TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-03-22, n. 202405794
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2024
N. 05794/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00871/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2024, proposto da A P, rappresentato e difeso dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 614/2017 - R.G. n. 4487/2015 Tribunale di Tivoli Sezione Lavoro, pubblicata il 21.06.2017 e notificata il 01.03.2018, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale Tivoli sez. lavoro n. 614/2017, con cui è stato accertato:
- “ il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero del servizio prestato nella scuola elementare dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 2005 per complessivi 7 anni scolastici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e art. 57 della legge 11 luglio 1980, n.312 e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di effettuare la correzione dell’atto di ricostruzione già emesso;dichiara prescritte le somme richieste con provvedimento prot. 139648 del 28 settembre 2015 antecedenti al novembre 2005 e non dovute dalla parte ricorrente le ulteriori somme di cui al detto provvedimento ".
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 19.3.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere disposto che il Ministero intimato dia integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, al provvedimento giurisdizionale del giudice del lavoro, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del l’U.S.R. ove ha sede l’istituzione scolastica di assegnazione del ricorrente (nel caso di specie, l’U.S.R. Lazio), il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Va parimenti accolta la domanda di condanna alle astreintes , stante il significativo ritardo maturato dal Ministero;tuttavia la penalità va fatta decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’Amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere definita, stante il disposto dell’art. 114, co. 4, lett. e) , c.p.a., nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.