TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-07-11, n. 201607919

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2016-07-11, n. 201607919
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201607919
Data del deposito : 11 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10173/2015 REG.RIC.

N. 07919/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10173/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10173 del 2015, proposto da:
-O-e -O-Esercente, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore-O-, rappresentati e difesi dall'avvocato M S C.F. SCFMHL79E55A485U, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Africa n. 120;



contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Liceo Scientifico Paritario "-O-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Girardi C.F. GRRGPL65A01H501X e Mario Manzi C.F. MNZMRA71L01H501M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giampaolo Girardi, in Roma, Via Aristide Leonori n. 40;



per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno -O-assunto dal Consiglio di classe della classe IV a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015, giusta verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2015;

dell’estratto del verbale dello scrutinio finale del 10.6.2015 del Consiglio di classe della IV Liceo;

di tutti i verbali del consiglio di classe;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Liceo Scientifico Paritario "-O-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in trattazione i ricorrenti, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore-O-, hanno impugnato provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell’alunno -O-assunto dal Consiglio di classe della classe IV a conclusione dell’anno scolastico 2014/2015, giusta verbale di scrutinio finale del 10 giugno 2015el nonché gli atti presupposti, deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 7, del d.P.R. n. 122 del 2009 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 226/2005, dell’art. 2 del d.P.R. n. 249 del 1998 e per eccesso di potere per violazione dell’O.M. MIUR n. 92 del 2007, dell’O.M. M.I.U.R. n. 90 del 2001, del D.M. n. 42 del 2007 e del D.M. n. 80 del 2007 nonché per motivazione illogica e contraddittoria e per ingiustizia manifesta .

In particolare hanno dedotto che:

- in realtà il ragazzo non aveva riportato n. 5 insufficienze in quanto in realtà tutti i 5 corrisponderebbero a 5 e mezzo;

- dopo i corsi di recupero, avuto riguardo ai voti riportati a conclusione dei medesimi, è comprovato che il ragazzo aveva ampiamente recuperato tutte le lacune e la suola non ne ha invece tenuto conto;

- sulla base delle indicazioni che si possono ricavare dal P.O.F. il ragazzo avrebbe dovuto ricevere il giudizio sospeso e non invece la non ammissione;

- l’interrogazione di recupero di italiano non è stata svolta essendo state invece soltanto state fatte domande dal posto;

- il procedimento di valutazione del ragazzo non ha rispettato i criteri di trasparenza;

- la motivazione sarebbe nella sostanza inesistente e sostanzialmente ricopiata dal P.O.F.;

- è mancata l’attivazione dei necessari strumenti didattici integrativi e nessuna comunicazione al riguardo è stata data alla famiglia in ordine al suo andamento scolastico durante l’intero anno scolastico e all’attivazione dei predetti interventi se non relativamente alle assenze;

- i verbali della classe IV del Liceo in questione non contiene tutte le indicazioni necessarie.

Il M.I.U.R. si è costituito in giudizio in data 3.9.2015 depositando atto di mera forma e ha depositato documentazione riguardante la vicenda in data 27.10.2015.

Il Liceo Scientifico Paritario "-O- in data 22.10.2015 depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto quanto segue:

- nell’anno scolastico 2013-2014, quando frequentava il terzo anno, l’alunno-O- si era visto assegnare due debiti formativi nelle materie di matematica e fisica e, all’esito degli esami a settembre, lo stesso aveva superato l’esame di fisica con 6 ma non quello di matematica ove aveva preso 4,5, ma nonostante ciò il Consiglio di Classe ha deciso di ammetterlo alla classe quarta, convocando i genitori per segnalare che la promozione era stata data solo in funzione del recupero in fisica e di un futuro impegno dell’alunno nel recuperare il debito;

- nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 la situazione era peggiorata, tanto è vero che i voti conseguiti nel primo trimestre dall’alunno avevano mostrato carenze diffuse anche in

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