TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-11-19, n. 201402828
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N. 02828/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2009, proposto da:
M A R, rappresentata e difesa dall'avv. F Z, con domicilio eletto presso F Z in Lecce, Via Templari 15;
contro
Comune di Castrignano del Capo, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 0004987 del 19 marzo 2009, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce ha annullato il provvedimento del 3 marzo 2009 emesso dal Responsabile dell'U.T.C. di Castrignano del Capo con cui si è disposta in favore della ricorrente l'autorizzazione in sanatoria di una civile abitazione ex art. 36 DPR 380/01 - fg. 24 p.lla 482 - Loc. Marina di Leuca;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. Art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori F Z, Giovanni Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
R Maria Antonietta ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con il quale il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici di Lecce ha annullato il provvedimento del 3 marzo 2009 emesso dal Responsabile dell'U.T.C. di Castrignano del Capo con il quale era stata disposta l'autorizzazione in sanatoria di una civile abitazione ex art. 36 DPR 380/01 - fg. 24 p.lla 482 - Loc. Marina di Leuca.
La resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Nell’atto di impugnazione la signora R, tra gli altri motivi, ha censurato il provvedimento della Soprintendenza eccependone il difetto di adeguata motivazione, doglianza che ad avviso del collegio risulta fondata per le ragioni che seguono.
Invero, nel decreto oggetto di causa il Soprintendente conclude per la non concedibilità alla ricorrente dell’autorizzazione in sanatoria in relazione alle opere oggetto della sua istanza in quanto, si legge nella parte motiva del provvedimento, vi sarebbe violazione di legge consistente nel fatto che la richiesta di autorizzazione, avendo ad “oggetto opere già eseguite” si pone “in contrasto con il comma 4 dell’art. 146 del d. lgs. 42/2004” che prevede il necessario ottenimento “dell’autorizzazione prima della realizzazione” delle opere.
Tuttavia, tale argomentazione omette di considerare che lo stesso d. lgs. 42 del 2004, all’art. 167 comma 4°, ammette la possibilità di ottenere l’autorizzazione (appunto in sanatoria) anche per opere realizzate in assenza del necessario titolo autorizzativo a monte, purché le stesse rientrino nei casi ivi indicati: “a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Ne consegue che la Soprintendenza, per annullare l’autorizzazione in sanatoria rilasciata in favore della ricorrente, avrebbe dovuto preliminarmente accertare la sussumibilità dalla fattispecie sottoposta al suo esame in una delle ipotesi previste dalla norma da ultimo citata ed eventualmente esplicitare le ragioni dell’insussistenza di tutti i casi ivi previsti.
Peraltro, ancorché si volesse ritenere che il Soprintendente abbia compiuto un mero errore materiale nel far riferimento nell’atto impugnato all’art. 146 comma 4° del d. lgs. 42/2004, volendosi piuttosto riferire all’art. 167 comma 4° dello stesso testo normativo, l’atto andrebbe comunque annullato, non potendosi comunque ritenere congrua la motivazione posta dal Soprintendente a base del diniego, in quanto operata mediante il mero riferimento normativo. E ciò a maggior ragione tenuto conto del fatto che la domanda di autorizzazione in sanatoria presentata dalla signora R (come si evince dalla relazione tecnica illustrativa alla stessa allegata) non aveva ad oggetto una sola opera, ma più interventi relativi alla sua abitazione, ciascuno dei quali con caratteristiche proprie (costruzione di una veranda, variazione d’uso del piano terra, realizzazione di una scala d’accesso al primo piano, variazioni interne al fabbricato), sicché in relazione ad ognuno di essi la Soprintendenza avrebbe dovuto argomentare la riconducibilità o meno in una delle fattispecie sanabili previste dall’art. 167 comma 4° lettere a) b) e c) del d. lgs. 42 del 2004.
Sulla base di tali ragioni, assorbita ogni altra doglianza, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di lite, attese la natura della materia del contendere e le ragioni della decisione, possono essere integralmente compensate tra le parti.