TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-04-11, n. 201700133
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Pubblicato il 11/04/2017
N. 00133/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00319/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 319 del 2016, proposto da:
G C, V P ed E M rappresentati e difesi dagli avvocati M G E C.F. VNGMGV78M55C034G e V M C.F. MSCVCN80E07F839R, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Sesto Campano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Colalillo C.F. CLLVCN46M03A930U, con domicilio eletto presso il medesimo avvocato in Campobasso, via Umberto I, n. 43;
per l'annullamento
a) della deliberazione n. 21 del 12 luglio 2016, con cui il Consiglio Comunale di Sesto Campano ha approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2016-2018;
b) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ed in particolare:
I. della delibera della Giunta Comunale n. 30 del 20 giugno 2016, avente ad oggetto “Approvazione schema di bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2001 con funzione autorizzatoria per il triennio 2016-201”;
II. dello schema di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto dal Responsabile del servizio finanziario, richiamato nella Delibera di G.C. n. 30 del 20/06/2016;
III. dei non meglio precisati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio, menzionati sempre nella Delibera di G.C. n. 30 del 20/06/2016;
IV. del parere dell’Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2016-2018, e documenti allegati, acquisito al prot. del Comune di Sesto Campano al n. 2016/00003339 in data 8 luglio 2016;
V. della delibera della Giunta Comunale n. 35 del 6 luglio 2016 di presentazione del documento unico di programmazione (DUP) “periodo 2016-2018”;
VI. per quanto di ragione, della nota del 16 giugno 2016, prot. n. 0020488, con la quale il Prefetto della Provincia di Isernia ha diffidato il Comune di Sesto Campano ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 entro venti giorni dalla notifica del provvedimento;
VII. della nota prot. n. 2016/00002970 del 22 giugno 2016, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sesto Campano, ad oggetto “Bilancio di previsione 2016” art. 152 D. Lgs. 267 del 18.8.2000- Rendiconto della Gestione - Esercizio 2015 . Art. 227 comma 2 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 “Comuneicazione”;
VIII. della convocazione prot. n. 3292 del 6.7.2016 per la data del 12 luglio 2016 del Consiglio Comunale di Sesto Campano (IS).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Campano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono consiglieri comunali di minoranza del Comune di Sesto Campano. Essi premettono che con nota del 16 giugno 2016, il Prefetto della Provincia di Isernia aveva diffidato il Comune resistente ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 entro venti giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendo che in mancanza si sarebbe provveduto alla nomina di un commissario ad acta, dando inizio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale.
Notificato in pari data il provvedimento prefettizio, in data 20 giugno 2016 la Giunta approvava lo schema di bilancio e veniva fissata la riunione del consiglio comunale per il giorno 12 luglio. In data 6 luglio veniva presentato al Consiglio comunale il documento unico di programmazione (DUP) e due giorni dopo (l’8 luglio 2016) il Parere del revisore dell’ente che condizionava il via libera all’aumento dello stanziamento del fondo di riserva di cassa “ in maniera tale da raggiungere almeno il limite minimo previsto dall’articolo 166, co. 2-quater, TUEL ”.
Gli esponenti adducono che lo schema di bilancio di previsione veniva modificato nel senso indicato dal Revisore e così sottoposto alla valutazione del Consiglio che lo approvava con delibera del 12 luglio 2016, n. 21, con il voto contrario degli esponenti consiglieri di minoranza i quali verbalizzavano di non essere stati messi in condizione di esercitare le proprie prerogative di controllo a causa della limitatezza del lasso temporale avuto a disposizione e, pertanto, proponevano il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, del bilancio sulla scorta del seguente articolato motivo.
Violazione e falsa applicazione degli articoli 141, 151, 170 e 174 del d.lgs. n. 267/2000;dell’art. 9 del Nuovo Regolamento di contabilità del Comune di Sesto Campano, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 31 agosto 2007;degli artt. 166, co. 2 quater e 175 co. 5bis lett. d) del d.lgs. n. 267/2000;eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, illogicità e sviamento;violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa;violazione del diritto all’informazione preventiva dei consiglieri comunali.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 174 del TUEL per come attuato dal Regolamento di contabilità comunale a norma del quale i documenti contabili devono essere presentati al Consiglio almeno dieci giorni prima della data della delibera, laddove nel caso di specie questo termine sarebbe stato ampiamente violato atteso che essi avrebbero potuto prendere visione del DUP soltanto il 6 luglio e del Parere del revisore soltanto l’8 luglio.
La delibera sarebbe viziata, poi, anche sotto altro profilo, atteso che le modifiche allo schema di bilancio indotte dal parere del revisore sono state apportate dal responsabile del servizio finanziario, laddove avrebbero dovuto essere deliberate dalla Giunta, secondo quanto disposto dagli artt. 166, co.