TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2023-12-11, n. 202318744
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18744/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15192 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Carna', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, I.I.S. -OMISSIS- -Liceo Artistico, Sedente in -OMISSIS-, costituiti a verbale con l’Avvocatura generale dello Stato all’udienza del 5 dicembre 2023;
per l’annullamento del provvedimento adottato nel settembre 2023 dall’I.I.S. “-OMISSIS-” di -OMISSIS--Liceo Artistico, di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- alla classe V B del predetto Liceo Artistico, indirizzo di Grafica, per l'anno scolastico 2023/2024 (atto richiesto alla scuola, ma ad oggi non trasmesso), non ammissione appresa dal ricorrente in data 8 settembre 2023 consultando il registro elettronico Axios; nonché avverso atti e/o verbali afferenti alle operazioni di esaminazione per recupero debiti del ricorrente medesimo, verifica esami recupero debiti e di scrutinio finale per l'anno scolastico 2023/2024 (atti parimenti richiesti alla scuola, ma ad oggi non trasmessi); nonché, ancora, avverso ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, preparatorio, intermedio, collegato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati i provvedimenti enucleati in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.
2. In particolare la contestazione riguarda la non ammissione del ricorrente alla classe successiva del Liceo in epigrafe dopo il mancato superamento degli esami “di riparazione” di settembre, oltre che le modalità che hanno caratterizzato il menzionato esito dell’anno scolastico in sfavore del ricorrente.
3. I motivi di ricorso attengono per l’essenza a tre doglianze.
La prima concerne la violazione dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 62/2017, la violazione del PTOF dell’Istituto intimato e, segnatamente, dei criteri stabiliti in sede di PTOF per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva.
La seconda evidenzia un eccesso di potere per carente istruttoria in relazione agli insegnamenti previsti dal PTOF nella successiva classe, nonché eccesso di potere per motivazione apparente, illogica e/o carente, ed infine eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
La terza eccepisce la violazione delle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri fissate dal MIUR con nota del 2014, eccesso di potere per carente istruttoria, eccesso di potere per motivazione apparente, illogica e/o carente.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio in sede di udienza cautelare senza spiegare memorie o depositare documenti.
5. All’udienza in epigrafe, previa segnalazione della circostanza a verbale ed alle parti presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sussistono infatti i presupposti per una sentenza in forma semplificata considerando sia la sufficienza e la esplicitezza degli atti di causa sia la tempistica del ricorso, che giunge ad anno scolastico inoltrato e dunque impone una celere decisione definitiva piuttosto che una decisione interinale.
6. Ad avviso di questo Tribunale il ricorso è infondato quanto ai primi due motivi, mentre va accolto parzialmente in relazione al terzo ma ai soli limitati fini della esplicazione piena e specifica, da parte della scuola al ricorrente, delle ragioni della mancata ammissione alla classe successiva (che rimane confermata) ed ai fini della predisposizione di un piano didattico personalizzato che consenta al medesimo studente di ripetere nella maniera migliore la classe IV del Liceo Artistico ed affrontare il prossimo anno scolastico (2024/2025) con rilevanti possibilità di successo la classe V del medesimo.
Le ragioni della decisione sono esplicate appresso.
7. Nel primo motivo di ricorso si pone in risalto che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 62/2017, la valutazione annuale degli alunni deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89. La stessa inoltre deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
Posta tale premessa, l’atto introduttivo del giudizio rileva che il Collegio dei Docenti dell’Istituto scolastico resistente, col PTOF 2022-2025, alla voce “Valutazione degli apprendimenti” dell’Offerta Formativa, ha adottato