con nota del 22.3.1986 il sig. -OMISSIS- chiede di derubricare “ dalle autorizzazioni a titolo precario la questione relativa alle altezze interne ”. Alla domanda di condono viene allegata tavola progettuale con una sezione ove viene indicata sia la S.U. in aumento che le altezze interne dell’unità.
2.1. Nell’ottobre del 2018 la ricorrente riceve un’offerta di acquisto dell’unità immobiliare e, pertanto, incarica un tecnico di effettuare le verifiche edilizie e catastali necessarie per poter procedere alla stipula dell’atto definitivo di compravendita. Nel corso di tale verifica il tecnico incaricato accerta che, nel 1998, è rilasciato un permesso di costruire in sanatoria. Dopo aver effettuato il pagamento dei diritti di segreteria, in data 21.11.2018 viene, quindi, ritirata la concessione in sanatoria che, a seguito di esame, risulterebbe parziale in quanto l’oggetto della sanatoria riguarderebbe solo l’ampliamento residenziale al piano sesto per mq. 3,20. In data 17.4.2019 la sig.ra -OMISSIS- presenta, quindi, una istanza di rettifica della concessione in sanatoria con riferimento alle minori altezze del sottotetto esistente. L’Amministrazione provvede, quindi, ad emettere il provvedimento impugnato con il quale comunica la mancanza dei presupposti per procedere alla rettifica in difetto di una previsione legale che consenta di estendere i benefici previsti dalla L. n. 47/85 anche ad interventi edilizi non espressamente dichiarati nella domanda di condono originaria (considerato che le minori altezze oggetto del precario n. -OMISSIS-/1961 non risulterebbero comprese tra le opere oggetto di condono).