TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300083
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2023
N. 00083/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A A, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Giuseppe Verdi 18;
contro
Struttura di Missione per la Ricostruzione e Lo Sviluppo dei Territori Colpiti Dal Sisma del 2009, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura Missione Ricostruzione e Sviluppo Territori Colpiti Da Sisma 2009, non costituito in giudizio;
nei confronti
S G D P, rappresentato e difeso dall'avvocato F G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sergio Sulpizii, non costituito in giudizio;
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico De Nardis, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Avezzano n. 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 di cui al d.p.c.m. 3.5.2021 prot. n. 127 dell'1.2.2022 con la quale si comunica che, all'esito del procedimento avviato in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 26/2021 del 28.1.2021 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Ing. S G D P nell'ambito della procedura di attribuzione dell'incarico di Titolare dell'USRA di cui all'avviso pubblico del 25.5.2018, non sarebbero stati o ravvisati i presupposti per intervenire in autotutela su detta nomina;
- di ogni determinazione, allo stato ignota, sottesa alla suindicata comunicazione e relativa alla sostanziale conferma della nomina in questione;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresa,
ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
la nota prot. n. 245 del 2.3.2022 con la quale la predetta Struttura di Missione ha opposto diniego alla istanza presentata dall'Ing. A A in data 10.2.2022 per l'accesso agli atti indicati nella suddetta di cui alla nota prot. n. 127 dell'1.2.2022 e riferiti alla istruttoria e a alla conclusione del citato procedimento di verifica.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A Alessio il 4/10/2022:
Annullamento della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 di cui al d.p.c.m. 3.5.2021 prot. n. 127 dell'1.2.2022 con la quale si comunica che, all'esito del procedimento avviato in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 26/2021 del 28.1.2021 per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Ing. S G D P nell'ambito della procedura di attribuzione dell'incarico di Titolare dell'USRA di cui all'avviso pubblico del 25.5.2018, non sarebbero stati o ravvisati i presupposti per intervenire in autotutela su detta nomina;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Struttura di Missione per la Ricostruzione e Lo Sviluppo dei Territori Colpiti Dal Sisma del 2009 e di S G D P e di Comune dell'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con avviso pubblico del 25.5.2018 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto una procedura di valutazione comparativa tramite “manifestazione di interesse” al fine di individuare il nuovo Titolare dell’USRA - Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L’Aquila.
Il predetto avviso, nel richiamare la disciplina contenuta nell’Intesa sulla costituzione dell’USRA del 7.8.2012, prevede che “il Titolare dell’Ufficio, a seguito di valutazione comparativa, è designato d’intesa tra il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla ricostruzione post sisma 2009 in Abruzzo e il Sindaco del Comune dell’Aquila, per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
Quindi, la procedura comparativa prevedeva che, all’esito della valutazione dei curricula da parte della Commissione esaminatrice all’uopo nominata, “è individuata una rosa di candidati, in numero non superiore a dieci, che sosterranno un colloquio finalizzato ad accertare le specifiche attitudini e competenze professionali dei candidati, con riferimento all’incarico da ricoprire tenendo in considerazione anche eventuali incarichi di responsabilità in strutture analoghe e/o inerenti attività calamitose”. Svolto il colloquio orale, la Commissione procede all’individuazione di una terna di candidati, da sottoporre al Sottosegretario di Stato e al Sindaco di L’Aquila ai fini della designazione finale.
A tale procedura comparativa ha preso parte anche l’odierno ricorrente, il quale, dopo aver presentato la necessaria documentazione allegando i prescritti requisiti e titoli, è stato selezionato nella prima rosa di candidati e chiamato a sostenere il colloquio orale previsto per il 10.12.2018.
Non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione in seguito al colloquio orale, il ricorrente ha chiesto di accedere agli atti della procedura comparativa. All’esito del predetto accesso, l’Ing. A ha appreso di essere stato inserito nella terna finale di candidati da sottoporre al Sottosegretario e al Sindaco di L’Aquila e, a seguito di ulteriori richieste presentate dall’interessato, con nota dell’8.7.2019 la Struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al ricorrente che con d.p.c.m. del 6.2.2019 era stato nominato quale Titolare dell’USRA l’Ing. P e che tale atto risultava pubblicato “sul sito dell’USRA nella sezione “Amministrazione trasparente””.
Con ricorso proposto dinanzi a questo TAR (n. 366/2019 R.G.) il ricorrente ha impugnato gli atti della citata procedura contestando la nomina del controinteressato.
Dopo la reiezione dell’istanza cautelare, all’esito della udienza pubblica del 13.1.2021, con sentenza n. 26/2021 del 28.1.2021 questo TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso ritenendo che, a prescindere dalla data di effettivo accesso agli atti e documenti della procedura, sarebbe stato “notificato il 26.7.2019, ben oltre il sessantesimo giorno dalla conoscenza acquisita il 19.4.2019 del conferimento ad altri dell’incarico di titolare dell’USRA”.
Tuttavia con la medesima sentenza questo TAR, dopo aver statuito che “l’esito in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali” ha precisato che restano “impregiudicate le questioni di merito e salva la successiva, doverosa attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede procedimentale dal controinteressato e l’eventuale adozione di altrettanto vincolati provvedimenti di autotutela, ove ne risulti accertata la falsità (Consiglio di Stato sez. VI, 31/12/2019, n. 8920)”.
Così con nota del 17.5.2021 l’Ing. A ha invitato i competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri a voler attivare le attività di verifica.
Con la medesima nota il ricorrente ha altresì espressamente richiesto di poter accedere, ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/1990, “a tutti gli atti adottati in relazione alla doverosa verifica delle dichiarazioni rese dall’Ing. P nell’ambito della procedura in questione e, in ogni caso, ogni correlata informativa” .
La Struttura di Missione con nota prot. n. 127 dell’1.2.2022, nel riscontrare detta richiesta, ha rappresentato che “con due successive note, del 2 settembre 2021, prot.