TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-03-30, n. 201704096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-03-30, n. 201704096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704096
Data del deposito : 30 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2017

N. 04096/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04847/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4847 del 2007, proposto da:
AO Di ON e SI La OI, rappresentati e difesi dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, corso Rinascimento, 11;



contro

Agenzia per le Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

EN GI, SA RI CR, GI IA, NA GI, AT NU AN, AU AN, AP AN, CC CO, Cgil Funzione Pubblica, Cisl Fps Fed Lavoratori Pubblici e dei Servizi, Uil Pubblica Amministrazione, Unsa Salfi, nonché tutti i soggetti intimati per pubblici proclami in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 8926 del 2.8.2016;



per l'annullamento

- del provvedimento del 22.1.2007, n. 3615/2007, con cui l’Agenzia per le Entrate, Direzione Regionale per la Puglia, ha approvato la graduatoria dei vincitori, riportata nell’allegato B, del corso concorso per il passaggio tra le aree, dalle posizioni economiche B1, B2, e B3 alla posizione economica C1, profilo professionale amministrativo – tributario, indetto con atto 26 luglio 2001 n. 139326;

- del provvedimento 22 settembre 2005, prot. n. 2005/41345 con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia – ha approvato la graduatoria regionale definitiva di merito ai fini dell’ammissione al percorso formativo previsto dal richiamato bando 26 luglio 2001 n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001, n. 158625;

- dell’accordo Ministero dell’Economia e delle Finanze/Org. Sind. del 3 luglio 2001, nella parte in cui, all’art. 2, dispone che “i requisiti di partecipazione alla procedura ed i titoli per l’attribuzione dei punteggi, devono essere in possesso dei candidati alla data dal 1 gennaio2001”;

- dell’accordo Agenzia delle Entrate/Org. Sind. del 1° agosto 2003 nella parte in cui all’art. 5, prevede che “il personale inquadrato nella posizione economica …B3 alla data del 1° gennaio 2001 che ha presentato a suo tempo domanda di ammissione al corso – concorso …sarà ammesso a partecipare anche in soprannumero al percorso di qualificazione e aggiornamento professionale e al conseguente esame”:

- del verbale di intesa Agenzia delle Entrate/Org. Sind. del 12 gennaio 2007, nella parte in cui stabilisce che “il personale in posizione B3 al 1° gennaio 2001….dovrà precedere il restante personale in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale nelle procedure selettive per l’accesso a fasce funzionali superiori deve essere data precedenza ai dipendenti provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore”;

- del bando 26 luglio 2001, n. 139326, rettificato con provvedimento 12 settembre 2001, n. 158625, nella parte in cui all’art. 2, punti 1 e 2, stabilisce, tra l’altro, che i requisiti per l’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti dai candidati “alla data del 1° gennaio 2001”;

- nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C1.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 8 marzo 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. I signori Di ON e La OI riassumono innanzi a questo TAR il ricorso già proposto innanzi al Tar di Lecce per l’annullamento, unitamente agli atti e/o accordi presupposti, del provvedimento con cui nel 2007, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale per la Puglia, ha approvato la graduatoria dei vincitori del corso concorso indetto nel 2001 per il passaggio dalle posizioni economiche B1, B2, e B3, alla posizione economica C1, profilo professionale amministrativo - tributario.

Rappresentano che il bando, in applicazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva prevedeva:

a) l’ammissione al concorso dei dipendenti all’area B, posizioni economiche B1, B2 e B3, indipendentemente dal profilo professionale rivestito (art. 1, punto 4),

b) quale requisito per l’ammissione il possesso del diploma di laurea (art. 2, punto 1), ovvero, per i dipendenti in possesso del diploma di scuola media superiore, un’anzianità di servizio di nove anni nella posizione economica B1, sette anni nella posizione economica B2 e cinque anni nella posizione economica B3;

c) l’ammissione al corso formativo di un numero di candidati pari al numero dei posti da attribuire (189) incrementato del 20% più tutti i candidati classificatisi col medesimo punteggio riportato dall’ultimo candidato ammesso (art. 4, punto 1) tenuto conto di un’apposita graduatoria da formarsi sulla base dei punteggi riportati dai candidati a seguito della valutazione dei titoli posseduti (art.3, punto 1);

E’ tuttavia accaduto che, in data 1° agosto 2003, a valle della formulazione della prima graduatoria per l’ammissione al percorso formativo, l’Agenzia delle Entrate ha sottoscritto con le OO.SS. un accordo secondo cui il personale inquadrato alla data del 1° gennaio 2001 nella posizione economica B3 che, pur avendo presentato domanda di ammissione, fosse stato escluso dal percorso formativo a causa del punteggio deteriore conseguito nella relativa graduatoria, sarebbe stato ammesso a partecipare, anche in soprannumero, al corso di formazione e al conseguente esame finale.

L’amministrazione ha così ammesso al percorso formativo e al conseguente esame finale, i primi 250 candidati, tra cui i ricorrenti, classificati per merito, cui ha aggiunto, in soprannumero, gli 88 candidati inquadrati nella posizione economica B3 alla data del 1° gennaio 2001.

Al termine del percorso formativo, la Direzione Regionale per la Puglia ha approvato la graduatoria finale (allegato A), in cui i ricorrenti si sono classificati, rispettivamente, ai posti 190 e 250.

E tuttavia, con lo stesso provvedimento n. 3615/2017, l’Agenzia ha approvato anche una seconda graduatoria – riportata nell’allegato B – con cui, richiamando il verbale di intesa stipulato con le OO.SS. il 12 gennaio 2007, ha completamente stravolto la graduatoria in allegato A, anteponendo i candidati provenienti dalla posizione B3 ammessi in soprannumero al percorso formativo e con punteggi di molto inferiori a quelli dei ricorrenti.

Avverso siffatte determinazioni, essi deducono:

- la procedura concorsuale è stata influenzata e condizionata dai due accordi sindacali dell’1.8.2003 e 12.1.2007. Con il primo, è stata ampliata la platea degli aventi diritto all’ammissione, mentre, con il secondo, è stato sostanzialmente inserito un titolo di preferenza non previsto dalla lex specialis , anteponendo i dipendenti che possedevano il livello B3 alla data del 1° gennaio 2001 (indipendentemente dal punteggio conseguito), a tutti gli altri concorrenti, anche di quelli che, come i ricorrenti, avevano comunque conseguito il livello B3 alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le determinazioni dell’amministrazione violano la lex specialis e, più in generale, i principi che regolano la materia concorsuale.

In particolare, nessuna norma del vigente ordinamento attribuisce al sistema di relazioni sindacali la possibilità di alterare i criteri di accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso.

L’Agenzia delle Entrate non poteva quindi modificare il contenuto degli atti inditivi in applicazione di accorsi sindacali nulli e, comunque,

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