TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-07-29, n. 202200867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-07-29, n. 202200867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200867
Data del deposito : 29 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2022

N. 01224/2022 REG.RIC.

N. 00867/2022 REG.PROV.CAU.

N. 01224/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2022, proposto da


- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. M D M e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;


contro

- il -OMISSIS-, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la -OMISSIS-;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 6 aprile 2022, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza presentata dal ricorrente in data 5 ottobre 2021, finalizzata all’ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992;

- nonché di qualsiasi altro atto e/o provvedimento comunque, annesso, connesso, presupposto o conseguenziale, ivi compresa la comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, datata 10 febbraio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia sugli scritti e senza discussione formulata dalle difese delle parti;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 28 luglio 2022, il consigliere Antonio De Vita, come specificato nel verbale;


Ritenuto, in via di premessa, che ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm. “non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata” e che soltanto le parti diverse dal ricorrente possono sollevare l’eccezione in ordine al Tribunale che deve decidere la controversia (sede centrale o sede staccata);

Considerato che, nella specie, la predetta eccezione non è stata ritualmente sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, ma direttamente dalla -OMISSIS-, attraverso la nota datata 14 giugno 2022 e depositata in giudizio (all. 1 dell’Amministrazione), in deroga all’iter procedurale previsto dal comma 2 del citato art. 47 cod. proc. amm., da cui discende l’irrilevanza dell’adesione a tale rilievo manifestata dalla difesa del ricorrente nella memoria depositata il 27 luglio 2022, con cui è stata richiesta la concessione di un termine per la riassunzione del presente giudizio davanti al T.A.R. Lombardia, sede di Brescia;

Ritenuto, con riguardo al contenuto della domanda cautelare, che, dovendosi riservare ad un esame più approfondito la valutazione in ordine alla fondatezza del ricorso, allo stato non appare sussistere un danno grave e irreparabile in capo alla parte ricorrente, considerato che la mancata concessione della cittadinanza non impedisce all’istante di continuare a permanere legittimamente sul Territorio nazionale, senza alcun irreversibile pregiudizio;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza di sospensione debba essere respinta;

Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase cautelare;

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