TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-07-11, n. 201607919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-07-11, n. 201607919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201607919
Data del deposito : 11 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10173/2015 REG.RIC.

N. 07919/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10173/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10173 del 2015, proposto da:
-O-e -O-Esercente, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore-O-, rappresentati e difesi dall'avvocato M S C.F. SCFMHL79E55A485U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa n. 120;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Liceo Scientifico Paritario "-O-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Girardi C.F. GRRGPL65A01H501X e Mario Manzi C.F. MNZMRA71L01H501M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giampaolo Girardi, in Roma, Via Aristide Leonori n. 40;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno -O-assunto dal Consiglio di classe della classe IV a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015, giusta verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2015;

dell’estratto del verbale dello scrutinio finale del 10.6.2015 del Consiglio di classe della IV Liceo;

di tutti i verbali del consiglio di classe;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Liceo Scientifico Paritario "-O-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in trattazione i ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore-O-, hanno impugnato provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno -O-assunto dal Consiglio di classe della classe IV a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015, giusta verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2015el nonché gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 226/2005, dell’art. 2 del d.P.R. n. 249 del 1998 e per eccesso di potere per violazione dell’O.M. MIUR n. 92 del 2007, dell’O.M. M.I.U.R. n. 90 del 2001, del D.M. n. 42 del 2007 e del D.M. n. 80 del 2007 nonché per motivazione illogica e contraddittoria e per ingiustizia manifesta .

In particolare hanno dedotto che:

- in realtà il ragazzo non aveva riportato n. 5 insufficienze in quanto in realtà tutti i 5 corrisponderebbero a 5 e mezzo;

- dopo i corsi di recupero, avuto riguardo ai voti riportati a conclusione dei medesimi, è comprovato che il ragazzo aveva ampiamente recuperato tutte le lacune e la suola non ne ha invece tenuto conto;

- sulla base delle indicazioni che si possono ricavare dal P.O.F. il ragazzo avrebbe dovuto ricevere il giudizio sospeso e non invece la non ammissione;

- l’interrogazione di recupero di italiano non è stata svolta essendo state invece soltanto state fatte domande dal posto;

- il procedimento di valutazione del ragazzo non ha rispettato i criteri di trasparenza;

- la motivazione sarebbe nella sostanza inesistente e sostanzialmente ricopiata dal P.O.F.;

- è mancata l’attivazione dei necessari strumenti didattici integrativi e nessuna comunicazione al riguardo è stata data alla famiglia in ordine al suo andamento scolastico durante l’intero anno scolastico e all’attivazione dei predetti interventi se non relativamente alle assenze;

- i verbali della classe IV del Liceo in questione non contiene tutte le indicazioni necessarie.

Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 3.9.2015 depositando atto di mera forma e ha depositato documentazione riguardante la vicenda in data 27.10.2015.

Il Liceo Scientifico Paritario "-O- in data 22.10.2015 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto quanto segue:

- nell’anno scolastico 2013-2014, quando frequentava il terzo anno, l’alunno-O- si era visto assegnare due debiti formativi nelle materie di matematica e fisica e, all’esito degli esami a settembre, lo stesso aveva superato l’esame di fisica con 6 ma non quello di matematica ove aveva preso 4,5, ma nonostante ciò il Consiglio di Classe ha deciso di ammetterlo alla classe quarta, convocando i genitori per segnalare che la promozione era stata data solo in funzione del recupero in fisica e di un futuro impegno dell’alunno nel recuperare il debito;

- nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 la situazione era peggiorata, tanto è vero che i voti conseguiti nel primo trimestre dall’alunno avevano mostrato carenze diffuse anche in altre materie;

- alcune di queste carenze erano state recuperate a febbraio all’esito della partecipazione dell’alunno ai corsi di recupero attivati dalla scuola e il pagellino di marzo aveva mostrato segni di parziale miglioramento;

- l’alunno, tuttavia, pur avendo recuperato alcune carenze pregresse, continuava a essere carente in tutte le materie curriculari, e particolarmente in matematica, fisica, italiano, inglese e scienze, situazione che veniva evidenziata nel consiglio di classe del 15 maggio 2015, a seguito del quale venivano convocati ancora una volta i genitori;

- le carenze però andavano avanti in modo costante e, seppur nessuna carenza potesse essere definita grave a parte forse matematica, al termine dell’anno scolastico l’alunno risultava avere cinque decimi in tutte e cinque le materie non avendo recuperato in alcuna di esse;

- le votazioni riportate dall’alunno ad interrogazioni e compiti in classe erano del resto note ai genitori in quanto l’istituto resistente ha da tempo adottato il registro elettronico mediante il quale è possibile giornalmente consultare e conoscere le votazioni del proprio figlio;

- nel consiglio di classe per lo scrutinio finale del 10 giugno 2015, tenuto conto della storia curricolare dell’alunno e delle votazioni insufficienti in cinque materie fondamentali, veniva deciso che l’alunno non potesse essere ammesso alla classe successiva;

- la Preside, avvertita della decisione dal Consiglio di Classe, telefonava immediatamente a casa dell’alunno per convocare i genitori e comunicare loro la decisione;

- l’11 giugno 2015 i signori-O-si recavano presso la scuola e sottoscrivevano per ricevuta il verbale del 10 giugno;

- nella notte tra l’11 ed il 12 giugno il signor-O-, contestando la decisione del Consiglio di Classe, prima revocava e poi disconosceva la firma apposta sul verbale di bocciatura, confermando di aver avuto un colloquio alle ore 13 dell’11 giugno nel corso del quale gli era stata comunicata la bocciatura;

- il 10 luglio 2015 l’Istituto riceveva la richiesta di accesso agli atti da parte dei signori-O-e -O-, richiesta che veniva soddisfatta tramite spedizione dei documenti il 7 agosto 2015.

In punto di diritto il Liceo ha poi dedotto:

- il difetto di legittimazione attiva dei signori -O-e-O-, atteso che il ragazzo ha raggiunto la maggiore età in data 18 agosto 2015, data in cui si è proceduto alla notificazione del ricorso;

- il potere dei giudici amministrativi, infatti, non può e non deve essere quello di sostituirsi agli insegnanti nella valutazione degli alunni, né a maggior ragione quello di trasformare un dato numerico insufficiente in uno sufficiente;

- se il Consiglio di classe, che opera in modo collegiale e ha decisio all’unanimità, ha ritenuto di attribuire cinque insufficienze nelle materie curricolari di maggior rilievo, il Giudice amministrativo non ha alcun diritto di valutare il “rilievo” di tali insufficienze né ha il potere di trasformarle in sufficienze;

- al giudice della legittimità spetta solo di verificare “se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti“;

- parte resistente non ha provato la non corrispondenza della delibera stessa ai criteri predeterminati nel piano per l’offerta formativa cd. P.O.F., che ha sempre indicato anno per anno la non ammissione all'anno successivo in caso di insufficienze diffuse in almeno due o tre materie, a seconda del ciclo di studi.

Con l’ordinanza cautelare n. -O-del 16.9.2015, a conferma del decreto cautelare monocratico n. -O-del 19.8.2015, era stata accolta l’istanza di sospensione incidentale dell’esecutività dei provvedimenti impugnati e, tuttavia, con l’ordinanza del C.D.S. n. -O-del 16.12.2015 è stato motivatamente accolto l’appello proposto da parte del Liceo.

Con la memoria del 4.3.2016 i ricorrenti hanno controdedotto alle difese avversarie e hanno insistito ai fini dell’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 aprile 2016 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza dei difensori delle parti come da separato verbale di causa.

2 - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto sulla base delle considerazioni che seguono, avuto anche riguardo alle considerazioni espresse dall’organo di appello in sede di riforma dell’ordinanza cautelare della sezione e di cui sopra.

Dall’esame degli atti del giudizio è emerso che:

- la motivazione addotta da parte del Consiglio è la seguente “il consiglio di classe decide all’unanimità di non ammettere l’alunno alla classe successiva per le seguenti motivazioni: cinque insufficienze ed inoltre permangono carenze di preparazione che riguardano molte discipline;
l’alunno -O-non ha acquisito un proficuo metodo di studio e non appare in grado di organizzare in modo autonomo, nei mesi estivi, un programma di recupero. Il consiglio di classe rileva, inoltre, che l’Alunno non si è adeguatamente impegnato nella partecipazione alle lezioni, nel regolare svolgimento degli impegni di studio e nell’acquisizione delle conoscenze della classe frequentata, pertanto non possiede i requisiti idonei ad affrontare la classe V”;

- il punto 10 del P.O.F., avente ad oggetto i “CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA” recita testualmente che “per la non ammissione dello studente a frequentare la classe successiva, si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Permangono, nonostante gli interventi di recupero effettuati dal corpo docente, diffuse e gravi carenze di base nella preparazione dell’allievo;

2. Sono presenti lacune tali da impedire di seguire proficuamente il programma dell’anno successivo;

3. L’alunno non appare in grado di organizzare in modo autonomo nei mesi estivi un programma di recupero;

4. L’alunno riporta più di tre insufficienze al biennio e più di due insufficienze al triennio”;

- il predetto P.O.F. è stato predisposto con la partecipazione di tutte le sue componenti ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 275/1999;

- il ragazzo nel primo trimestre come emerge dalla pagella del 17.12.2014, aveva riportato il voto di quattro in fisica, cinque in italiano, latino, storia, filosofia e scienze naturali e cinque e mezzo in matematica;

- con il verbale del 12.12.2015 è stata deliberata l’effettuazione dei corsi di recupero nelle materi di matematica, fisica latino e italiano;

- nella valutazione analitica del 10.3.2015 ha riportato il voto di tre e mezzo in matematica, di cinque e mezzo in italiano, inglese, fisica, scienze naturali e disegno;

- nel verbale del consiglio di classe del 15.5.2015 con particolare riferimento alla sua situazione è rilevato che “presenta insufficienze nelle seguenti materie italiano, inglese, matematica, fisica, storia e filosofia, il consiglio ritiene opportuno convocare i genitori dell’alunno con un incontro con la Preside”;

- nella scuola è in funzione il cd. registro elettronico che consente ai genitori in tempo reale di vere piena contezza delle singole votazioni riportate dal proprio figlio.

Si premette che:

- la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione agli esami di stato o alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico e la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente (T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 05-02-2016, n. 257;
T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 10-08-2015, n. 1161);

- in tema di pubblica istruzione i giudizi espressi dai docenti di non ammissione alla classe successiva sono espressione di discrezionalità tecnica, con il limite del giudice di legittimità di verificare esclusivamente se il procedimento culminato nell'adozione del giudizio conclusivo sia conforme al parametro normativo o ai criteri deliberati preventivamente dal Consiglio di classe, e che esso non risulti affetto da vizi di illogicità manifesta, travisamento, carenza di motivazione, come peraltro espressamente articolati tra le figure sintomatiche dell'eccesso di potere individuate da parte ricorrente (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 03-12-2015, n. 1061);

- nella valutazione scolastica, intesa non a selezionare gli alunni più meritevoli, come nelle prove concorsuali, ma a definire in concreto un'efficace formazione dei singoli, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica, il giudizio di non ammissione alla classe superiore non rappresenta una soccombenza rispetto ai promossi, destinatari di giudizi positivi, ma esprime l'accertamento tecnico della necessità che i non ammessi, ripetendo l'anno, possano poi affrontare più efficacemente l'ulteriore corso degli studi, sicché risulta rarissima l'ipotesi in cui a situazioni uguali corrispondano differenti trattamenti (T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, 30-03-2015, n. 110).

Da quanto esposto consegue che:

- i genitori avevano la possibilità di seguire l’andamento scolastico del figlio il cd. registro elettronico e soltanto nell’ultima memoria i ricorrenti deducono, senza fornirne peraltro alcuna prova, che il predetto registro non sarebbe stato aggiornato quotidianamente;

- i genitori sono stati, comunque, resi edotti da parte dell’istituto della situazione del ragazzo nel mese di maggio 2015, come gli stessi riconoscono nella predetta ultima memoria;

- il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione adeguata e idonea allo scopo che, pur ripercorrendo le indicazioni del P.O.F., evidenzia comunque in modo ampio le carenze nella preparazione del ragazzo;

- l’istituto ha organizzato i corsi di recupero per le principali materie e il ragazzo risulta avervi preso parte;

- la non ammissione è stata deliberata sulla base delle insufficienze riscontrate in cinque materie tra le quali anche quelle caratterizzanti del corso di studio;

- la circostanza che si tratterebbe di quasi sufficienze in quanto avrebbe conseguito la votazione di cinque e mezzo non è idonea a inficiare il dato che, comunque, si tratta di insufficienze, sebbene non gravi, ma in un numero elevatissimo di materie, tra le quali, appunto, le materie caratterizzanti del corsi di studio prescelto;

- il giudizio reso dal Consiglio non appare, pertanto, inficiato dalla dedotta illogicità e/o contraddittorietà.

Per le considerazioni tutte che precedono, il ricorso è, pertanto, infondato nel merito e deve essere respinto.

Spese compensate.

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