TAR Catania, sez. I, sentenza 2017-12-27, n. 201702980
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/12/2017
N. 02980/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02185/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2185 del 2016, proposto da:
E S, rappresentata e difesa dagli avvocati L S, G R, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Calvo in Catania, via Ruggero Settimo, 3;
contro
Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Caltabiano in Catania, via Livorno, 10;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 68 del 17.06.2016 con cui il Dirigente del Settore Territorio ed il Responsabile Servizio Controllo del Territorio e Servizi Urbanistici del Comune di Venetico hanno ordinato alla ricorrente di provvedere a proprie cure e spese alla demolizione delle opere asseritamente abusive presenti nella casa in Siracusa e ordinato il ripristino dello stato dei luoghi;
- del silenzio-inadempimento mantenuto sulle istanze di rettifica della concessione edilizia in sanatoria n. 332/04-02 del 21.12.2004;
- in via subordinata del silenzio rigetto formatosi per effetto del vano decorso del termine di giorni sessanta dalla sua presentazione;
- degli atti connessi, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Siracusa;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2017 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune le aveva ordinato di provvedere a proprie cure e spese alla demolizione delle opere asseritamente abusive da essa realizzate e al ripristino dello stato dei luoghi, chiedendo anche l’accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento mantenuto sulle istanze di rettifica della concessione edilizia in sanatoria n. 332/04-02 del 21.12.2004.
Con memoria depositata il 21.11.2017 la ricorrente ha rappresentato l’avvenuta revoca dell’ordinanza di demolizione, nonché il rilascio di una nuova concessione edilizia in sanatoria, entrambi completamente satisfattivi dei propri interessi.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Poiché le pretese della ricorrente sono state riconosciute fondate dalla stessa Amministrazione, le spese vanno poste a carico di quest’ultima, in base al principio di soccombenza virtuale.