TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202000422

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-07-28, n. 202000422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000422
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2020

N. 00422/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00092/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 92 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- Associazione Italia Nostra;

- Comitato Riconversione RWM per la pace, il lavoro sostenibile, la riconversione dell’industria bellica, il disarmo, la partecipazione civica a processi di cambiamento, la valorizzazione del patrimonio ambientale e sociale del Sulcis-Iglesiente;

- Unione Sindacale di Base per la Regione Sardegna,
- Arci Sardegna;

- Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus;

- Associazione Legambiente Sardegna;

- Associazione Centro Sperimentazione Autosviluppo Onlus,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cagliari presso il loro studio legale, via Tuveri n. 84;

contro

- il Comune di Iglesias, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Efisio Busio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cambule e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e Province di Oristano e Sud Sardegna, il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Comando Provinciale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ex lege in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23/25;

- l’Azienda Socio Sanitaria Locale (Assl) Carbonia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- l’Azienda Tutela Salute Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore;

la Provincia del Sud Sardegna, in persona del Presidente pro tempore;

il Consorzio Parco Geominerario, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituiti in giudizio;

nei confronti

RWM Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Bifulco e Michele Alliegro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Raffaele Bifulco in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 24;

per l’annullamento:

1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- del Provvedimento Unico n. 82 del 9 novembre 2018, pubblicato in data 13 novembre 2018 nell'Albo Pretorio, adottato dal Dirigente dell'Ufficio SUAPE del Comune di Iglesias all'esito del procedimento Codice univoco

SUAPE

7084 del 9 luglio 2018, con il quale la società RWM Italia S.p.A. è stata autorizzata alla realizzazione del Reparto R200 e del Reparto R210 in Iglesias, Loc. San Marco;

- se ed in quanto necessario dei pareri e degli atti resi nel procedimento SUAPE dal Comune di Iglesias, dal Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, dalla ASL 7, dall’Arpas Sardegna, dalla Provincia Sud Sardegna e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2019:

- della Delibera G.R. n. 3/26 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto “ Nuovo Campo Prove R140 in comune di Iglesias. Proponente: RWM Italia S.p.A. - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006 ”;

- se ed in quanto necessario, della Monografia Istruttoria, “Procedura di Verifica ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 45/24” del 27/09/2017, Intervento: Nuovo Campo Prove R140 nei comuni di Iglesias e Domusnovas. Proponente: RWM Italia S.p.a.”;

- della determinazione n. 323 del 26 ottobre 2017 adottata dalla Provincia del Sud Sardegna (AUA);

- se ed in quanto necessario, del Nulla osta del Servizio Tutela Paesaggio della RAS Prot. n. 37479 / TP / CA-CI del 3 ottobre 2018;

- se ed in quanto necessario, del Parere tecnico edilizio Reg. nr. 0047181/2018 del 30 ottobre 2018 del Comune di Iglesias;

- se ed in quanto necessario, del Parere tecnico urbanistico Reg. nr. 0045966/2018 del 23 ottobre 2018 adottato dal Comune di Iglesias;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Iglesias, di RWM Italia S.p.A., della Regione Autonoma Sardegna, dell’Ufficio Territoriale del Governo Cagliari, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e per la Province di Oristano e del Sud Sardegna e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Tito Aru nell’udienza tenutasi il giorno 24 giugno 2020 mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, e dall’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società RWM Italia S.p.A. è proprietaria di uno stabilimento industriale che insiste su un'ampia area situata tra i Comuni di Domusnovas (località Matt'e Conti) e Iglesias (località S. Marco).

Essa opera nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi d’arma subacquei, mine marine ad influenza, sistemi di sicurezza e armamento, bombe e testate di guerra.

Tali prodotti sono destinati alle Forze Armate nazionali, nonché a quelle estere sulla base di licenze di esportazione di volta in volta rilasciate dalle autorità di governo italiane.



2. Nell’ambito di un processo di crescita e di potenziamento della struttura, nel mese di luglio 2018 la RWM avviava presso il SUAPE del Comune di Iglesias la pratica per la realizzazione dei nuovi reparti R200 e R210.



3. In seguito alla presentazione del progetto di ampliamento dello stabilimento, l’ufficio SUAP del Comune di Iglesias, in data 12 luglio 2018, provvedeva a indire una conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, sollecitando tutte le amministrazioni coinvolte a esprimersi in merito.

La procedura – stante l’acquisizione di pareri favorevoli al progetto, espliciti o impliciti, da parte di tutte le amministrazioni interessate – si concludeva con l’adozione del provvedimento autorizzativo richiesto dalla società RWM.



4. Le associazioni ricorrenti hanno impugnato il rilasciato provvedimento unico n. 82 del 9 novembre 2018 col quale il Comune di Iglesias ha autorizzato la realizzazione dei predetti reparti della fabbrica deducendo quanto segue:

A) Violazione di legge (d. lgs. n. 152/2006, deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012, deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 45/24 del 27 settembre 2017, art. 9 Cost.) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la domanda presentata nel mese di luglio 2018 dalla RWM, avente ad oggetto la realizzazione dei due nuovi reparti R200 ed R210, doveva essere sottoposta alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Regionale ai sensi del punto 5 dell’Allegato A1 della Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017, nonché a verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'allegato IV alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006, perché i nuovi reparti sarebbero parte integrante di una struttura nella quale avviene la produzione di sostanze esplosive mediante l’attività di miscelazione, caricamento e finitura di manufatti esplodenti, con particolare riferimento agli esplosivi di tipo PBX.

In tale processo produttivo, infatti, si determinerebbe la realizzazione di prodotti esplosivi nuovi, con caratteristiche tecniche diverse dai prodotti che li compongono.

L’intervento proposto, pertanto, secondo l’esposizione delle ricorrenti, andava assoggettato a VIA ai sensi della richiamata normativa regionale e nazionale.

L'ufficio SUAP del Comune di Iglesias, invece, ha autorizzato l’intervento senza sottoporlo a tale verifica, malgrado le sollecitazioni avanzate in sede procedimentale, aderendo alle considerazioni della società RWM secondo le quali nel sito di Domusnovas-Iglesias non si produrrebbero sostanze esplosive ma ci si limiterebbe ad utilizzare le miscele esplosive acquistate da terzi per realizzare con esse i prodotti finiti.

In sostanza, quindi, secondo le ricorrenti, l’intervento autorizzato dal Comune di Iglesias con il Provvedimento Unico n. 82/2018 dovrebbe inquadrarsi nel novero degli “Impianti chimici integrati”, ossia fra gli impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazioni chimiche, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro per la fabbricazione, di esplosivi, indicati nell'allegato A1, punto 5, della deliberazione Regionale n. 45/24 del 27 settembre 2017 e dell'Allegato A1, punto 6.6, della deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012, nonché dell'Allegato IV alla Parte Seconda, D. Lgs. 152/2006, per la parte produttiva inerente il condizionamento, carico o messa in cartucce e la distruzione di sostanze esplosive.

B) Violazione di legge (d. lgs. 152/2006, deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012, deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 45/24 del 27 settembre 2017, art. 9 Cost.) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la società RWM Italia avrebbe proceduto nel tempo a molteplici interventi di potenziamento dello stabilimento di Domusnovas-Iglesias frazionandoli artificiosamente in altrettante diverse e autonome richieste, onde farli apparire come progetti distinti e separati. Ciò avrebbe consentito, in mancanza di una valutazione cumulativa ed unitaria degli stessi, di evitare le prescritte procedure di VIA, e detta procedura non è stata espletata nemmeno in sede di approvazione dei nuovi reparti R200 ed R210, malgrado il fatto che l’ampliamento, per la produzione industriale che in esso verrà realizzata, venga ad avere un notevole impatto sul territorio, sulla fauna e sulla flora e costituisca fonte di inquinamento ambientale.

C) Violazione di legge (artt. 3, 9 e 10, l. 241/1990, l. 108/2001) - Eccesso di potere (illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta): in quanto i ricorrenti, sebbene soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, avrebbero subito un'indebita compressione al loro diritto di partecipare compiutamente al procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione, in violazione degli artt. 9 e 10, della legge. n. 241/1990.

D) Violazione di legge (artt. 3 e 14-bis, l. 241/1990) - Eccesso di potere (illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto la genericità della motivazione non consentirebbe di comprendere il ragionamento logico-giuridico che ha condotto all'adozione del provvedimento favorevole malgrado la presentazione in sede di conferenza di servizi – da parte di talune amministrazioni - di pareri favorevoli condizionati;

E) Violazione di legge (d.p.r. n. 357/1997, direttiva 92/43/CEE, l. n. 124/1994, deliberazione della giunta regionale sarda n. 24/23 del 23 aprile 2008, art. 9 Cost.) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto non si sarebbe tenuto conto del fatto che lo stabilimento della società RWM è situato nelle vicinanze del Sito di Interesse Comunitario “Monte Linas-Marganai” n. ITB041111SIC, sicché l’intervento autorizzato doveva necessariamente essere sottoposto a VIA e a Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA).

F) Violazione di legge e di regolamento (art. 21, P.R.G. di Iglesias, art. 5, D.P.R. n. 447/1998, art. 7, l. n. 1150/1942) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto l’area in cui è stata autorizzata la realizzazione dei nuovi reparti di produzione R200 e R210 sarebbe priva di pianificazione urbanistica, sicché tale lacuna si sarebbe dovuta colmare prima di adottare l’atto autorizzativo impugnato.

G) Violazione di legge (d.lgs. n. 112/1998, d.lgs. n. 334/1999, D.p.c.m. 25 febbraio 2005 e D.m. 9 agosto 2000 “Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza”, art. 32 Cost.) - Eccesso di potere (travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità manifesta, lacunosità dell'istruttoria, carenza dei presupposti): in quanto il piano complessivo di espansione degli impianti e di potenziamento della produzione da parte della RWM, incrementando un’attività ad alto rischio di incidente, avrebbe richiesto ai sensi della normativa vigente la predisposizione di un Piano di Emergenza per le aree esterne da attuare in caso di incidente (PEE), mentre quello attualmente in vigore nello stabilimento della società RWM, risalente al 2012, sarebbe del tutto inadeguato alle caratteristiche che verrebbe ad assumere l’impianto per effetto dell’ampliamento per cui è causa.

Concludevano quindi i ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi