TAR Milano, sez. II, ordinanza cautelare 2009-04-22, n. 200900495
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N. 00495/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00910/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 910 del 2009, proposto da:
T O, rappresentato e difeso dall'avv. V M, con domicilio eletto presso V M in Milano, via Nava 17;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Milano, piazza San Babila, 4/A;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di diffida di ripristino dello stato assentito (ordinanza del Comune n. 869 del 29.12.2008) relativo ad unità immobiliare ad uso magazzino autorizzata con P.E. 281/61, sita al piano interrato dell’edificio di Via Monte Sabotino n. 1, nel Comune di Cinisello Balsamo;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cinisello Balsamo;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 il dott. A D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda di annullamento del provvedimento impugnato ad una prima sommaria delibazione non appare assistita dal necessario fumus boni iuris, in quanto
- il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione dell’opera in totale difformità della concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione. In sostanza, la motivazione dell’ordinanza di demolizione non deve essere sorretta da alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico a disporre la sanzione della demolizione, poiché l’abuso non può giustificare alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare. Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione – in quanto atto vincolato – non richiede in alcun caso una specifica motivazione su puntuali ragioni di interesse pubblico o sulla comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti o sacrificati (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 30 luglio 2007 n. 7130);
- il ricorrente non ha dato prova dell’esistenza di una situazione di fatto diversa da quella individuata nell’atto impugnato;
- il provvedimento impugnato è nei suoi effetti vincolato con la conseguenza che non esiste spazio per l’applicazione del principio di proporzionalità.
Ritenuto quindi che non sussistano gli estremi di cui all’art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034;