TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-09-09, n. 202400560
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2024
N. 00560/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00485/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2023, proposto da
N S, rappresentata e difesa dagli avvocati E S e S A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M T P, C D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
dell’ordinanza dell''08.05.2018 del Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito della p.n.1247/16 R.G.E, che dichiarava estinta la procedura esecutiva esattoriale e disponeva lo svincolo delle somme pignorate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 07.09.2023 e depositato il successivo 18.09.2023, la sig.ra Sottile Nunziata ha agito per l’esecuzione dell’ordinanza emessa ex art. 624 comma 3 c.p.c. dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Reggio Calabria (R.G. n. 1247/2016 G.E.) che, in data 18.05.2018, aveva dichiarato “ estinta la procedura esecutiva esattoriale ”, disponendo “lo svincolo delle somme pignorate ” presso l’INPS, pari a dichiarati € 61.436,73 a titolo di TFR maturato dall’odierna ricorrente;
- nonostante siano ampiamente decorsi i termini di legge, ad oggi l’Agenzia delle Entrate Riscossione non avrebbe eseguito l’ordinanza del G.E, munita di formula esecutiva l’08.10.2019 e notificata il 04.11.2019; conseguentemente, la ricorrente chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la completa ottemperanza al giudicato con la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata;
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio;
Atteso che con ordinanza n. 230 del 25.03.2024 il Tribunale ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS, terzo pignorato;
Rilevato che, a seguito della comprovata integrazione del contraddittorio, l’INPS in data 28.05.2024 si è costituito in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva e precisando, in punto di fatto, di aver effettuato due accantonamenti: il primo in data